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Fac Simile Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari Word e PDF

Aggiornato il 02/09/2026

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  4. Fac Simile Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile di contratto di collaborazione tra agenzie immobiliari in formato Word e un PDF editabile. Il documento può essere utilizzato quando due agenzie intendono condividere immobili o contatti e coordinare le rispettive attività per concludere operazioni di vendita o locazione.

Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari Word

La versione Word è indicata quando occorre modificare le clausole, descrivere una singola operazione, stabilire percentuali diverse oppure aggiungere allegati. Prima della firma devono essere eliminati i campi e le formule non pertinenti.

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Fac simile contratto di collaborazione tra agenzie immobiliari
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Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari PDF Editabile

Il PDF editabile permette di compilare direttamente i campi predisposti. È più adatto quando la struttura dell’accordo è già stata verificata e non sono necessarie modifiche sostanziali alle clausole.

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Collaborazione tra Agenzie Immobiliari PDF
1 file(s)
Fac Simile Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari Word e PDF
Fac Simile Contratto di Collaborazione tra Agenzie Immobiliari Word e PDF

Quando utilizzare l’accordo

Il contratto può essere utilizzato, per esempio, quando un’agenzia dispone dell’incarico relativo a un immobile e un’altra segue un potenziale acquirente o conduttore. Può disciplinare una singola operazione oppure costituire un accordo quadro per più segnalazioni successive.

È importante specificare quale delle due impostazioni viene scelta. Per una singola operazione devono essere identificati l’immobile e, quando possibile, il contatto segnalato. In un accordo continuativo occorre invece stabilire come registrare ogni nuova segnalazione, per quanto tempo rimane protetta e quali attività deve svolgere ciascuna agenzia.

La collaborazione deve essere compatibile con gli incarichi ricevuti dai clienti, compresi eventuali vincoli di esclusiva e limiti alla diffusione di annunci, fotografie, documenti o chiavi. Se il rapporto comprende una partnership più ampia, non limitata alla mediazione immobiliare, può essere più appropriato il modello di contratto di collaborazione commerciale.

Come compilare il contratto

Il contenuto deve descrivere il rapporto effettivamente concordato. È opportuno completare o verificare almeno i seguenti elementi:

  • Parti: denominazione, forma giuridica, sede, codice fiscale o partita IVA, numero REA, PEC e dati del rappresentante che firma per ciascuna agenzia.
  • Requisiti professionali: posizione dell’impresa e dei soggetti che svolgono concretamente la mediazione. I dati possono essere controllati tramite la ricerca del Registro delle Imprese.
  • Oggetto: collaborazione occasionale o continuativa, territorio, tipologia di immobili e operazioni di vendita o locazione comprese nell’accordo.
  • Segnalazioni: modalità con cui identificare immobili e clienti, data della segnalazione, destinatario e periodo durante il quale la segnalazione produce effetti.
  • Compiti: pubblicazione degli annunci, visite, raccolta dei documenti, gestione delle offerte, comunicazioni con i clienti e aggiornamenti tra le agenzie.
  • Poteri: eventuale autorizzazione a utilizzare fotografie e materiali, ricevere proposte o comunicazioni e interagire con i clienti dell’altra agenzia. In assenza di una specifica autorizzazione, una parte non deve assumere impegni o concedere sconti in nome dell’altra.
  • Compensi: soggetti tenuti al pagamento, criterio di calcolo, percentuale spettante a ciascuna agenzia, momento in cui il compenso matura, termini di pagamento e fatturazione.
  • Spese: costi di pubblicità, fotografie, sopralluoghi, trasferte e altri oneri, precisando chi deve sostenerli.
  • Durata: decorrenza, scadenza, eventuale rinnovo, recesso e sorte delle operazioni già segnalate al momento della cessazione.
  • Responsabilità e controversie: obblighi informativi, conseguenze delle dichiarazioni inesatte, legge applicabile e giudice competente, quando le parti intendono disciplinare questi aspetti.

Provvigioni e ripartizione tra le agenzie

Occorre distinguere la provvigione richiesta ai clienti dalla ripartizione economica concordata tra le agenzie. L’accordo tra i mediatori non modifica automaticamente gli obblighi assunti da venditore, acquirente, locatore o conduttore nei rispettivi incarichi.

