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Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni Word e PDF

Aggiornato il 01/09/2026

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  4. Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF editabile con cui il genitore che non si trasferisce può dichiarare di acconsentire al cambio di residenza del figlio minorenne. I due file contengono lo stesso fac simile e possono essere compilati, firmati e allegati alla pratica anagrafica.

Il documento è un fac simile libero, non un modulo ufficiale nazionale e non sostituisce la dichiarazione di residenza. Poiché i Comuni possono adottare modelli e modalità differenti, prima dell’utilizzo è necessario verificare le istruzioni dell’Ufficio Anagrafe competente e preferire l’eventuale modulo pubblicato dal Comune.

Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni Word

Il formato Word può essere personalizzato al computer inserendo i dati del genitore, del minore e del trasferimento.

Icona
Fac simile autorizzazione cambio di residenza minorenni
1 file(s)

Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni PDF Editabile

Il PDF dispone di campi compilabili e può essere completato al computer prima della stampa e della firma.

Icona
Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni PDF
1 file(s)
Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni Word e PDF
Modulo Autorizzazione Cambio Residenza Minorenni Word e PDF

Quando utilizzare il fac simile

Il modello è destinato principalmente al caso in cui il minore trasferisca la propria residenza con uno solo dei genitori oppure presso un’altra persona e l’altro genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, intenda formalizzare il proprio consenso.

La dichiarazione può essere richiesta dal Comune come allegato alla pratica oppure può servire a dimostrare che il genitore non convivente è a conoscenza del trasferimento. Se l’intero nucleo familiare cambia residenza insieme, normalmente non occorre un consenso separato, salvo diversa indicazione dell’Ufficio Anagrafe. Il fac simile non è sufficiente per trasferire la residenza del minore all’estero, per modificare un provvedimento giudiziario sull’affidamento o per superare l’opposizione dell’altro genitore. Questi casi richiedono verifiche ulteriori.

Consenso del genitore e iscrizione anagrafica

La scelta della residenza abituale del figlio è una decisione di maggiore interesse. Quando entrambi esercitano la responsabilità genitoriale deve essere assunta di comune accordo. Per i genitori separati, l’articolo 337-ter del Codice Civile prevede espressamente che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al giudice.

Anche nell’affidamento esclusivo occorre controllare il contenuto del provvedimento giudiziario. Salvo una diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse possono continuare a richiedere la partecipazione di entrambi i genitori.

La pratica anagrafica ha però una funzione distinta: il Comune deve registrare il luogo nel quale il minore dimora abitualmente e verificare la situazione dichiarata. Le procedure non sono uniformi. Alcuni Comuni richiedono il consenso dell’altro genitore; altri, quando il consenso non è disponibile, chiedono le sue generalità e il suo indirizzo per comunicargli l’avvio del procedimento.

L’Ufficiale d’Anagrafe non decide una controversia sulla responsabilità genitoriale. Per questo l’assenza della firma dell’altro genitore non deve essere interpretata né come un’automatica autorizzazione al trasferimento né come un motivo per fornire informazioni incomplete al Comune.

Come compilare l’autorizzazione

Nel modello devono essere indicati:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita del genitore che presta il consenso;
  • indirizzo di residenza e recapiti del dichiarante;
  • qualità di genitore, tutore o altro soggetto che esercita la responsabilità genitoriale;
  • nome, cognome, luogo e data di nascita del minore;
  • Comune e indirizzo dai quali il minore si trasferisce;
  • Comune e indirizzo della nuova dimora abituale;
  • persona presso la quale il minore andrà a risiedere e relativo rapporto di parentela;
  • luogo, data e firma del dichiarante.

Al documento firmato deve essere normalmente allegata una copia leggibile del documento d’identità in corso di validità del genitore consenziente. In presenza di più figli è opportuno verificare se il Comune consente di inserirli nella stessa dichiarazione o richiede un modulo per ciascun minore.

Come presentare il documento al Comune

Il consenso deve essere allegato alla dichiarazione di residenza prevista per il trasferimento. La dichiarazione principale è presentata dal genitore o dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova dimora abituale.

La pratica può essere trasmessa attraverso il servizio ufficiale Cambio di residenza dell’ANPR quando la configurazione familiare è gestibile online. Se si trasferisce soltanto il minore, i genitori hanno residenze differenti o il portale non permette di completare la richiesta, occorre seguire i canali indicati dal Comune, che possono comprendere portale locale, PEC, raccomandata o sportello.

Alla pratica possono essere richiesti, in base alla situazione:

  • dichiarazione ufficiale di residenza;
  • consenso dell’altro genitore e copia del suo documento d’identità;
  • documenti d’identità del richiedente e del minore;
  • estremi del titolo che consente di occupare legittimamente l’abitazione;
  • eventuale dichiarazione di ospitalità o assenso del proprietario;
  • provvedimenti relativi ad affidamento, tutela o responsabilità genitoriale.

L’iscrizione o la variazione anagrafica viene registrata entro due giorni lavorativi dalla presentazione, con decorrenza dalla data della dichiarazione, ma resta soggetta agli accertamenti del Comune. Le verifiche devono essere completate entro 45 giorni; se emergono impedimenti, il Comune comunica i motivi ostativi e può ripristinare la precedente posizione anagrafica.

Cosa fare in caso di disaccordo

Se l’altro genitore si oppone al trasferimento, il fac simile non può sostituire il suo consenso o un provvedimento giudiziario. Il genitore interessato deve evitare dichiarazioni non veritiere e rivolgersi a un avvocato per individuare il procedimento applicabile davanti al giudice competente.

La valutazione riguarda il concreto interesse del minore, considerando anche continuità delle relazioni familiari e scolastiche, distanza tra le abitazioni, modalità di frequentazione dell’altro genitore, esigenze di cura e stabilità del nuovo ambiente. Se esiste già un provvedimento sull’affidamento o sulla collocazione del figlio, può essere necessario chiederne la modifica prima del trasferimento.

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