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Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP Infissi Word e PDF

Aggiornato il 25/09/2026

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  4. Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP Infissi Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di Dichiarazione di Prestazione, DoP, per infissi e serramenti. Il documento serve al fabbricante per dichiarare le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata applicabile e costituisce uno degli elementi collegati alla marcatura CE.

Dal 2026 il settore dei prodotti da costruzione è in una fase di transizione tra il Regolamento (UE) n. 305/2011 e il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110. Il modello disponibile in questa pagina è impostato secondo la DoP prevista dal Regolamento 305/2011 e resta utilizzabile per i prodotti che continuano a ricadere nel relativo regime transitorio. Per finestre e porte esterne pedonali coperte dalla norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 questa disciplina continua ad avere rilievo fino a quando il prodotto non migra al nuovo sistema previsto dal CPR 2024.

Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP Infissi Word

Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del fabbricante, il prodotto tipo, l’uso previsto, la norma armonizzata applicabile, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e le prestazioni effettivamente determinate per il serramento.

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Fac Simile Dichiarazione di Prestazione DoP Serramenti PDF

Il PDF disponibile è uno schema generale di Dichiarazione di Prestazione predisposto secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011. Non contiene valori prestazionali precompilati specifici per un determinato infisso: le caratteristiche e i risultati devono essere inseriti sulla base della norma armonizzata applicabile e della documentazione tecnica del prodotto.

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Dichiarazione di Prestazione DoP
Dichiarazione di Prestazione DoP

Quando è necessaria la Dichiarazione di Prestazione

L’obbligo di redigere la DoP non deriva dal D.Lgs. 106/2017 e non riguarda indistintamente qualsiasi prodotto utilizzato in edilizia. Nel sistema del Regolamento (UE) n. 305/2011, la Dichiarazione di Prestazione deve essere redatta dal fabbricante quando il prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata oppure è conforme a una Valutazione Tecnica Europea rilasciata per quel prodotto, salvo le specifiche deroghe previste dalla normativa.

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 ha invece adeguato l’ordinamento italiano alle disposizioni del Regolamento 305/2011, individuando anche autorità competenti, controlli e sanzioni. È stato il Regolamento europeo 305/2011, e non il decreto italiano, ad abrogare la precedente direttiva 89/106/CEE e a introdurre il sistema della Dichiarazione di Prestazione.

Per una DoP generale relativa ad altre categorie di prodotti da costruzione è disponibile anche il modello di Dichiarazione di Prestazione DoP.

Quale norma utilizzare per finestre e porte esterne

Per le comuni finestre e porte esterne pedonali il principale riferimento armonizzato è attualmente la EN 14351-1:2006+A2:2016, relativa alle caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali. Il riferimento alla norma risulta tuttora inserito nel sistema delle norme armonizzate adottate a sostegno del Regolamento 305/2011.

La norma non copre però qualsiasi prodotto definibile genericamente come “serramento”. Restano fuori dal suo campo di applicazione, tra gli altri, alcune tipologie di porte interne, porte industriali e da garage, facciate continue e altri prodotti soggetti a differenti norme armonizzate.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco e controllo del fumo delle porte pedonali e delle finestre apribili non sono disciplinate dalla sola EN 14351-1. Per questi prodotti deve essere verificata anche la specifica disciplina applicabile, compresa, quando pertinente, la EN 16034. Non è quindi corretto utilizzare automaticamente lo stesso fac simile e lo stesso elenco di prestazioni per qualsiasi infisso.

Cosa cambia dal 2026 con il nuovo Regolamento prodotti da costruzione

Il Regolamento (UE) 2024/3110 ha introdotto il nuovo quadro europeo per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e si applica, nella sua parte principale, dall’8 gennaio 2026. Il passaggio dal precedente sistema non avviene però contemporaneamente per tutte le categorie di prodotto.

L’art. 95 del nuovo regolamento prevede infatti un regime transitorio: le norme armonizzate pubblicate a sostegno del Regolamento 305/2011 e ancora in vigore continuano a essere utilizzate secondo il vecchio sistema fino alla loro sostituzione o al loro ritiro. Per questa ragione nel 2026 può essere ancora corretto redigere una tradizionale DoP ai sensi del Regolamento 305/2011 per un serramento coperto da una norma armonizzata che non è ancora migrata al nuovo CPR.

Quando per una determinata famiglia di prodotti diventerà applicabile una nuova specifica tecnica armonizzata adottata ai sensi del Regolamento 2024/3110, il fabbricante dovrà invece seguire il nuovo sistema e predisporre la Dichiarazione di Prestazione e Conformità, DoPC, prevista dagli articoli 13 e 15 e dal modello dell’Allegato V. Il fac simile scaricabile in questa pagina non deve quindi essere considerato un modello universale valido anche per i prodotti già transitati al nuovo CPR.

Come compilare la DoP per un serramento

Nel modello deve essere indicato innanzitutto il numero della dichiarazione e il codice univoco di identificazione del prodotto-tipo. Questo elemento deve permettere di collegare senza ambiguità il prodotto alla relativa dichiarazione e alle prestazioni determinate.

