In questa pagina sono disponibili un modello Word e un fac simile PDF di contratto di ospitalità gratuita tra privati. Il documento può essere utilizzato per mettere per iscritto l’accordo con cui una persona viene ospitata gratuitamente in un’abitazione, specificando durata, spazi utilizzabili, eventuale rimborso delle spese e modalità di cessazione dell’ospitalità.
Il contratto non sostituisce le comunicazioni eventualmente richieste dalle norme di pubblica sicurezza e immigrazione. Inoltre, se l’accordo attribuisce all’ospite il godimento gratuito ed esclusivo di un immobile o di una sua parte, il rapporto può configurarsi come comodato e richiedere adempimenti ulteriori.
Fac Simile Contratto di Ospitalità tra Privati Word
Il modello Word può essere modificato indicando i dati delle parti, l’abitazione interessata, la durata dell’ospitalità, gli spazi concessi e le condizioni concordate.
Fac Simile Contratto di Ospitalità Gratuita PDF
In questa sezione è disponibile il fac simile in formato PDF editabile da compilare con i dati dell’ospitante, dell’ospite e dell’immobile.

A cosa serve un contratto di ospitalità tra privati
Per ospitare gratuitamente un familiare, un amico o un’altra persona non è necessario, in via generale, stipulare un contratto. Mettere l’accordo per iscritto può però essere utile quando la permanenza dura per un certo periodo, quando l’ospite riceve le chiavi dell’abitazione oppure quando si vogliono definire con chiarezza le condizioni dell’ospitalità.
Il documento può specificare quali locali possono essere utilizzati, se l’ospitante continua ad abitare nell’immobile, quali spese sono rimborsate dall’ospite e quando dovranno essere restituiti locali e chiavi.
La denominazione utilizzata dalle parti non è però decisiva. Se nella sostanza viene concesso gratuitamente il godimento di un immobile o di una sua parte con obbligo di restituzione, il rapporto può presentare le caratteristiche del comodato d’uso gratuito. Se invece viene pattuito un vero corrispettivo per il godimento dell’abitazione, occorre verificare se il rapporto debba essere qualificato come locazione.
Ospitalità di un cittadino straniero e comunicazione entro 48 ore
È importante distinguere l’ospitalità di un cittadino italiano o dell’Unione europea da quella di un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea o di un apolide.
L’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998 prevede che chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti uno straniero o un apolide, anche se parente o affine, debba darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore. Questo obbligo non dipende dal superamento dei trenta giorni di permanenza.
La comunicazione deve riportare le generalità dell’ospitante e dell’ospite, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, l’indirizzo dell’immobile e il titolo dell’ospitalità. È opportuno verificare presso la Questura competente le modalità di presentazione adottate localmente. Un modello istituzionale di dichiarazione di ospitalità ai sensi dell’articolo 7 è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
La registrazione di un contratto di comodato o di locazione non elimina questo specifico obbligo quando l’ospite è un cittadino extra UE o un apolide. L’articolo 2, comma 4, del D.L. 79/2012 mantiene infatti espressamente ferma la comunicazione prevista dalla normativa sull’immigrazione.
Quando si applica la comunicazione di cessione di fabbricato
Un obbligo diverso è quello previsto dall’articolo 12 del D.L. 59/1978 in materia di cessione di fabbricato. La comunicazione riguarda il caso in cui venga consentito a un’altra persona, per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una sua parte. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Il semplice fatto di ospitare una persona nella propria abitazione continuando a mantenerne la disponibilità non equivale necessariamente a concederle un uso esclusivo. Per questo motivo il limite di un mese non costituisce una regola generale applicabile a qualsiasi forma di ospitalità.
Quando il godimento dell’immobile deriva da un contratto di locazione o di comodato soggetto a registrazione in termine fisso, la registrazione assorbe l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 12. Questa regola è stabilita dall’articolo 2 del D.L. 79/2012. Resta invece distinto, come indicato sopra, l’obbligo previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998 per l’ospitalità di cittadini extra UE e apolidi.
