In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile dichiarazione sostitutiva di impedimento a firmare Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di dichiarazione sostitutiva di impedimento a firmare.
Dichiarazione Sostitutiva Impedimento a Firmare
La dichiarazione sostitutiva di impedimento alla firma è l’anello di congiunzione tra il principio di autocertificazione e le situazioni, non rare, in cui una persona non riesce materialmente a sottoscrivere un atto. Il suo scopo è semplice e fondamentale, permettere all’interessato di comprovare stati, qualità personali e fatti che conosce direttamente anche quando, per ragioni contingenti o strutturali, non può apporre la firma. La cornice normativa è il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e che, accanto alle regole generali sulla sottoscrizione, contiene la disciplina specifica dell’impedimento a firmare. In concreto, il modulo serve quando il destinatario della dichiarazione ha bisogno di un’autocertificazione e l’interessato non è in grado di sottoscriverla: grazie all’intervento del pubblico ufficiale, l’ordinamento garantisce l’identificazione del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione, senza congelare il procedimento per un ostacolo puramente materiale.
Per orientarsi occorre distinguere due situazioni. La prima è quella dell’impedimento temporaneo dovuto a motivi fisici, come una frattura, un’ingessatura, una disabilità momentanea alla mano o un intervento agli occhi che impedisca di scrivere per un periodo definito. In questo caso la dichiarazione sostitutiva può essere resa non dall’interessato, ma dal coniuge; se il coniuge manca o è assente, dai figli; se mancano anche i figli, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. La sostituzione è ammessa solo perché l’impedimento è sanitario e temporaneo; il familiare non esprime un’opinione propria, ma veicola la dichiarazione dell’interessato e deve far riferimento esplicito all’esistenza dell’impedimento. La resa avviene davanti al pubblico ufficiale, che identifica il dichiarante, verifica la legittimazione familiare e acquisisce la dichiarazione con la formula di chiusura. La seconda è quella in cui l’impedimento non dipende da una causa temporanea, ma da altre ragioni come l’analfabetismo o una impossibilità stabile a sottoscrivere. In questo scenario la dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente dall’interessato dinanzi al pubblico ufficiale, il quale accerta identità ed effettivo impedimento e attesta in calce che la dichiarazione gli è stata resa “in presenza di un impedimento a sottoscrivere”. In nessuno dei due casi sono richiesti testimoni, poiché la funzione di garanzia è interamente in capo all’ufficiale rogante. Resta ferma l’esclusione della disciplina dell’impedimento per le dichiarazioni fiscali, che seguono regole proprie quanto a sottoscrizione, responsabilità e controlli.
Il pubblico ufficiale è il baricentro della procedura. A seconda del contesto, possono svolgere questo ruolo il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, i funzionari di amministrazioni e di enti previdenziali o, più in generale, i dipendenti espressamente incaricati a ricevere la documentazione. Davanti a loro si presenta il modulo già compilato nelle parti descrittive; se si tratta di impedimento temporaneo e interviene un familiare, si esibiscono anche i documenti utili a provare il rapporto di parentela, laddove richiesti dall’ente destinatario. L’ufficiale verifica l’identità del dichiarante con un documento valido, accerta la sussistenza dell’impedimento a firmare nei limiti di una ragionevole diligenza e completa l’attestazione in calce, chiudendo l’atto con la formula prevista. È proprio quell’attestazione che “sostituisce” la mancante sottoscrizione, garantendo che la dichiarazione provenga dall’interessato e sia stata resa in presenza di un impedimento alla firma.
Quanto al contenuto, la dichiarazione sostitutiva può essere di due tipi. La dichiarazione sostitutiva di certificazione riproduce dati che esistono già nei registri pubblici, come la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile, lo stato di famiglia o il godimento dei diritti civili e politici. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda invece stati, qualità personali e fatti non certificabili con un atto tratto dai registri, ma conosciuti direttamente dall’interessato. La compilazione richiede attenzione ma non è complessa. Nella parte iniziale si identificano con precisione il dichiarante e, se diverso, l’interessato; si indicano l’ente destinatario e l’uso previsto della dichiarazione; si descrivono con chiarezza stati, qualità o fatti che si intendono provare, evitando formulazioni generiche. Se la dichiarazione sostitutiva è di certificazione, si riportano i dati “tipici” che sostituirebbero un certificato; se si tratta di atto di notorietà, si attestano circostanze personalmente conosciute. Nel caso del familiare che dichiara per impedimento sanitario temporaneo, è opportuno che il modulo richiami espressamente l’impossibilità a firmare per ragioni di salute, senza che ciò implichi necessariamente l’allegazione di certificati medici, a meno che l’amministrazione richieda espressamente un supporto documentale. In ogni caso, l’atto deve riportare i riferimenti del documento di identità esibito, poiché su di essi il pubblico ufficiale fonda l’attestazione finale.
