In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere una dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari
Al fine di contrastare la criminalità organizzata sono stati introdotti numerosi strumenti, soprattutto in ambito economico e di appalti pubblici, che presentano il fine di preservare con la maggiore attenzione possibile la spesa pubblica.
Tra questi strumenti meritevole di attenzione è la tracciabilità dei flussi finanziari, creato al fine di fornire un importante mezzo per gli inquirenti durante le indagini di contrasto alle infiltrazioni criminali.
In questa guida, quindi, verrà spiegata nel dettaglio questa complessa, ma decisamente utile, materia.
La normativa intervenuta in materia di tracciabilità dei flussi finanziari presenta il fine di prevenire ogni forma di infiltrazione criminosa nei pubblici appalti, così contrastando tutte quelle società che per le proprie aderenze con la criminalità organizzata agiscono in modo anticoncorrenziale ed irregolare.
A tal fine, la legge ha esplicitamente previsto che qualsivoglia flusso finanziario diretto ad operatori economici vincitori di contratti in ambito pubblico, ed aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi, dovranno essere tracciati. Quanto detto sia per quanto riguarda gli incassi che i pagamenti, per fare in modo che ex post possa essere effettuato un controllo, in ossequio ad un principio di trasparenza, di verifica che tali importi non vengano incassati da soggetti aderenti ad organizzazioni mafiose.
Ma qual è la normativa di riferimento? I pilastri sono: artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010; art. 6 del predetto D.L. n. 187/2010.
Tale normativa, in particolare all’art. 3 della L. 136/2010, prevede
-Uso di conti correnti dedicati, postali o bancari, per i pagamenti e gli incassi delle movimentazioni finanziarie che derivano dal contratto pubblico. Pertanto, non vi è un obbligo generale di utilizzo di tali conti per commesse pubbliche, ma per tali situazioni si dovrà per forza usare detti conti.
-Divieto di uso di denaro contante per pagamenti ed incassi derivanti dal contratto pubblico. Sui conti dedicati, quindi, potranno esserci operazioni sia pubbliche che private, ma l’importante è che non siano in contanti.
-Obbligo di uso di mezzi pienamente tracciabili, quali, a titolo esemplificativo, bonifici postali o bancari.
-Obbligo di indicazione, all’interno dei pagamenti, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), qualora richiesto. Il CIG è un codice alfanumerico creato dal sistema dell’ANAC, il quale presenta le funzioni di permettere l’identificazione univoca dei contratti, di rispettare il sistema di contribuzione in capo a soggetti privati e pubblici sottoposti a vigilanza ANAC e, infine, di tracciare le movimentazioni finanziarie di servizi, lavori o forniture. Il GIC viene richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ancora prima dell’indizione della procedura di gara. Si precisa poi che vi sono specifiche fattispecie rispetto alle quali non sarà necessario richiedere il CIG, elencate nella normativa di riferimento. Il CUP, invece, è obbligatorio solo nei progetti di investimento pubblico, così come previsto dall’art. 11 della L. n. 3/2003. C’è la possibilità che il CUP venga inserito nello spazio dedicato alla causale di pagamento.
In virtù del fatto che l’obiettivo del legislatore è la necessità di tracciare i pagamenti riguardanti la “filiera delle imprese” nella sua interezza – concernenti indistintamente lavori, servizi o forniture – i soggetti obbligati sono tutti quelli sottoposti all’applicazione del Codice Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Rientrano, quindi, in tale categoria: fornitori, appaltatori di lavori, prestatori di sevizi, subcontraenti e subappaltatori della filiera delle imprese, ma anche concessionari di finanziamenti pubblici interessati alle forniture, ai servizi e ai lavori.
I raggruppamenti temporanei di imprese, ATI), inoltre, dovranno comunque assolvere all’obbligo di tracciabilità; tale obbligazione deve essere rispettata da ogni impresa facente parte del raggruppamento, questo perché tali imprese mantengono una propria individualità, non avendo costituito alcuna associazione od organizzazione. Medesimo discorso andrà fatto per i consorzi, che dovranno rispettare il principio di tracciabilità nei pagamenti posti in essere nei confronti delle proprie consorziate.
Inoltre, la normativa si applica ad ogni tipologia di contratto di appalto (servizi, lavori e forniture), concessioni di servizi e lavori pubblici, contratti di partenariato privato e pubblico, contratti di subfornitura e subappalto, contratti in economia e molto altro. L’applicazione è prevista, inoltre, per ogni contratto che abbia una connessione diretta con il contratto principale; l’obbligo, quindi, sarà in essere per ognuno dei soggetti coinvolti nella esecuzione della prestazione primaria oggetto del contratto principale.
In via meramente esemplificativa, per un contratto di appalto avente ad oggetto lavori pubblici, connesso allo stesso troviamo contratti di nolo, di forniture, di trasporti, di movimentazioni, di progettazione, di pulizia cantieri, di smaltimento rifiuti e molto altro.
Con il D.L. n. 187/2010, oltre ai bonifici postali e bancari, è stata introdotta una generalità di pagamenti consentiti, purchè in grado di garantire la tracciabilità delle operazioni.
