In questa pagina mettiamo a disposizione un modulo autorizzazione cambio residenza minorenni Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere un’autorizzazione cambio di residenza minorenni.
Autorizzazione Cambio di Residenza Minorenni
Il cambio di residenza dei figli minorenni, in virtù di quanto previsto dal nostro ordinamento, deve obbligatoriamente essere una scelta condivisa da entrambe i genitori.
Nonostante siano presenti situazioni in cui tale consenso è possibile, ce ne sono altrettante, forse anche più numerose, in cui non c’è possibilità di trovare un accordo e la decisione di far trasferire il proprio figlio minorenne diventa molto complessa, se non quasi impossibile.
Prima di vedere nel dettaglio cosa è necessario fare sia nel caso di accordo tra i genitori che in quello di disaccordo, cerchiamo di capire come funziona la residenza, in virtù del fatto che, come già desumibile, la residenza del minore è collegata a quella del genitore.
La residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 c.c., è il luogo in cui il soggetto ha la dimora abituale. La residenza a cui ci si riferisce è quella anagrafica, ossia quella risultante dai registri presenti presso la Anagrafe di ogni Comune. Per dimora abituale si intende il luogo in cui la persona abita con una stabilità duratura, idonea a fargli trasferire in tale luogo la propria abitazione ed i propri affari.
Tale residenza può essere modificata: per cambio di residenza si intende, infatti, il trasferimento che un cittadino italiano pone in essere da un luogo ad un altro. Tale richiesta di cambio di residenza potrà essere formulata da: soggetto iscritto presso l’Anagrafe di altro Comune; soggetto iscritto alla A.I.R.E., ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero; soggetto irreperibile.
Ad effettuare la richiesta è un cittadino maggiorenne. Qualora ad essere trasferito dovrà essere un nucleo familiare, la richiesta sarà formulata dal componente dello stesso che esercita una tutela o una responsabilità genitoriale. Nella richiesta dovrà essere dimostrata la propria identità, mediante esibizione di un proprio documento identificativo. I documenti, inoltre, dovranno essere presentati anche per gli ulteriori componenti del nucleo per i quali si sta richiedendo il cambio di residenza.
La richiesta, la quale dovrà avvenire entro 20 giorni dal giorno in cui ci si è trasferiti, andrà indirizzata al Comune in cui si chiede il trasferimento e, tale dichiarazione, comporta un implicito abbandono del precedente Comune. Qualora poi si stia richiedendo il trasferimento in un appartamento di proprietà di altro soggetto, la richiesta dovrà essere comprovata con un contratto di affitto o un atto di compravendita dell’immobile in cui ci si sta trasferendo, diversamente con una dichiarazione di trasferimento per ragioni di affetto o di ospitalità. In sostanza: il Comune ha necessità di verificare la regolarità del trasferimento. In ogni caso, in tali ipotesi servirà la sottoscrizione anche del proprietario dell’immobile.
Sempre a tal fine, inoltre, a seguito di conferma del Comune, la Polizia Municipale o altro personale da questi delegato del nuovo paese di residenza, passerà a verificare la vostra effettiva presenza, a seguito di ciò, il trasferimento sarà completato.
Diversamente, ossia l’ipotesi in cui l’accertamento anagrafico non abbia dato esito positivo, il soggetto incaricato di tale atto avrà l’obbligo di segnalare le difformità alle Autorità di Pubblica Sicurezza, le quali svolgeranno ulteriori indagini.
L’ipotesi di cambio di residenza appena descritto rappresenta una ipotesi classica di trasferimento del minorenne con il proprio nucleo familiare. Tale situazione, pertanto, non comporta particolari criticità visto che la procedura è la medesima di tutto il nucleo.
La situazione si complica quando il nucleo familiare così come ordinariamente inteso non c’è più, ed uno dei due genitori intende cambiare la residenza propria e del minore. Vediamo, quindi, come si procede in tali situazioni, sia quando c’è il dissenso di uno dei due genitori che quando c’è l’assenso.
Iniziamo subito dicendo che la residenza del minore, in ossequio anche a quanto previsto dalle Convenzioni Europee, deve essere una scelta condivisa da entrambe i genitori, anche nel caso in cui il figlio sia affidato in via esclusiva ad un genitore. L’art. 337 ter, terzo comma, c.c. stabilisce che i genitori congiuntamente concordano la residenza abituale del minore.
