In questa pagina sono disponibili un fac simile di comparsa conclusionale in formato Word e un modello PDF editabile da compilare. La comparsa conclusionale è un atto difensivo della fase decisoria del processo civile con cui vengono sviluppate, sulla base di quanto già acquisito al giudizio, le argomentazioni a sostegno delle conclusioni della parte.
Si tratta di fac simile e non di moduli ufficiali. Nei giudizi davanti al tribunale la parte deve normalmente stare in giudizio con l’assistenza di un avvocato: il modello costituisce quindi soprattutto una traccia da adattare al fascicolo concreto, ai termini assegnati dal giudice e al rito applicabile. Il fac simile disponibile contiene inoltre formulazioni riferite alla posizione dell’attore che devono essere modificate quando viene utilizzato per il convenuto.
Modello Comparsa Conclusionale Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del procedimento, ricostruendo i fatti rilevanti, sviluppando gli argomenti giuridici e adattando le conclusioni alla posizione processuale della parte.
Modello Comparsa Conclusionale PDF Editabile
In questa sezione è disponibile il fac simile di comparsa conclusionale PDF editabile. Anche in questo caso il contenuto deve essere verificato e adattato agli atti effettivamente depositati e alle conclusioni formulate nel procedimento.

A cosa serve la comparsa conclusionale
La comparsa conclusionale consente al difensore di esporre in maniera organica le ragioni di fatto e di diritto che, alla luce dell’attività processuale già svolta, sostengono la decisione richiesta al giudice. Non è quindi un semplice riassunto della causa, ma uno scritto difensivo destinato alla fase che precede la decisione.
Può richiamare gli atti introduttivi, le difese delle parti, le prove assunte, i documenti già presenti nel fascicolo e le questioni giuridiche rilevanti, evidenziando perché tali elementi dovrebbero condurre all’accoglimento o al rigetto delle domande proposte.
Non è invece la sede per modificare liberamente l’oggetto della controversia, introdurre nuove domande o eccezioni non consentite oppure produrre nuovi documenti al di fuori dei casi previsti dalla disciplina processuale. Le conclusioni devono restare nei limiti definiti nel corso del giudizio.
Termine per il deposito della comparsa conclusionale
Il termine di 60 giorni successivi all’udienza non rappresenta più la regola per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla riforma del processo civile. Per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, l’articolo 189 del Codice di procedura civile prevede che il giudice fissi l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegni, salvo rinuncia delle parti, termini perentori anteriori a tale udienza.
- un termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per le note contenenti la precisazione delle conclusioni;
- un termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per le comparse conclusionali;
- un termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per le memorie di replica.
Lo stesso sistema dei termini trova applicazione, tramite il richiamo all’articolo 189, anche nella decisione a seguito di trattazione scritta davanti al tribunale in composizione monocratica prevista dall’articolo 281-quinquies c.p.c. La disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 continua invece, in linea generale, ad applicarsi la disciplina previgente, che prevedeva termini diversi. Per questo motivo non è opportuno calcolare la scadenza partendo esclusivamente da una regola generale: occorre verificare la data di instaurazione del giudizio e soprattutto il provvedimento con cui il giudice ha assegnato i termini della fase decisoria.
Come compilare la comparsa conclusionale
Il contenuto varia in funzione della controversia, ma una comparsa conclusionale deve permettere al giudice di individuare immediatamente il procedimento, la posizione della parte e gli argomenti sui quali viene richiesta la decisione.
- Ufficio giudiziario e procedimento: indicare tribunale, eventuale sezione, numero di ruolo generale e giudice.
- Parti e difensori: identificare la parte nell’interesse della quale viene depositato l’atto, la controparte e i rispettivi difensori.
- Conclusioni: riportare o richiamare con precisione le conclusioni già formulate secondo le modalità previste nel procedimento, senza introdurre nuove domande.
- Svolgimento rilevante del processo: ricostruire soltanto i passaggi utili alla decisione, evitando una cronologia inutilmente dettagliata.
- Questioni di fatto: collegare le affermazioni alle prove e ai documenti già acquisiti al fascicolo.
- Questioni di diritto: sviluppare le norme e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti alle domande e alle eccezioni già oggetto del giudizio.
- Richiesta finale: concludere coerentemente con quanto già domandato nel processo.
Il modello scaricabile utilizza una struttura basata sulle sezioni dedicate al fatto e al diritto e contiene formule riferite all’accoglimento della domanda dell’attore. Se la comparsa viene predisposta nell’interesse del convenuto, tali passaggi devono essere sostituiti con argomentazioni coerenti con le difese e con le conclusioni della parte convenuta.
Conclusioni già formulate e nuovi argomenti
Una distinzione importante riguarda le conclusioni e gli argomenti utilizzati per sostenerle. La comparsa conclusionale non consente di ampliare liberamente le domande o di modificare il tema della controversia dopo che la fase processuale destinata a definirlo si è conclusa.
È invece possibile sviluppare in modo più approfondito le ragioni giuridiche a sostegno delle conclusioni già ammesse, richiamando i fatti e il materiale probatorio ritualmente acquisiti. Per questa ragione il testo non dovrebbe contenere semplicemente formule persuasive generiche, ma collegare ogni argomento agli elementi effettivamente presenti nel fascicolo.
Deposito della comparsa conclusionale
La comparsa conclusionale non viene normalmente inviata alla controparte mediante una semplice email né consegnata liberamente in formato cartaceo. Nel processo civile, il deposito degli atti da parte dei difensori avviene in via generale con modalità telematiche secondo la disciplina del Processo Civile Telematico.
L’articolo 196-quater delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile stabilisce l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori, salvo le specifiche eccezioni previste. Il testo vigente può essere consultato su Normattiva.
Il difensore deve quindi predisporre e sottoscrivere l’atto nel formato richiesto, depositarlo telematicamente nel fascicolo entro il termine assegnato e verificare l’esito del deposito. Il semplice fac simile Word o PDF scaricabile da questa pagina non sostituisce tali adempimenti.
Comparsa conclusionale e memoria di replica
La comparsa conclusionale non deve essere confusa con la successiva memoria di replica. Nella sequenza prevista dall’articolo 189 c.p.c., le parti depositano prima le comparse conclusionali e possono successivamente utilizzare la memoria di replica per rispondere alle argomentazioni contenute nella conclusionale avversaria.
Anche la replica resta uno scritto della fase decisoria e non costituisce un’occasione per introdurre nuove domande o alterare l’oggetto del processo. Prima di predisporre entrambi gli atti è quindi essenziale verificare i termini esatti indicati dal giudice e la disciplina applicabile al procedimento concreto.