In questa pagina mettiamo a disposizione due fac simile di contratto di locazione, uso abitativo e uso commerciale, da scaricare e modificare in modo semplice.
Quando si va a stipulare un contratto di locazione, personalizzabile in base alle esigenze di una o più parti, tuttavia bisogna inserire alcune clausole e diciture che per legge sono assolutamente obbligatorie e alle quali non si può non attenersi. Ecco quindi tutte le voci che devono obbligatoriamente comparire ed essere specificate nel contratto di locazione, di comune accordo tra le parti che lo sottoscrivono.
Data di stipula, ovvero il giorno in cui viene firmato il contratto di locazione, dal quale decorre ufficialmente con tutti gli effetti del caso. Da questa data, o dalla data di decorrenza che può anche essere anticipata rispetto a quella della firma, partono i giorni a disposizione per la registrazione del contratto, trenta giorni dalla data più vecchia tra la stipula e la decorrenza. La registrazione può avvenire da parte del locatore o del locatario, e prevede il versamento delle dovute imposte
Estremi delle parti in causa, ovvero l’indicazione di tutte le generalità dei soggetti che firmano il contratto. I dati che non devono assolutamente mancare sono nome e cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, partita IVA oppure codice fiscale, di tutte e due le parti.
Identificazione del bene in oggetto, cioè l’immobile che si va a locare; questo dato di certo non deve e non può mancare, in quanto è parte integrante del contratto. Andranno indicati l’indirizzo ma anche i dati catastali, il numero di locali ma anche le eventuali pertinenze. Anche l’uso deve essere indicato a chiare lettere, abitativo, commerciale.
Durata del contratto, come si sa, ci sono varie formule per i contratti di locazione, anche in base all’uso che se ne fa; la determinazione della durata è un requisito fondamentale di questo tipo di contratto, e viene regolata dal codice civile. Il limite massimo stabilito è di 30 anni ma non esiste una durata minima. Esistono tuttavia delle leggi speciali che determinato le varie durate per i tipi di locazione, ovvero il contratto 4+4 per uso abitativo, oppure quello di 6 ani per un uso commerciale, o 9 anni per gli alberghi, e queste leggi stabiliscono anche tutte le modalità di rinnovo, di scadenza naturale e anche di disdetta dal contratto, da parte del locatario e del locatore.
Eventuale caparra, chiamata anche deposito cauzionale, cioè un importo che il conduttore del contratto versa al proprietario dell’immobile a titolo di garanzia di rispetto delle norme e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso; generalmente viene utilizzata quando l’inquilino non paga il canone oppure per danni rilevanti all’immobile. In questi casi il locatore può trattenere l’importo come risarcimento.
Clausola di cedolare secca, regolamentata dal decreto legislativo 23 del 2011, che va in sostituzione della lettera raccomandata inviata al locatario contenente l’informazione della rinuncia di avvalersi della rivalutazione ISTAT per il canone di locazione
Canone di locazione ovvero la nota dolente di tutto il contratto, cioè l’importo che il locatario deve versare al locatore per poter affittare l’immobile. IL canone viene regolato dall’articolo 1571 del codice civile e rappresenta il corrispettivo versato come controparte per la cessione dell’immobile locato. Laddove questo elemento non venga indicato chiaramente nel testo firmato, automaticamente il contratto risulta nullo. Teoricamente il canone va concordato tra le parti, ma ci sono varie leggi che ne limitano la libertà, nei fatti, come i canoni congelati, i canoni concordati ecc. Il canone, salvo espressa rinuncia, può subire negli anni degli aggiornamenti in base all’indice ISTAT di inflazione. CI sono varie voci che compongono ed influenzano il canone, ovvero: il corrispettivo annuo, che sarebbe il canone senza le spese, le spese annue che comprendono tutti gli importi dovuti per gli oneri accessori come le utenze di luce e gas o le spese condominiali dell’ascensore, pulizia parti comuni, riscaldamento se non autonomo, dove al locatario spettano tute le spese di ordinaria amministrazione, mentre al proprietario dell’immobile quelle di straordinaria manutenzione. La somma delle due voci menzionate va a formare la rata pattuita, ovvero la somma effettivamente versata ogni mese dall’inquilino.