Questo perché, entrambe i genitori, devono vedersi preservato il diritto di poter trascorrere del tempo con i propri figli, così costruendo un rapporto significativo e consentendo agli stessi di poter vivere serenamente e con equilibrio: ciò è anche definito il diritto del minore alla bigenitorialità.
Abbiamo già avuto modo di precisare che, in virtù della tutela del diritto al minore alla bigenitorialità, i genitori dovranno concordare sulla residenza abituale del minore. Il problema è che spesso accade che tale accordo non ci sia: gli stessi genitori, pertanto, dovranno recarsi da un legale che depositi un Ricorso ex art. 710 c.p.c., affinché esponga al Giudice le ragioni del disaccordo tra i genitori, e sarà quest’ultimo a decidere dove i minori dovranno risiedere.
Anche senza un accordo fra i due genitori, ognuno è libero di trasferirsi dove desidera; si tratta, pertanto, di verificare come tale trasferimento possa incidere sul rapporto con i propri figli minori. Si ritiene, infatti, che la libertà di ogni genitore di trasferirsi – affinché realizzi le proprie aspirazioni lavorative, personali e sociali – non debba obbligatoriamente comportare la perdita della collocazione prevalente.
Il giudice adito, quindi, sarà interpellato per fare in modo che valuti la richiesta di trasferimento, in ottica di funzionalità della residenza del minore presso un genitore o presso l’altro. In sostanza, sarà primariamente considerato il diritto del figlio ad uno sviluppo equilibrato della propria personalità, alla conservazione di adeguati rapporti con i genitori e alla crescita sana degli stessi.
La giurisprudenza maggioritaria ha stabilito alcuni criteri che dovranno essere seguiti dal giudice adito affinché stabilisca quale possa essere la decisione migliore in materia di residenza abituale del figlio minore
-le ragioni del trasferimento, le quali non potranno concernere la soddisfazione di bisogni narcisistici e superficiali, come, in via esemplificativa, lavori più remunerative o cambiamenti dell’ambiente sociale
-le modalità e le tempistiche con cui il genitore non collocatario frequenterà il figlio
-la disponibilità che il genitore non collocatario possa dimostrare in un possibile trasferimento, finalizzato a mantenere intatti i rapporti con i propri figli
-la tutela dei rapporti che il minore ha instaurato
-l’ambiente in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi
-gli effetti generalmente intesi del trasferimento sul figlio minore, rapportati bisogno di stabilità psicologica, ambientale ed emotiva
-l’età del figlio minore al momento del trasferimento
-qualora il figlio minore abbia una età che consenta di prendere in considerazione la propria opinione, la volontà di quest’ultimo di trasferirsi.
Come per ogni sentenza, anche tale decisione potrà essere impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello e, se ancora non ci si riterrà soddisfatti, alla Corte di Cassazione. Soltanto con quest’ultimo grado di giudizio, la sentenza dovrà essere considerata come definitiva.
Diversa è la situazione in cui vi sia il consenso di entrambe i genitori. In tal caso, infatti, basterà comunicare all’altro genitore l’intenzione di procedere con l’avvio delle pratiche del cambio di residenza, rispetto alle quali c’era già stato l’assenso.
La procedura si svolge presso il Comune in cui ci si intende trasferire, il quale, solitamente, seppur si consiglia sempre di chiedere informazioni nei singoli Comuni visto che per ognuno potrebbero sussistere modalità differenti, vi farà compilare un modulo da allegare alla classica richiesta sopra esposta di cambio di residenza.
In tale modulo, il genitore collocatario che intende spostare la propria residenza dovrà dichiarare il nome, il cognome e i dati dei figli che intende trasferire, oltre che autocertificare che l’altro genitore ne è a conoscenza e ha prestato il proprio assenso. Tale modulo consentirà, infatti, al Comune di poter svolgere le necessarie verifiche, consistenti nell’avere certezza che effettivamente del predetto trasferimento tutte le parti fossero a conoscenza e che sia avvenuto ai sensi di legge.
Una volta comprovato ciò, si seguiranno le regole sopra precisate per il cambio di residenza.
Modulo Autorizzazione Cambio di Residenza Minorenni Word
Il fac simile autorizzazione cambio di residenza minorenni può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni PDF Editabile
in questa sezione è disponibile un modulo autorizzazione cambio residenza minorenni PDF editabile da scaricare.