In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF editabile della dichiarazione di conformità per un impianto fotovoltaico. Il documento segue la struttura prevista per la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, comunemente chiamata DICO.
Il modulo non può essere compilato e firmato autonomamente dal proprietario dell’impianto. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori e deve essere accompagnata dagli allegati tecnici richiesti. Il fac simile scaricabile, da solo, non certifica quindi la conformità dell’impianto.
Modello Dichiarazione di Conformità Impianto Fotovoltaico Word
Il formato Word permette all’impresa installatrice di inserire i dati dell’impianto, adattare la descrizione dei lavori e indicare gli allegati predisposti per lo specifico intervento.
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Impianto Fotovoltaico PDF Editabile
Il PDF editabile è indicato quando si desidera compilare direttamente i campi già presenti nella struttura del modello. Prima del rilascio devono essere aggiunti gli allegati obbligatori applicabili e le firme dei soggetti competenti.

A Cosa Serve la DICO dell’Impianto Fotovoltaico
Gli impianti fotovoltaici posti al servizio di un edificio o delle sue pertinenze rientrano, per la parte elettrica, tra gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica disciplinati dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Al termine dei lavori, dopo avere eseguito le verifiche previste dalla normativa e quelle relative alla funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione al committente. Con questo documento l’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’opera è stata realizzata secondo il progetto applicabile, la normativa vigente e la regola dell’arte.
La DICO riguarda la sicurezza e la corretta esecuzione dell’impianto realizzato. Non sostituisce il progetto, lo schema elettrico, le pratiche per la connessione alla rete, il regolamento di esercizio o gli eventuali adempimenti richiesti dal distributore, da Terna, dal GSE, dal Comune o da altri enti.
Quando Deve Essere Rilasciata
La dichiarazione è richiesta al termine della realizzazione di un nuovo impianto e, nei casi previsti, in seguito a interventi di trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria. Se i lavori interessano soltanto una parte di un impianto esistente, la dichiarazione deve descrivere la parte modificata e attestare la sua compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto.
La manutenzione ordinaria non comporta il rilascio di una nuova dichiarazione. Non ogni riparazione o sostituzione di un componente richiede quindi una DICO completa: occorre valutare la natura effettiva dell’intervento e se questo modifica la struttura o le caratteristiche dell’impianto.
Quando l’intervento comprende impianti appartenenti a categorie diverse, può essere necessario predisporre dichiarazioni distinte o indicare con precisione le parti comprese nei lavori. Per la componente di riscaldamento o climatizzazione è disponibile anche il modello di dichiarazione di conformità dell’impianto termico.
Chi Può Compilare e Firmare la Dichiarazione
La DICO deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata per la pertinente categoria di impianto. Il dichiarante è il titolare o il legale rappresentante dell’impresa esecutrice. Il modello prevede inoltre l’indicazione e la firma del responsabile tecnico, quando si tratta di un soggetto diverso dal dichiarante.
Il progettista può redigere e firmare il progetto nei casi di propria competenza, ma non sostituisce l’impresa installatrice nel rilascio della dichiarazione. Allo stesso modo, il committente, il proprietario dell’edificio o un tecnico estraneo all’impresa che ha eseguito i lavori non possono utilizzare il fac simile per certificare autonomamente l’impianto.
Prima di accettare il documento è opportuno verificare che l’impresa risulti abilitata per gli impianti elettrici e che alla dichiarazione sia allegata la documentazione camerale relativa ai requisiti tecnico-professionali.
Come Compilare il Modello
La prima parte deve riportare i dati dell’impresa installatrice, la sede, la partita IVA, l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane e gli estremi della relativa Camera di commercio.
Devono poi essere indicati:
- la descrizione schematica dell’impianto fotovoltaico realizzato;
- la natura dell’intervento, scegliendo tra nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria o altra lavorazione;
- il nome del committente;
- l’indirizzo completo dell’immobile o dell’area in cui è installato l’impianto;
- il proprietario e la destinazione d’uso dell’edificio;
- il riferimento al progetto e il nome del soggetto che lo ha redatto;
- le norme tecniche applicate;
- l’esito positivo delle verifiche di sicurezza e funzionalità;
- la data e le firme previste dal modello.
Potenza dell’impianto, caratteristiche dei moduli, inverter, quadri, dispositivi di protezione, cavi, sistema di accumulo ed eventuale interfaccia con la rete devono essere descritti nella misura necessaria all’interno del progetto, dello schema e della relazione sui materiali. Non è sufficiente riportare soltanto una potenza complessiva nel modulo principale.
Progetto e Allegati Obbligatori
La dichiarazione deve essere consegnata insieme alla documentazione tecnica prevista per l’intervento. Gli allegati indicati dal modello comprendono:
- il progetto redatto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008, quando richiesto;
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
- lo schema dell’impianto effettivamente realizzato;
- il riferimento alle precedenti dichiarazioni di conformità, se esistenti e pertinenti;
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
- l’eventuale attestazione prevista per impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento deve essere predisposto il progetto previsto dall’articolo 5. Nei casi individuati dal decreto, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica; negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Se durante i lavori sono state introdotte varianti, la documentazione deve rappresentare l’impianto realmente eseguito.
Il modello previsto dal D.M. 37/2008 è stato sostituito dal D.M. 19 maggio 2010. Il fac simile deve pertanto essere utilizzato rispettando il contenuto del modello aggiornato e non come una dichiarazione generica liberamente formulabile.
Consegna al Committente e Deposito
L’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione completa al termine dei lavori. Il proprietario deve conservarla insieme al progetto, agli schemi, alla relazione sui materiali, alle istruzioni per l’uso e la manutenzione e agli altri documenti dell’impianto.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi a edifici già muniti di agibilità, l’articolo 11 del D.M. 37/2008 prevede che l’impresa installatrice depositi presso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune la dichiarazione e il progetto entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. Le modalità operative possono variare in base all’organizzazione del Comune e possono prevedere l’invio telematico attraverso lo Sportello unico o altri portali locali.
Quando l’impianto è collegato a una pratica edilizia, il progetto deve essere coordinato con la documentazione dell’intervento. Restano separati gli ulteriori adempimenti necessari per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Cosa Fare se la Dichiarazione Manca
Se l’impresa che ha eseguito i lavori non consegna la DICO, il committente dovrebbe richiederla formalmente insieme agli allegati obbligatori. Se necessario, può utilizzare una lettera di contestazione dei lavori, indicando il contratto, l’impianto interessato e i documenti mancanti.
La dichiarazione di rispondenza, o DIRI, non costituisce una soluzione generale per qualsiasi DICO mancante. In base all’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008, può sostituire la dichiarazione non prodotta o non reperibile soltanto per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008, e deve essere rilasciata da uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma dopo sopralluoghi e accertamenti. Per un impianto fotovoltaico realizzato successivamente non è quindi possibile sanare automaticamente l’assenza della DICO facendo compilare il modulo al proprietario o a un tecnico che non apparteneva all’impresa esecutrice. La situazione deve essere valutata in relazione alla data dei lavori, all’impresa intervenuta e alla documentazione tecnica effettivamente disponibile.