Il regime di presentazione varia a seconda del destinatario. Quando la dichiarazione è rivolta a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi, valgono le semplificazioni dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000: la sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto, oppure la dichiarazione può essere trasmessa con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore o, ancora, inviata in via telematica secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale, per esempio con firma digitale o tramite identità digitale. La specifica situazione dell’impedimento alla firma viene superata proprio dall’attestazione del pubblico ufficiale in calce. Quando invece la dichiarazione è destinata a un soggetto privato, la sua efficacia è rimessa alla libera accettazione del destinatario e, in tale evenienza, si applicano le regole dell’articolo 21, comma 2: è necessaria l’autentica della sottoscrizione nelle forme previste, salvo norme speciali. La responsabilità per quanto dichiarato resta, in ogni caso, in capo all’interessato. Le dichiarazioni sostitutive, anche quando rese in presenza di impedimento alla firma, sono coperte dal regime sanzionatorio del Testo Unico: l’articolo 76 prevede responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi, mentre l’articolo 75 stabilisce la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti. Le amministrazioni possono effettuare controlli sulla veridicità (articolo 43) anche a campione; il fatto che a dichiarare sia stato un familiare per impedimento sanitario momentaneo non attenua l’obbligo di verità, poiché la dichiarazione resta imputata all’interessato, di cui il familiare si limita a essere portavoce. La prudenza nella scelta delle parole e l’aderenza ai fatti verificabili sono quindi l’antidoto più efficace contro problemi futuri.
Sotto il profilo pratico conviene presentarsi all’appuntamento con il pubblico ufficiale con il modulo già compilato nelle parti descrittive e con un documento d’identità in corso di validità; nel caso di dichiarazione resa dal familiare, è utile avere con sé un documento che attesti il vincolo, salvo che l’ente destinatario accetti una autocertificazione del rapporto. Il pubblico ufficiale raccoglierà l’atto, verificherà identità e impedimento e completerà l’attestazione finale “ai sensi degli articoli 4 e 21 del D.P.R. 445/2000”. L’atto così formato potrà essere consegnato allo sportello o trasmesso secondo le indicazioni dell’ufficio ricevente. Se la procedura si svolge interamente in digitale e l’ente ammette la presentazione telematica, l’intervento del pubblico ufficiale risolverà a monte l’impossibilità di sottoscrivere, assicurando che la dichiarazione sia comunque riferibile all’interessato.
La forza dell’istituto sta nella combinazione tra semplicità e garanzie: da un lato consente all’amministrazione o al gestore del servizio di ottenere in tempi rapidi la dichiarazione che serve per istruire una pratica, senza rinviare tutto per un gesso o per l’impossibilità di impugnare una penna; dall’altro mantiene alta la soglia di certezza, perché un pubblico ufficiale “vede” l’interessato o il familiare legittimato, lo identifica e certifica che l’ostacolo alla firma esiste davvero. Con queste premesse, la dichiarazione sostitutiva di impedimento alla firma non è un espediente, ma uno strumento ordinario di semplificazione amministrativa, perfettamente coerente con l’impianto dell’autocertificazione e con le responsabilità che esso porta con sé. Chi deve usarla non deve temere di incorrere in vizi formali, purché si attenga alla traccia: scegliere il modello coerente, presentarsi dal pubblico ufficiale con i documenti, far attestare in calce identità e impedimento, evitare di avventurarsi in affermazioni indimostrabili e ricordare che, se il destinatario è un soggetto privato, l’efficacia della dichiarazione dipende dalla sua accettazione e, quando richiesta, dall’autentica della firma secondo l’articolo 21, comma 2. In questo modo l’impedimento materiale a sottoscrivere smette di essere un ostacolo e diventa un dettaglio procedurale governato dalla legge, senza sacrificare la verità del contenuto e la certezza delle forme.

Modulo Dichiarazione Sostitutiva di Impedimento a Firmare Word
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Fac Simile Dichiarazione Sostitutiva di Impedimento a Firmare PDF Editabile
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