Devono poi essere riportati l’uso o gli usi previsti secondo la norma armonizzata, i dati del fabbricante ed eventualmente quelli del mandatario. Va indicato anche il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, normalmente abbreviato in AVCP, previsto per il prodotto e per le caratteristiche interessate.

La sezione relativa alla specifica tecnica deve riportare la norma armonizzata effettivamente utilizzata. Per una finestra o una porta esterna rientrante nel relativo campo di applicazione potrà quindi essere indicata EN 14351-1:2006+A2:2016. Non bisogna inserire questo riferimento quando il prodotto appartiene invece a una categoria disciplinata da un’altra norma.

Il modello prevede anche campi relativi agli organismi notificati e alla Valutazione Tecnica Europea. Questi campi devono essere compilati soltanto quando pertinenti. Non è corretto affermare che ogni DoP debba essere certificata da un organismo esterno: l’intervento di un organismo notificato o di un laboratorio dipende dal sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile.

Quali prestazioni indicare

La DoP deve riportare le caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata per l’uso dichiarato e le relative prestazioni determinate. Per i serramenti possono assumere rilievo, a seconda del prodotto e dell’uso previsto, caratteristiche come resistenza al carico del vento, tenuta all’acqua, permeabilità all’aria, trasmittanza termica, prestazione acustica e altre caratteristiche individuate dalla norma applicabile.

I valori non devono essere stimati liberamente dal compilatore. Devono derivare dalle procedure di valutazione previste dalla norma, come prove, calcoli, valori tabellari o altra documentazione tecnica ammessa dal sistema applicabile.

Nel regime del Regolamento 305/2011, quando per una caratteristica elencata non viene dichiarata una prestazione e la normativa consente di non determinarla, può essere utilizzata la sigla NPD, “No Performance Determined”. Deve comunque essere dichiarata almeno una prestazione pertinente all’uso previsto e devono essere rispettati gli eventuali livelli o requisiti prescritti per il mercato nel quale il prodotto viene messo a disposizione.

Numero di lotto e identificazione del prodotto

Il numero di lotto non costituisce in ogni caso un campo obbligatorio della tradizionale DoP prevista dall’Allegato III del Regolamento 305/2011. La normativa impone comunque al fabbricante obblighi di identificazione e tracciabilità del prodotto, che può recare un numero di tipo, lotto, serie oppure un altro elemento che ne permetta l’identificazione.

È quindi necessario distinguere le informazioni che devono comparire nella Dichiarazione di Prestazione da quelle utilizzate più in generale per garantire la tracciabilità del serramento. Nulla vieta di inserire nella documentazione riferimenti aggiuntivi utili, purché siano corretti e non creino confusione con gli elementi obbligatori della DoP.

DoP e marcatura CE

La Dichiarazione di Prestazione e la marcatura CE sono strettamente collegate, ma non sono lo stesso documento. Nel sistema del Regolamento 305/2011, quando il fabbricante redige la DoP assume la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e, nei casi previsti, appone la marcatura CE.

La marcatura CE non deve essere presentata come un marchio generale di qualità superiore del serramento. Indica che il prodotto è stato valutato secondo il sistema armonizzato applicabile e che il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate. L’idoneità di quelle prestazioni per una specifica opera deve essere verificata rispetto alle prescrizioni progettuali e alle regole nazionali applicabili.

Come fornire la Dichiarazione di Prestazione

Nel regime transitorio del Regolamento 305/2011 una copia della DoP deve essere fornita con le modalità previste dalla normativa. Può essere utilizzato il formato elettronico e, rispettando le condizioni stabilite dalla disciplina europea, la dichiarazione può essere resa disponibile anche tramite un sito internet. Il destinatario conserva il diritto di ottenere una copia cartacea nei casi previsti.

Non è quindi sufficiente compilare il fac simile e conservarlo internamente senza verificare gli obblighi relativi alla messa a disposizione del documento. Il codice della DoP e l’identificazione del prodotto devono inoltre consentire al destinatario di collegare in modo certo la dichiarazione al serramento fornito.

Sanzioni e utilizzo corretto del modello

Per i prodotti che continuano a essere disciplinati dal Regolamento 305/2011 durante la fase transitoria resta rilevante il regime nazionale previsto dal D.Lgs. 106/2017. L’art. 19 prevede, tra l’altro, una sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro per il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione nei casi in cui essa sia dovuta.

Le conseguenze penali più severe previste dalla stessa disposizione riguardano specificamente prodotti e materiali destinati a uso strutturale o antincendio e non devono essere attribuite indistintamente a ogni normale finestra o serramento. Anche le sanzioni variano in relazione al tipo concreto di violazione, per esempio mancata redazione, DoP redatta in modo non conforme, modalità di fornitura o uso della marcatura CE. Prima di utilizzare il modello è quindi necessario verificare tre elementi: la specifica norma armonizzata applicabile al prodotto, il regime europeo attualmente applicabile a quella famiglia di prodotti e le prestazioni effettivamente determinate dal fabbricante. Il semplice completamento di un fac simile non può sostituire le prove, i calcoli, il controllo di produzione e gli altri adempimenti tecnici richiesti per la marcatura CE.

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