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Modulo Dichiarazione di Presenza PDF

Aggiornato il 23/09/2026

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In questa pagina è disponibile il modulo PDF della dichiarazione di presenza utilizzata dagli stranieri per i soggiorni di breve durata disciplinati dalla Legge 28 maggio 2007, n. 68. Il file riproduce il modello allegato al Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007 ed è predisposto in italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il modulo non deve essere presentato in ogni caso. La procedura cambia in base al luogo dal quale si entra in Italia e alla modalità di alloggio. Chi arriva direttamente da un Paese che non applica l’Accordo di Schengen assolve normalmente l’obbligo alla frontiera; chi arriva da un Paese dell’area Schengen deve invece, salvo il caso di alloggio in una struttura ricettiva soggetta agli adempimenti previsti dalla legge, presentare la dichiarazione al Questore entro otto giorni dall’ingresso.

Dichiarazione di Presenza PDF

Il PDF disponibile in questa pagina riproduce il modello previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007. Deve essere compilato con i dati del dichiarante, del documento di viaggio, dell’ingresso e del soggiorno e presentato secondo le modalità applicabili al proprio caso.

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Modulo dichiarazione di presenza PDF
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Modulo dichiarazione di presenza
Modulo dichiarazione di presenza

Chi Deve Presentare la Dichiarazione di Presenza

La Legge 28 maggio 2007, n. 68 disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per i quali non è richiesto il permesso di soggiorno quando la permanenza non supera tre mesi, o il minore periodo eventualmente indicato nel visto.

Il modulo presente in questa pagina riguarda la procedura prevista per i cittadini stranieri soggetti alla disciplina sull’immigrazione. Non deve essere confuso con la distinta dichiarazione di presenza prevista per i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari dal D.Lgs. 30/2007. Per i cittadini UE la dichiarazione ha infatti una disciplina diversa e non costituisce l’adempimento previsto dalla Legge 68/2007.

Quando Serve il Modulo e Quando Basta il Timbro sul Passaporto

Modalità di ingresso in ItaliaAdempimento
Ingresso diretto da un Paese che non applica l’Accordo di Schengen attraverso una frontiera italianaLa presenza viene dichiarata all’autorità di frontiera e l’adempimento è attestato dal timbro uniforme Schengen apposto sul documento di viaggio.
Arrivo in Italia da un Paese che applica l’Accordo di SchengenLa dichiarazione deve essere resa al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dall’ingresso, salvo il caso previsto per chi alloggia in una struttura ricettiva.
Alloggio in una struttura ricettiva soggetta all’articolo 109 TULPSL’adempimento è assolto attraverso la dichiarazione relativa all’alloggio e non è normalmente necessario presentare separatamente il modulo in Questura.

Il riferimento agli otto giorni riguarda otto giorni dall’ingresso: il Decreto del 26 luglio 2007 non utilizza l’espressione “otto giorni lavorativi”. Inoltre, la Questura competente è quella della provincia in cui lo straniero si trova, non necessariamente quella di una residenza anagrafica in Italia.

Le modalità sono stabilite dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007, al quale è allegato il modello riprodotto nel PDF scaricabile.

Dichiarazione di Presenza per Chi Alloggia in Hotel o Altre Strutture

Se lo straniero proveniente dall’area Schengen alloggia in una struttura ricettiva rientrante nell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la dichiarazione prevista per gli alloggiati sostituisce la presentazione autonoma del modulo al Questore.

I gestori delle strutture ricettive devono comunicare le generalità degli ospiti alla Questura territorialmente competente attraverso il servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato. La comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’arrivo e, per soggiorni inferiori alle 24 ore, secondo il termine più breve previsto dalla normativa applicabile.

Non bisogna quindi confondere la dichiarazione di presenza dello straniero con gli obblighi che ricadono sulla struttura ricettiva.

Come Compilare il Modulo

La dichiarazione deve essere compilata riportando i dati esattamente come risultano dal passaporto o dal documento di viaggio. Il modello richiede cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanza.

Devono quindi essere indicati il tipo e il numero del documento di viaggio, l’autorità che lo ha rilasciato e le date di validità. Il campo relativo allo Stato di provenienza deve riportare il Paese dal quale si arriva in Italia, dato importante perché la procedura dipende proprio dalla provenienza da uno Stato appartenente o meno all’area Schengen.

Il modulo contiene anche un campo relativo al tipo di visto per il familiare straniero, quando pertinente. Nella parte successiva devono essere specificati il recapito in Italia, con indirizzo, Comune e provincia, la data di ingresso e la durata prevista del soggiorno.

Al termine devono essere inserite la data e la firma del dichiarante. La parte destinata al timbro dell’ufficio viene completata dall’autorità competente.

Quali Documenti Portare in Questura

Il Decreto ministeriale individua il modulo da utilizzare ma non stabilisce un elenco unico di allegati valido per ogni Questura. È quindi opportuno presentarsi almeno con il passaporto o altro documento di viaggio utilizzato per l’ingresso e verificare preventivamente le istruzioni dell’Ufficio Immigrazione competente.

Alcune Questure possono richiedere copie del passaporto, del visto, del timbro di ingresso, documentazione relativa all’alloggio o altri elementi utili alla pratica. Non è invece corretto considerare in ogni caso obbligatoria una “dichiarazione di ospitalità timbrata dalla Questura”, perché modalità e documentazione operativa possono variare.

Se il soggiorno è collegato a un invito da parte di una persona residente in Italia, può essere utile distinguere questa pratica dalla lettera di invito per turismo, che può essere utilizzata nell’ambito della documentazione richiesta per l’ingresso o per il visto ma non sostituisce la dichiarazione di presenza quando questa è dovuta.

Dichiarazione di Presenza e Dichiarazione di Ospitalità

I due adempimenti hanno funzioni diverse. La dichiarazione di presenza riguarda lo straniero che soggiorna in Italia per un breve periodo. La comunicazione di ospitalità prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998 riguarda invece il soggetto che dà alloggio o ospita un cittadino straniero e, quando applicabile, deve essere effettuata entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.

L’eventuale comunicazione dell’ospitante non sostituisce automaticamente la dichiarazione di presenza che lo straniero deve rendere quando arriva in Italia da un Paese dell’area Schengen. Le due procedure devono quindi essere verificate separatamente.

Cosa Fare Dopo la Presentazione

Quando la dichiarazione viene presentata in Questura, è importante conservare la copia rilasciata dall’autorità. Il Decreto del 26 luglio 2007 stabilisce che la copia della dichiarazione attesta l’adempimento e deve poter essere esibita su richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

La Legge 68/2007 prevede conseguenze rilevanti in caso di mancato rispetto dell’obbligo. Salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore, l’omessa dichiarazione può comportare l’espulsione dello straniero. La stessa legge disciplina anche il caso in cui il soggiorno prosegua oltre tre mesi o oltre il termine più breve stabilito dal visto. Per questo motivo, quando sussistono dubbi sulla procedura applicabile, è opportuno verificare tempestivamente le indicazioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente.

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