Quando l’ospitalità diventa comodato
Quando viene messo gratuitamente a disposizione dell’ospite un appartamento, una stanza o altra parte dell’immobile affinché possa utilizzarla per un periodo determinato o per un determinato scopo, con obbligo di restituzione, l’accordo può assumere le caratteristiche del comodato disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
La distinzione è particolarmente importante se il rapporto viene formalizzato per iscritto. I contratti scritti di comodato aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione. Il termine ordinario per richiedere la registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto.
Non è quindi sufficiente denominare il documento “contratto di ospitalità” per escludere le regole relative al comodato quando il suo contenuto attribuisce sostanzialmente all’ospite il godimento gratuito dell’immobile.
Ospitalità gratuita e contributo alle spese
Nel modello può essere previsto che l’ospite contribuisca ad alcune spese effettivamente sostenute per l’abitazione, come consumi di acqua, energia elettrica, gas o altre utenze. È opportuno descrivere chiaramente quali spese vengono rimborsate e con quale criterio.
Occorre invece prestare attenzione quando viene richiesto un importo fisso periodico che costituisce, nella sostanza, il prezzo per poter utilizzare l’immobile. La qualificazione del rapporto dipende dal suo contenuto effettivo e non dal titolo attribuito al documento. Se il pagamento rappresenta un corrispettivo per il godimento dell’abitazione, possono trovare applicazione le regole proprie della locazione.
Cosa inserire nel contratto
Per rendere chiaro l’accordo è opportuno indicare almeno:
- nome, cognome, codice fiscale e recapiti dell’ospitante e dell’ospite;
- indirizzo dell’immobile nel quale viene concessa l’ospitalità;
- titolo in base al quale l’ospitante dispone dell’immobile;
- locali e spazi che l’ospite può utilizzare;
- eventuale carattere condiviso o esclusivo dell’uso degli spazi;
- data di inizio ed eventuale data di fine dell’ospitalità;
- carattere gratuito dell’accordo;
- eventuali rimborsi di spese effettive e relativo criterio di ripartizione;
- regole relative a chiavi, arredi e conservazione dell’immobile;
- eventuali limiti all’ospitalità di ulteriori persone;
- modalità con cui l’accordo può cessare anticipatamente;
- obbligo di restituzione delle chiavi e degli spazi utilizzati;
- data e firma delle parti.
I dati catastali possono essere inseriti quando utili a identificare con precisione l’immobile, ma non sono un elemento indispensabile in ogni semplice accordo di ospitalità.
Ospitalità e cambio di residenza
La residenza anagrafica non dipende dalla durata indicata nel contratto di ospitalità, ma dal luogo in cui la persona ha stabilito la propria dimora abituale. Non esiste quindi una regola secondo cui l’ospite diventa automaticamente residente dopo un determinato numero di mesi.
Quando una persona trasferisce effettivamente la propria dimora abituale nell’abitazione in cui è ospitata, deve presentare la dichiarazione anagrafica prevista dalla normativa. Il termine previsto dall’articolo 13 del D.P.R. 223/1989 è di 20 giorni dal verificarsi del trasferimento.
La richiesta di cambio di residenza può essere presentata anche online attraverso i servizi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Quando l’abitazione appartiene a un’altra persona, il Comune può richiedere la documentazione necessaria a verificare che l’occupazione dell’immobile sia legittima. In relazione al caso concreto può quindi essere utile anche una dichiarazione di assenso del proprietario per la residenza.
Firma e conservazione dell’accordo
Una volta compilato, il contratto può essere sottoscritto dall’ospitante e dall’ospite, predisponendo una copia per ciascuna parte. È utile conservare insieme al documento gli eventuali allegati e le ricevute delle comunicazioni effettuate alle autorità quando richieste.
La sottoscrizione di questo accordo non sostituisce la dichiarazione di ospitalità prevista per cittadini extra UE e apolidi, la comunicazione di cessione di fabbricato nei casi in cui sia dovuta, la registrazione di un eventuale comodato scritto o gli adempimenti anagrafici conseguenti al trasferimento della dimora abituale.