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Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP PDF

Aggiornato il 23/09/2026

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In questa pagina mettiamo a disposizione un modello PDF di Dichiarazione di Prestazione, DoP, per i prodotti da costruzione. Il file scaricabile è uno schema riferito al Regolamento (UE) n. 305/2011, come indicato nello stesso documento, e contiene i campi relativi a prodotto, uso previsto, fabbricante, sistema di valutazione, specifica tecnica e prestazioni dichiarate.

Dal 2026 è però necessario verificare quale regime si applica al prodotto. Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 ha introdotto la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità, DoPC, ma prevede una fase transitoria durante la quale per numerosi prodotti continua ad applicarsi la DoP prevista dal Regolamento 305/2011. Il fac simile disponibile in questa pagina non è quindi un modello universale per qualsiasi prodotto da costruzione.

Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP PDF

Il modello PDF può essere utilizzato come riferimento quando il prodotto ricade ancora nel regime transitorio del Regolamento (UE) n. 305/2011. Prima della compilazione è necessario individuare la specifica tecnica applicabile al prodotto e verificare che questo sia effettivamente il modello pertinente.

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Modulo Dichiarazione di Prestazione
1 file(s)
Dichiarazione di Prestazione DoP
Dichiarazione di Prestazione DoP

DoP o DoPC: quale dichiarazione utilizzare

Il quadro normativo dei prodotti da costruzione è stato modificato dal Regolamento (UE) 2024/3110, applicabile in via generale dall’8 gennaio 2026. Il nuovo regolamento introduce la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità, denominata anche DoPC, il cui modello è contenuto nell’Allegato V.

Il passaggio al nuovo sistema non avviene però contemporaneamente per tutti i prodotti. Le norme armonizzate i cui riferimenti erano pubblicati secondo il Regolamento 305/2011 e che risultavano in vigore l’8 gennaio 2026 continuano a operare secondo il precedente regime fino al loro ritiro o alla loro abrogazione. Per i prodotti coperti da tali norme continuano quindi ad applicarsi, durante la fase transitoria, le disposizioni del Regolamento 305/2011 relative alla Dichiarazione di Prestazione.

SituazioneDocumento da verificare
Prodotto ancora disciplinato da una norma armonizzata valida secondo il regime transitorio del Regolamento 305/2011Dichiarazione di Prestazione, DoP
Prodotto passato al regime del Regolamento (UE) 2024/3110 sulla base della nuova specifica tecnica armonizzata applicabileDichiarazione di Prestazione e di Conformità, DoPC

La Commissione europea conferma che durante la transizione possono quindi coesistere Dichiarazioni di Prestazione secondo il CPR 2011 e Dichiarazioni di Prestazione e di Conformità secondo il CPR 2024. Prima di utilizzare il fac simile è necessario verificare quale specifica tecnica armonizzata o documento di valutazione europea riguarda il prodotto concreto.

Quando è necessaria la Dichiarazione di Prestazione

La DoP non deve essere predisposta indistintamente per qualsiasi materiale utilizzato in edilizia. Nel regime del Regolamento 305/2011 il fabbricante redige la Dichiarazione di Prestazione quando il prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata oppure è conforme a una Valutazione Tecnica Europea rilasciata per il prodotto, salvo le deroghe previste dalla normativa.

La dichiarazione esprime le prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite dalla specifica tecnica applicabile. Redigendola, il fabbricante assume la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate. La DoP non costituisce quindi una generica certificazione della qualità del materiale e non può essere compilata scegliendo liberamente caratteristiche o metodi di prova diversi da quelli previsti dalla specifica tecnica pertinente.

Come compilare il modello PDF

Il fac simile scaricabile è impostato secondo lo schema della Dichiarazione di Prestazione riferita al Regolamento 305/2011. Per compilarlo occorre riportare le informazioni tecniche corrispondenti al prodotto e alla specifica applicabile.

  • Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: identifica il prodotto-tipo cui si riferiscono le prestazioni dichiarate.
  • Usi previsti: devono essere quelli definiti dalla specifica tecnica armonizzata applicabile.
  • Fabbricante: devono essere indicati i dati del soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.
  • Mandatario: va indicato quando presente e pertinente.
  • Sistema o sistemi VVCP: occorre riportare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile.
  • Norma armonizzata: quando il prodotto rientra in una norma armonizzata devono essere indicati il relativo riferimento e, quando previsto, gli organismi notificati intervenuti.
  • Valutazione Tecnica Europea: nei casi pertinenti vanno indicati il documento per la valutazione europea, la Valutazione Tecnica Europea, l’organismo di valutazione tecnica e gli eventuali organismi notificati.
  • Prestazioni dichiarate: devono essere riportate in relazione alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica applicabile.
  • Documentazione tecnica: deve essere indicata quando pertinente al caso concreto.

Nel regime del Regolamento 305/2011, per le caratteristiche essenziali per le quali è consentito non dichiarare una prestazione può essere utilizzata l’indicazione NPD, No Performance Determined. Almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all’uso previsto deve comunque avere una prestazione dichiarata, salvo i casi disciplinati specificamente dalla normativa applicabile.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a nome e per conto del fabbricante da una persona autorizzata. I valori e le classi di prestazione devono essere riportati nella dichiarazione in modo chiaro e non possono essere sostituiti semplicemente da un rinvio generico ad altra documentazione.

Cosa cambia con la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità

Il modello previsto dall’Allegato V del Regolamento (UE) 2024/3110 è diverso dal PDF disponibile in questa pagina. La nuova DoPC comprende, tra gli altri elementi, una descrizione più articolata del prodotto, i riferimenti alla documentazione tecnica, i dati degli organismi notificati o degli organismi di valutazione tecnica quando pertinenti, le prestazioni dichiarate e le informazioni richieste in materia di sostenibilità ambientale.

Per questo motivo il fac simile scaricabile non deve essere adattato semplicemente cambiando il riferimento normativo da 305/2011 a 2024/3110. Se il prodotto è già soggetto al nuovo CPR deve essere utilizzata la struttura prevista dall’Allegato V del nuovo regolamento e devono essere rispettati gli obblighi applicabili alla relativa famiglia di prodotti.

Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE

La Dichiarazione di Prestazione è strettamente collegata alla marcatura CE dei prodotti da costruzione soggetti al sistema armonizzato. Nel regime del Regolamento 305/2011 il fabbricante redige la DoP sulla base della documentazione e delle procedure di valutazione previste e successivamente appone la marcatura CE secondo le disposizioni applicabili.

L’intervento di un organismo notificato non è necessario nello stesso modo per tutti i prodotti: dipende dal sistema di valutazione e verifica previsto dalla specifica tecnica. Per questo i campi relativi agli organismi notificati non devono essere compilati con informazioni generiche, ma soltanto sulla base del sistema effettivamente applicabile al prodotto.

Differenza tra DoP e scheda tecnica

La Dichiarazione di Prestazione e la scheda tecnica non sono documenti equivalenti. La DoP, oppure la DoPC quando trova applicazione il nuovo CPR, è un documento regolamentato e collega le prestazioni dichiarate alle caratteristiche previste dalla specifica tecnica applicabile. La scheda tecnica è invece un documento predisposto dal produttore per descrivere caratteristiche, modalità d’impiego e altre informazioni tecniche sul prodotto.

La scheda tecnica può contenere informazioni ulteriori, ma non sostituisce la dichiarazione richiesta dalla normativa. Quando riporta dati relativi alle stesse caratteristiche disciplinate dalla specifica tecnica armonizzata, tali informazioni devono essere coerenti con quelle dichiarate nella DoP o nella DoPC.

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