L’articolo 1755 del Codice civile collega il diritto alla provvigione alla conclusione dell’affare per effetto dell’intervento del mediatore. L’articolo 1758 disciplina invece l’intervento di più mediatori. Le informazioni della Camera di commercio sulla provvigione ricordano inoltre che il compenso spetta ai mediatori abilitati iscritti nel Registro delle Imprese.

Nel fac simile sono presenti esempi di ripartizione del 20% e del 40% per determinate attività di segnalazione. Queste percentuali non sono stabilite dalla legge e non devono essere considerate tariffe obbligatorie. Le parti devono confermarle, sostituirle o eliminarle, specificando anche se il calcolo avviene sull’importo imponibile, sul totale fatturato o sulla somma effettivamente incassata.

È utile indicare cosa accade in caso di riduzione, mancato pagamento o restituzione della provvigione, conclusione dell’affare dopo la cessazione della collaborazione e intervento di ulteriori agenzie. La semplice formula secondo cui ogni agenzia richiede il compenso soltanto al proprio cliente deve essere coordinata con gli incarichi sottoscritti e con l’attività concretamente svolta.

Dati dei clienti e riservatezza

La condivisione di nomi, recapiti, documenti e informazioni sulle esigenze dei clienti costituisce un trattamento di dati personali. L’accordo deve quindi individuare finalità, dati condivisibili, soggetti autorizzati, misure di sicurezza, tempi di conservazione e modalità di gestione delle richieste degli interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Una clausola di riservatezza non rende automaticamente lecita qualsiasi comunicazione di dati. Ciascuna agenzia deve verificare la base giuridica del trattamento, fornire le informazioni necessarie agli interessati e definire il proprio ruolo rispetto all’altra. Se una parte tratta dati per conto dell’altra, può essere necessario un accordo conforme all’articolo 28 del Regolamento.

Quando devono essere protette anche strategie commerciali, condizioni economiche, documenti interni o liste di contatti, è possibile coordinare il contratto con un separato accordo di riservatezza.

Clausole del fac simile da controllare

ClausolaVerifica necessaria
Assenza di esclusivaControllare che sia compatibile con gli incarichi conferiti dai clienti e con gli accordi di franchising o rete eventualmente applicabili.
Recesso senza preavvisoDecidere se mantenerlo oppure prevedere un preavviso. Il modello richiede la raccomandata, ma le parti possono concordare anche la PEC.
Operazioni già segnalateDefinire per quanto tempo sopravvivono gli obblighi e quali prove identificano una segnalazione anteriore alla cessazione.
Spese e oneri fiscali al 50%La formula regola soltanto i rapporti interni e non determina quali imposte siano dovute. Le conseguenze fiscali dipendono dal contenuto concreto dell’accordo.
Articolo 1341 del Codice civileLa specifica approvazione non deve essere inserita meccanicamente. Se ricorrono i presupposti previsti dalla norma, le clausole interessate devono essere individuate e approvate separatamente per iscritto.

Firma, invio e conservazione

Prima della sottoscrizione devono essere completati tutti i campi, corretti i riferimenti generici non coerenti con l’operazione e allegati gli eventuali elenchi di immobili, clienti o attività. Nella clausola relativa ai poteri delle agenzie, il riferimento ai “prodotti” deve essere sostituito con un’espressione appropriata agli immobili e alle condizioni di vendita o locazione.

Il contratto deve essere firmato dai titolari o dai rappresentanti muniti dei necessari poteri. È opportuno predisporre una copia completa per ciascuna parte, comprensiva degli allegati e delle eventuali approvazioni specifiche. Se il PDF non consente di modificare clausole o aggiungere correttamente gli spazi per le firme, è preferibile utilizzare la versione Word.

Non esiste un canale obbligatorio valido per ogni collaborazione. Le copie possono essere scambiate su carta oppure mediante strumenti elettronici adeguati. PEC e firma elettronica possono essere utilizzate quando è necessario documentare con maggiore precisione provenienza, contenuto e data delle comunicazioni. Per il recesso e le altre comunicazioni formali deve essere seguito il canale indicato nel contratto.

Il fac simile non deve essere presentato a un ente per costituire la collaborazione. Eventuali obblighi di registrazione e i relativi costi dipendono però dal contenuto dell’accordo, dalle prestazioni previste e dall’utilizzo del documento. In presenza di compensi rilevanti, clausole atipiche o dubbi sul trattamento fiscale è opportuno effettuare una verifica professionale prima della firma.

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