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Fac Simile Verbale Costatazione Stato dei Lavori Word e PDF

Aggiornato il 30/06/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile verbale costatazione stato dei lavori Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di verbale costatazione stato dei lavori.

Verbale Costatazione Stato dei Lavori

Il verbale di constatazione dello stato dei lavori è il documento con cui il direttore dei lavori, l’appaltatore e la stazione appaltante fotografano in modo ufficiale la situazione del cantiere in un momento determinato. Nella pratica edilizia italiana lo si redige in diverse circostanze: prima di una sospensione, alla ripresa dopo l’interruzione, in corrispondenza di un significativo avanzamento o quando si verifica un evento che può incidere su tempi, costi o qualità dell’opera. Dal punto di vista giuridico il verbale assume il valore di atto pubblico (se sottoscritto anche dal Rup o da un pubblico ufficiale) o di scrittura privata autenticata, idoneo a fare piena prova dei fatti accertati e dei rilievi tecnici contenuti. La giurisprudenza lo considera determinante, ad esempio, per liquidare i danni da sospensione illegittima o per decidere su riserve contabili iscritte dall’impresa.

Il quadro normativo di riferimento è duplice. Per i lavori pubblici si guardano il d.lgs. 50/2016 (codice previgente) e, dal 1° luglio 2023, il nuovo d.lgs. 36/2023: entrambi prevedono che ogni sospensione o ripresa dei lavori sia “documentata con apposito verbale” firmato dalle parti e trasmesso al Rup entro cinque giorni. Il d.m. 49/2018, ancora applicabile in via transitoria, dedica un intero Allegato (art. 23) alla modulistica del verbale, imponendo che vi siano sempre indicate le lavorazioni eseguite, la percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma e le cause dell’evento che ha reso necessario l’atto. Nei cantieri privati, invece, le regole si ricavano soprattutto dall’art. 1664 e 1665 c.c., che richiamano la necessità di documentare le varianti e lo stato di avanzamento, oltre che dagli usi di buona tecnica descritti nei capitolati edilizi. Il modello comunemente in uso fra i professionisti, infatti, riproduce gli stessi campi previsti per gli appalti pubblici.

Sul piano operativo il verbale di constatazione viene redatto dal direttore dei lavori o, nei cantieri privati minori, dal direttore di cantiere nominato dall’impresa. La redazione avviene di norma in cantiere, con sopralluogo congiunto; vi partecipano almeno il Rup (o il committente), l’impresa esecutrice, il coordinatore per la sicurezza se presente e, se necessario, eventuali specialisti (collaudatore in corso d’opera, progettista strutturale, laboratorio prove). La sottoscrizione di tutti garantisce la non contestabilità successiva: la firma per presa visione dell’appaltatore vale come accettazione dei fatti descritti, salvo che egli iscriva immediatamente a verbale le sue riserve, come prescrive l’art. 107 del codice e la costante giurisprudenza contabile .

Il cuore del documento è lo “stato di consistenza”, ovvero la descrizione puntuale delle opere eseguite sino al giorno dell’accertamento. Qui si elencano le lavorazioni con richiamo alle categorie del contratto (OG1, OG3, ecc. nei lavori pubblici, o alle voci del computo metrico estimativo nei lavori privati) e si attribuisce a ciascuna una percentuale di completamento. In questo modo il verbale diventa la base contabile per lo stato di avanzamento lavori (SAL) e, quindi, per l’emissione del certificato di pagamento. Nei casi di sospensione il direttore dei lavori annota anche i materiali in opera, quelli a piè d’opera e l’eventuale presenza di personale o mezzi in cantiere, così da consentire, se l’arresto si prolunga, la successiva liquidazione dei maggiori oneri di custodia o di nolo.

Particolare attenzione dev’essere riservata alla sezione delle “cause”. Solo una descrizione chiara e completa consentirà a chi esamina il fascicolo, il giudice, il collegio consultivo tecnico o l’arbitro, di stabilire se la sospensione sia imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore o all’appaltatore. Si pensi a un fermo dovuto al rinvenimento di ordigni bellici, oppure alla carenza di elaborati progettuali o, ancora, a uno sciopero del personale della ditta: il verbale fotografa il contesto e individua la responsabilità, circostanza decisiva per riconoscere o negare la revisione dei prezzi, la proroga dei termini o la risoluzione del contratto. Nella prassi, quando la causa è imputabile all’amministrazione, il Rup inserisce l’impegno a rifondere l’impresa dei maggiori oneri documentati; quando è imputabile all’appaltatore, l’atto menziona la possibilità di applicare penali ex art. 121 del nuovo codice e di far valere l’escussione della garanzia definitiva.

Un ulteriore elemento essenziale è la “riserva” dell’impresa. Il direttore dei lavori deve invitare l’appaltatore, al momento della firma, a segnalare per iscritto qualsiasi pregiudizio economico che ritenga di subire, perché la mancata iscrizione immediata preclude la successiva pretesa risarcitoria, come ribadito da Cassazione e Corte dei conti in innumerevoli occasioni . L’iscrizione a verbale, dunque, è l’unico strumento per cristallizzare tempestivamente le pretese, impedendo che vengano dichiarate tardive in sede contabile.

Non meno importante, specie nei cantieri privati, è la funzione del verbale come prova dei “vizi apparenti” ex art. 1665, quarto comma, c.c. Alla consegna dell’opera o al momento di una verifica intermedia, il committente può far annotare nel verbale difformità visibili e pretendere che l’impresa le elimini prima di procedere oltre. Se l’appaltatore firma senza riserve, non potrà più eccepire che quei difetti fossero tollerati. In questo senso il documento tutela entrambe le parti: il committente documenta la contestazione, l’esecutore conserva prova dell’avvenuta approvazione di quanto realizzato al momento della constatazione.

Sotto il profilo fiscale e contabile, il verbale di constatazione costituisce spesso l’allegato di un SAL e, perciò, concorre a legittimare l’emissione della fattura di acconto. Il professionista che lo sottoscrive deve pertanto assicurarsi che le quantità indicate coincidano con quelle misurate sul libretto delle misure e con il cronoprogramma aggiornato: eventuali discrasie possono generare rilievi di Corte dei conti o dell’Agenzia delle entrate in sede di controllo sui lavori agevolati. Nel pubblico, inoltre, il sistema di contabilità digitale (BDNCP, SIMOG, ecc.) richiede di caricare il verbale entro i termini indicati dal Rup, pena la sospensione dei pagamenti.

Quanto alla conservazione, sia il previgente art. 42 del d.p.r. 207/2010 sia il nuovo codice stabiliscono che il fascicolo del cantiere resti depositato presso la stazione appaltante per almeno dieci anni dalla data di ultimazione: il verbale di constatazione, dunque, va conservato con cura insieme ai SAL, ai certificati di pagamento e al collaudo. Nel privato la regola è analoga, perché l’azione di garanzia per gravi difetti ex art. 1669 c.c. si prescrive in dieci anni e il documento potrà assumere rilievo nella difesa dell’una o dell’altra parte.

Verbale di Constatazione dello Stato dei Lavori
Verbale di Constatazione dello Stato dei Lavori

Fac Simile Verbale Costatazione Stato dei Lavori Word

Il fac simile verbale costatazione stato dei lavori Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.

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