In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF di lettera di diffida per diffamazione. Il fac simile può essere utilizzato per contestare dichiarazioni ritenute lesive della propria reputazione, chiederne la cessazione e, quando appropriato, domandarne la rimozione o la ritrattazione.
L’invio della diffida non è obbligatorio prima di agire in sede penale o civile e non sospende né proroga i termini previsti per presentare una querela. Il testo deve quindi essere adattato con particolare attenzione ai fatti realmente verificatisi.
Fac Simile Lettera di Diffida per Diffamazione Word
Il modello Word può essere modificato inserendo le dichiarazioni contestate, la data e il mezzo attraverso il quale sono state diffuse, le richieste rivolte al destinatario e gli eventuali allegati.
Fac Simile Lettera di Diffida per Diffamazione PDF
Il PDF contiene una comunicazione già predisposta che qualifica le affermazioni come infondate e lesive e richiede una ritrattazione pubblica attraverso lo stesso mezzo utilizzato per la diffusione. Deve essere usato senza modifiche soltanto quando queste dichiarazioni corrispondono effettivamente alla situazione concreta. Se occorre formulare richieste diverse o più prudenti è preferibile utilizzare il modello Word.

Quando si Può Parlare di Diffamazione
L’articolo 595 del Codice penale disciplina la diffamazione e punisce, fuori dai casi previsti dalla norma precedente, chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui. Gli elementi della fattispecie devono essere verificati caso per caso e non è sufficiente che una frase sia semplicemente sgradevole o critica.
La diffamazione presuppone che l’offesa alla reputazione venga comunicata a più persone e che la persona offesa non sia presente in modo da percepire direttamente l’offesa. I destinatari non devono necessariamente ricevere la comunicazione nello stesso momento, ma la semplice possibilità che una frase comunicata a una sola persona possa essere successivamente ripetuta ad altri non equivale, da sola, alla comunicazione con più persone richiesta dalla norma.
Neppure la falsità dell’affermazione costituisce, di per sé, l’unico criterio per stabilire se vi sia diffamazione. La valutazione deve tenere conto anche del contesto e dell’eventuale esercizio legittimo del diritto di cronaca, critica o manifestazione del pensiero. Per questa ragione, quando la qualificazione giuridica è dubbia, nella diffida può essere più prudente descrivere le frasi e il danno lamentato senza affermare in modo categorico che sia già stato commesso un reato.
La diffusione mediante stampa o altro mezzo di pubblicità è specificamente considerata dall’articolo 595, terzo comma. Anche una pubblicazione online accessibile a una pluralità di persone può quindi assumere rilievo, ma devono comunque essere valutati contenuto, destinatari, identificabilità della persona interessata e circostanze concrete.
Il testo vigente del Codice penale può essere consultato nella sezione dedicata della Gazzetta Ufficiale.
Come Compilare la Diffida
La lettera dovrebbe ricostruire i fatti in modo preciso e verificabile. È opportuno indicare:
- Mittente e destinatario: nome, cognome o denominazione e recapiti necessari a identificare le parti.
- Dichiarazioni contestate: riportare con precisione le parole, il contenuto o il comportamento che si ritiene lesivo, evitando ricostruzioni generiche.
- Data e luogo: specificare quando e dove le affermazioni sono state pronunciate o pubblicate.
- Mezzo utilizzato: per esempio conversazione, email, messaggio, articolo, sito internet o piattaforma social.
- Destinatari o diffusione: indicare, quando noto, a chi sono state comunicate le affermazioni o dove sono state rese pubbliche.
- Richiesta di cessazione: chiedere che non vengano ulteriormente diffuse le dichiarazioni contestate.
- Rimozione o ritrattazione: se pertinente, chiedere la rimozione del contenuto pubblicato o una rettifica o ritrattazione adeguata alla situazione.
- Termine per il riscontro: è possibile indicare una data entro la quale si chiede una risposta, senza presentarla come un termine legale generale quando non lo è.
- Ulteriori iniziative: si può precisare che, in mancanza di riscontro, saranno valutati gli strumenti di tutela previsti dalla legge.
