In questa pagina sono disponibili un modello di atto costitutivo per associazione culturale in formato Word e un PDF editabile. L’atto costitutivo documenta la volontà dei soci fondatori di costituire l’associazione, ne individua gli elementi essenziali e deve essere coordinato con lo statuto che disciplina il funzionamento dell’ente.
Fac Simile Atto Costitutivo Associazione Culturale Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati dei soci fondatori, la denominazione, la sede, le finalità e i componenti del primo Consiglio Direttivo. Prima della sottoscrizione devono essere adattate o eliminate le clausole non coerenti con la forma associativa scelta.
Modello Atto Costitutivo Associazione Culturale PDF Editabile
Il PDF editabile può essere compilato con i dati mancanti. Il documento contiene espressi riferimenti al Codice del Terzo Settore, alle attività di interesse generale, al volontariato, alle attività diverse e alla devoluzione del patrimonio secondo il D.Lgs. 117/2017. È quindi necessario verificarne la compatibilità con il tipo di associazione che si vuole effettivamente costituire.

Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione
L’atto costitutivo è l’accordo con cui i soci fondatori danno vita all’associazione. Per le associazioni non riconosciute, l’articolo 36 del Codice Civile stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.
Atto costitutivo e statuto hanno funzioni diverse ma strettamente collegate. Nell’atto costitutivo vengono normalmente indicati i fondatori e la decisione di costituire l’associazione, mentre nello statuto vengono disciplinati in modo più dettagliato finalità, attività, ammissione e recesso dei soci, organi sociali, assemblee, amministrazione, patrimonio, esercizio sociale e scioglimento.
Non è quindi corretto considerare lo statuto un elemento secondario. Prima della costituzione i due documenti devono essere letti insieme e non devono contenere clausole incompatibili tra loro.
Come Compilare il Modello
Nel fac simile devono essere completati almeno i dati relativi a:
- luogo e data della riunione costitutiva;
- nome, cognome, dati anagrafici, residenza e codice fiscale dei soci fondatori;
- denominazione dell’associazione;
- sede legale;
- finalità e attività che l’associazione intende svolgere;
- approvazione dello statuto;
- composizione del primo Consiglio Direttivo;
- attribuzione delle prime cariche sociali;
- durata dell’esercizio sociale;
- firma dei soci fondatori.
La descrizione delle finalità richiede particolare attenzione. Non è sufficiente utilizzare genericamente la parola “culturale”: è opportuno indicare in modo coerente le attività che l’associazione intende concretamente svolgere.
Se l’associazione intende iscriversi al RUNTS, atto costitutivo e statuto devono rispettare anche i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore per la specifica sezione richiesta.
Associazione Culturale e Ente del Terzo Settore
Un’associazione che svolge attività culturali non diventa automaticamente un Ente del Terzo Settore. La qualifica di ETS presuppone il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il modello scaricabile contiene clausole proprie della disciplina del Terzo Settore, tra cui il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento di attività di interesse generale e riferimenti al RUNTS. Chi intende costituire una semplice associazione culturale non iscritta al Registro deve quindi adattare il testo alla propria situazione.
Se invece l’obiettivo è diventare ETS e, in particolare, associazione di promozione sociale, occorre verificare anche i requisiti specifici previsti per quella categoria. La procedura di iscrizione e la documentazione aggiornata sono consultabili nella pagina ufficiale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Codice Fiscale e Registrazione dell’Atto
La sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto e la registrazione fiscale sono passaggi distinti. Per una normale associazione non riconosciuta la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate non è l’atto che attribuisce personalità giuridica all’ente e non deve essere descritta come il momento in cui l’associazione viene giuridicamente costituita.
Quando l’associazione necessita del proprio codice fiscale, il soggetto diverso da persona fisica utilizza il modello AA5/6. Modello e istruzioni aggiornate sono disponibili nella sezione dell’Agenzia delle Entrate dedicata al codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per la registrazione degli atti scritti l’Agenzia delle Entrate prevede, in linea generale, l’utilizzo del modello 69. Prima di procedere occorre verificare imposta di registro, imposta di bollo ed eventuali esenzioni applicabili alla specifica tipologia di ente e di atto. Le istruzioni correnti sono disponibili nella pagina ufficiale sulla registrazione degli atti.
Non è quindi opportuno considerare automaticamente dovuti, per qualsiasi associazione culturale, un importo fisso di 200 euro e determinate marche da bollo: il trattamento può cambiare in base alla natura dell’ente, all’atto e alle agevolazioni applicabili.
Associazione Riconosciuta e Non Riconosciuta
La distinzione riguarda soprattutto l’acquisto della personalità giuridica e la responsabilità patrimoniale. Nelle associazioni non riconosciute, ai sensi dell’articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo comune e rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Per l’associazione che intende ottenere la personalità giuridica secondo il procedimento ordinario, l’atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico e il riconoscimento consegue all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche competente, secondo il D.P.R. 361/2000. A seconda dell’ambito di attività, la competenza può spettare alla Prefettura oppure alla Regione.
Gli Enti del Terzo Settore dispongono inoltre dello specifico procedimento previsto dall’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 per acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS. In questa procedura interviene il notaio e per le associazioni è previsto anche un patrimonio minimo secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Cosa Fare Dopo la Costituzione
Dopo la firma occorre conservare gli originali dell’atto costitutivo e dello statuto e svolgere gli adempimenti coerenti con la forma scelta, come l’attribuzione del codice fiscale, l’eventuale registrazione degli atti e, se ne ricorrono i presupposti, l’iscrizione al RUNTS o la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.
L’associazione dovrà inoltre applicare nella pratica le regole stabilite dallo statuto. Per l’ingresso dei nuovi associati può essere utile predisporre un apposito modulo per iscrizione all’associazione, da coordinare con la procedura di ammissione prevista nello statuto. Poiché la scelta tra associazione culturale ordinaria, ETS e associazione dotata di personalità giuridica determina conseguenze organizzative, fiscali e patrimoniali differenti, il fac simile deve essere utilizzato come base di lavoro e non come documento da firmare senza verificarne preventivamente tutte le clausole.