Per quanto riguarda le ricevute bancarie elettroniche, l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici impone che CIG e CUP siano inseriti dal beneficiario sin dal principio, e non da colui che paga: tutta la procedura inizia con la domanda da parte del creditore, a cui segue una notifica al debitore e si conclude con il pagamento, a cui verranno abbinate le informazioni di tracciabilità inserite in origine dal creditore.
Per i rapporti interbancari diretti, invece, il discorso muta in quanto – non potendo contenere i codici CIG e CUP – tale sistema non permette una tracciabilità. Gli assegni postali e bancari sono consentiti soltanto nel caso in cui vi siano precise condizioni, quali: i destinatari non possano accettare pagamenti a valere sul conto di pagamento o conto corrente; vi sia la presenza di un conto dedicato, su cui vengono tratti i vari titoli; non sia necessario che sui titoli siano inseriti i codici CIG e CUP.
Occorre precisare che ci sono situazione di tracciabilità c.d. attenuata, in cui le operazioni possono essere poste in essere senza l’obbligo di indicare i codici CIG e CUP. In tale regime rientrano, a titolo esemplificativo: i pagamenti destinati a fornitori, consulenti e dipendenti di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 136/2010; le spese giornaliere degli operatori e quelle fatte mediante fondo cassa di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010; carte carburante; contratti di mutuo; pagamenti da parte della P.A. di utenze.
In relazione al denaro contante, invece, seppur non consentite le spese generali, sono autorizzate quelle giornaliere sino ad Euro 1.500,00, di cui si conservino tuttavia i giustificativi della spesa. In tal senso, sempre con riferimento alle spese giornaliere, sarà possibile costituire un fondo cassa mediante bonifici postali o bancari, nonché qualsivoglia strumento tracciabile, sempre fatta salva l’obbligazione di rendicontazione.
Si ricorda, infine, che i soggetti che sono obbligati al rispetto della tracciabilità dovranno tenere traccia della documentazione comprovante l’assolvimento a tali obblighi.
Oltre a quanto sino ad adesso rappresentato, i soggetti obbligati al rispetto della tracciabilità presentano anche ulteriori oneri, prettamente connessi alle comunicazioni che gli stessi dovranno effettuare nei confronti della Stazione appaltante.
A quest’ultima, infatti, si dovrà procedere alla comunicazione degli estremi dei conti postali o bancari dedicati, con precisazione di servizio/opera/fornitura di riferimento; codice fiscale e generalità dei soggetti incaricati di operare su tali conti; infine, eventuali modifiche ai dati che sono stati trasmessi.
Dall’apertura del conto corrente o dal primo utilizzo finalizzato a commesse pubbliche, l’onere di comunicazione dovrà essere adempiuto entro 7 giorni. Le pene, in caso di condotte inottemperanti, saranno molto severe prevedendo una sanzione amministrativa fino ad Euro 3.000,00.
Nei contratti di appalto, la vigente normativa, impone l’obbligo di inserire i suddetti oneri di tracciabilità mediante apposite clausole, nonché il rispetto della legislazione vigente. Pertanto, nei contratti di servizi, lavori e forniture stipulati con appaltatori, subcontraenti, subappaltatori, dovrà obbligatoriamente essere inserita la clausola mediante la quale ognuno di essi si impegna al rispetto degli oneri di tracciabilità.
La Stazione appaltante poi avrà l’obbligo di verificare il corretto inserimento della suddetta clausola. Al fine di evitare l’incorrere di errori, l’Autorità di Vigilanza, mediante Determina n. 8 del 18/11/2010, ha indicato una serie di esempi di clausole di tracciabilità che sarà necessario inserire all’interno dei contratti.
Qualora poi appaltatore, subcontraente e subappaltatore dovessero venire a conoscenza di una inottemperanza posta in essere dalla propria controparte avranno l’onere di risolvere immediatamente il contratto, dandone notizia alla Stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente.
I contratti antecedenti al 07/09/2010 saranno aggiornati in automatico con le clausole di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, anche senza formalizzazione dell’aggiunta.
Qualora non vi sia il rispetto di tali obblighi di tracciabilità, il Prefetto territorialmente competente, quello in cui ha sede la Stazione appaltante, sarà l’organo deputato alla irrogazione delle sanzioni. Contro tali sanzioni si potrà poi depositare ricorso avanti il Giudice in cui risiede l’Autorità che ha irrogato la medesima sanzione.
Ai sensi di legge, tali sanzioni sono previste nelle seguenti circostanze
-operazioni pubbliche poste in essere senza l’utilizzo di Poste Italiane S.p.A. o banche
-mancato uso di strumenti utili a consentire la tracciabilità
-operazioni pubbliche poste in essere in conti correnti non dedicati
-incompleta, tardiva od omessa comunicazione degli estremi del conto corrente alla Stazione appaltante
-utilizzo di metodi non consentiti per il reintegro dei conti
-mancata indicazione dei codici CIG o CUP.
Modello Tracciabilità Flussi Finanziari Word
Il fac simile dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Fac Simile Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari PDF Editabile
In questa sezione è disponibile un fac simile tracciabilità flussi finanziari PDF editabile da compilare.