In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di autocertificazione generica in formato Word e PDF da compilare, firmare e utilizzare per dichiarare stati, qualità personali e fatti nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000.
Il documento disponibile è un fac simile libero e non un modulo ufficiale unico. Se l’amministrazione, l’azienda o il soggetto destinatario mette a disposizione un proprio modulo o una procedura online specifica, è opportuno utilizzare quella modalità.
Modello Autocertificazione Generica Word e PDF
Il formato Word può essere modificato direttamente al computer prima della stampa. Il PDF può essere utilizzato come alternativa per la compilazione e la stampa del documento.
Quando utilizzare l’autocertificazione generica
L’autocertificazione, tecnicamente dichiarazione sostitutiva di certificazione, consente di attestare sotto la propria responsabilità gli stati, le qualità personali e i fatti indicati dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, senza dovere richiedere il relativo certificato alla Pubblica Amministrazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica distingue questa dichiarazione dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, utilizzata per attestare ulteriori fatti, stati o qualità personali di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
Tra le informazioni che possono essere autocertificate rientrano, a titolo di esempio:
- data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile;
- stato di famiglia ed esistenza in vita;
- godimento dei diritti civili e politici;
- titoli di studio, qualifiche professionali, esami sostenuti e abilitazioni;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- situazione reddituale o economica nei casi previsti;
- codice fiscale, partita IVA e altri dati risultanti dall’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di studente o di pensionato;
- alcune situazioni relative al casellario giudiziale e ai procedimenti penali, nei limiti espressamente previsti dall’art. 46.
Quando serve attestare specificamente un titolo scolastico o accademico è disponibile anche il modulo di autocertificazione del titolo di studio.
Non tutti i documenti possono essere sostituiti da un’autocertificazione. In particolare, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, non sono sostituibili i certificati medici, sanitari e veterinari, i certificati di origine e di conformità CE e quelli relativi a marchi e brevetti.

Come compilare il modello
Il fac simile deve essere adattato alla situazione concreta. È importante formulare la dichiarazione in modo preciso, evitando espressioni generiche che non permettano di capire quale stato, qualità o fatto si intende attestare.
In genere devono essere indicati:
- nome e cognome del dichiarante;
- luogo e data di nascita;
- residenza e, quando necessario, codice fiscale;
- eventuale destinatario della dichiarazione;
- stato, qualità personale o fatto che si intende autocertificare;
- luogo e data della dichiarazione;
- firma del dichiarante.
Prima della firma è opportuno rileggere attentamente quanto dichiarato. L’autocertificazione produce effetti giuridici e il dichiarante assume la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite.
Firma, documento di identità e invio
Per l’autocertificazione la firma non richiede normalmente autenticazione. Le modalità concrete di identificazione e presentazione possono però dipendere dal destinatario e dal canale utilizzato. Prima dell’invio è quindi consigliabile verificare le istruzioni della pratica, soprattutto per stabilire se debba essere allegata anche una copia del documento di identità.
La dichiarazione può essere consegnata allo sportello oppure trasmessa attraverso i canali ammessi dal destinatario, per esempio un portale telematico, PEC o posta elettronica quando espressamente prevista. Se esiste una procedura online con identificazione tramite SPID, CIE o altro sistema riconosciuto, devono essere seguite le istruzioni indicate dal servizio.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi trovano applicazione le regole del D.P.R. 445/2000. Dal 2020 la disciplina è stata estesa anche ai rapporti con i soggetti privati: l’art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, ha infatti eliminato dall’art. 2 del D.P.R. 445/2000 le parole che subordinavano l’applicazione ai privati al loro consenso. Restano naturalmente ferme eventuali disposizioni speciali che richiedano un certificato o un documento diverso.
Chi può presentare un’autocertificazione
Le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzarle, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, per stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali applicabili al singolo procedimento.
Per minori, persone soggette a rappresentanza legale o particolari situazioni di impedimento si applicano le specifiche regole previste dal D.P.R. 445/2000; in questi casi è opportuno verificare preventivamente le indicazioni dell’ufficio destinatario.
Validità, bollo e dichiarazioni non veritiere
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono. I certificati relativi a stati e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata; negli altri casi la validità è normalmente di sei mesi, salvo che una disposizione di legge o regolamento preveda una durata superiore.
L’autocertificazione è redatta in carta libera e la dichiarazione sostitutiva, in quanto tale, non richiede una marca da bollo. Questo non esclude che la pratica o l’istanza alla quale viene allegata possa essere soggetta autonomamente a imposte, diritti o altri costi.
È fondamentale dichiarare esclusivamente informazioni vere e verificabili. Quando dai controlli emerge la non veridicità della dichiarazione possono derivare la decadenza dai benefici ottenuti e le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, comprese, nei casi previsti dalla legge, sanzioni penali.