- Allegati: indicare screenshot, copie di messaggi, articoli, documenti o altri elementi pertinenti e legittimamente acquisiti.
- Data e firma: completare la comunicazione prima dell’invio.
Se le affermazioni sono ancora disponibili online, è utile conservare prima della loro eventuale rimozione elementi che permettano di identificare il contenuto, l’autore, la data, l’indirizzo della pagina e il contesto nel quale sono state pubblicate.
Cosa Chiedere al Destinatario
La richiesta dipende dalla modalità con cui si è verificato il fatto. Se le affermazioni continuano a essere pubblicate, può essere chiesta la cessazione della diffusione e la rimozione dei contenuti. Se sono già state comunicate a terzi, può essere richiesta, quando appropriata, una rettifica o una ritrattazione.
Non esiste però una regola generale in base alla quale qualsiasi destinatario di una diffida sia automaticamente obbligato a pubblicare una ritrattazione con le modalità indicate unilateralmente dal mittente. È quindi preferibile formulare una richiesta proporzionata al mezzo utilizzato e alla situazione concreta.
Se la condotta contestata non riguarda specificamente la reputazione oppure non è chiaro se ricorrano i presupposti della diffamazione, può essere più adatto utilizzare una diffida per comportamento scorretto senza attribuire preventivamente una qualificazione penale ai fatti.
Come Inviare la Diffida
Quando è importante dimostrare che il destinatario ha ricevuto la comunicazione, è opportuno scegliere un mezzo che lasci una prova documentabile. La raccomandata con avviso di ricevimento e la PEC, quando utilizzabile, sono normalmente le soluzioni più adatte. È possibile anche la consegna a mano facendosi rilasciare una copia datata e firmata per ricevuta.
È consigliabile conservare la lettera completa, gli allegati e la prova dell’invio o della consegna. La diffida può essere redatta personalmente, ma nei casi in cui le dichiarazioni siano particolarmente gravi, abbiano avuto ampia diffusione o sia già prevedibile un contenzioso può essere opportuno far valutare formulazione e strategia da un professionista.
Diffida e Querela per Diffamazione
La diffida e la querela hanno funzioni diverse. La prima è una comunicazione stragiudiziale con cui si chiede al destinatario di cessare o correggere una determinata condotta. La querela è invece l’atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente per un reato perseguibile a querela.
L’articolo 597 del Codice penale prevede che il delitto di diffamazione sia punibile a querela della persona offesa. In base alla regola generale dell’articolo 124 del Codice penale, il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato, salvo che una diversa disposizione stabilisca altro.
L’invio della diffida non sospende e non fa ripartire questo termine. Non è quindi prudente attendere la risposta del destinatario quando il termine per presentare querela sta per scadere.
La querela può essere presentata personalmente oppure mediante procuratore speciale nelle forme previste dal Codice di procedura penale, presso gli uffici competenti di polizia giudiziaria o della Procura. Una semplice diffida inviata al presunto autore non sostituisce questa formalità.
Giudice Competente e Tutela Civile
La competenza penale non è identica per tutte le forme di diffamazione. L’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 attribuisce al Giudice di Pace i casi previsti dall’articolo 595, primo e secondo comma. Le ipotesi aggravate previste dal terzo comma, tra cui l’offesa recata con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, non rientrano in tale attribuzione e sono in linea generale di competenza del Tribunale, ferme restando le regole applicabili al singolo procedimento.
La tutela penale è distinta da quella civile. La persona che ritiene di avere subito un danno alla reputazione può valutare anche una richiesta risarcitoria, ma il risarcimento non deriva automaticamente dall’invio della diffida né dalla semplice affermazione di avere subito un danno. Devono essere verificati i presupposti della responsabilità e, quando necessario, provate le conseguenze pregiudizievoli lamentate. Per questo motivo nella lettera è preferibile riservarsi genericamente ogni tutela prevista dalla legge piuttosto che indicare importi di risarcimento o conseguenze giudiziarie non ancora adeguatamente valutate.