In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF editabile di autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale. I fac simile sono predisposti principalmente per la dichiarazione prevista dall’art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 nell’affidamento di lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice.
Il modello non deve essere confuso con la documentazione richiesta nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, dove la verifica dell’idoneità tecnico professionale segue le regole dell’art. 90 e dell’Allegato XVII.
Fac Simile Autocertificazione dei Requisiti Tecnico Professionali Word
Il modello Word può essere modificato inserendo l’attività oggetto dell’appalto, il luogo nel quale sarà svolta, i dati dell’impresa e del legale rappresentante e le altre informazioni necessarie per identificare correttamente l’affidamento.
Fac Simile Autocertificazione dei Requisiti Tecnico Professionali PDF
Il PDF editabile è impostato come “Dichiarazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice” e richiama espressamente l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni non veritiere.

Quando Serve l’Autocertificazione ex Art. 26
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi all’affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dell’azienda, di una sua unità produttiva o nell’ambito del ciclo produttivo, quando il datore di lavoro committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi nei quali viene eseguita l’attività.
Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, in attesa dell’attuazione della specifica disciplina di qualificazione richiamata dalla norma, l’art. 26, comma 1, lettera a), prevede l’acquisizione:
- del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il fac simile scaricabile è destinato proprio a questa seconda dichiarazione. Non sostituisce il certificato camerale e non sostituisce gli altri obblighi previsti dall’art. 26, come lo scambio di informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e, quando dovuta, la gestione dei rischi interferenziali.
Il testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 può essere consultato nella sezione dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Come Compilare la Dichiarazione
Nel modello devono essere identificati con precisione sia l’impresa sia l’attività per la quale viene attestata l’idoneità. In particolare è opportuno compilare:
- descrizione dei lavori, servizi o forniture affidati;
- luogo nel quale sarà svolta l’attività;
- nome, cognome, data e luogo di nascita del dichiarante;
- residenza del dichiarante;
- denominazione e sede dell’impresa;
- qualifica del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- estremi del documento di identità allegato;
- luogo, data e firma.
La dichiarazione deve riferirsi alle attività concretamente affidate. L’idoneità tecnico professionale, infatti, è definita dall’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 come il possesso di capacità organizzative e disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare. Una dichiarazione completamente generica è quindi meno utile di una dichiarazione collegata allo specifico appalto.
Autocertificazione e Cantieri Edili
Quando i lavori rientrano nella disciplina dei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV, il fac simile ex art. 26 non deve essere considerato sufficiente per la verifica prevista dal cantiere.
L’art. 90, comma 9, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo l’Allegato XVII. Il responsabile dei lavori è una figura specificamente incaricata dal committente e non coincide automaticamente con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Per le imprese, l’Allegato XVII richiede almeno, in base al caso:
- iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17;
- DURC;
- dichiarazione di non essere oggetto dei provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti dall’art. 14.
Per i lavoratori autonomi sono invece previsti, tra gli altri elementi, iscrizione camerale pertinente, documentazione relativa alla conformità di macchine e attrezzature, elenco dei DPI, eventuali attestati di formazione e idoneità sanitaria richiesti dalla normativa e DURC.
Il riferimento ancora presente nell’Allegato XVII all’autocertificazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5, non deve essere interpretato come una possibilità attuale di sostituire normalmente il DVR con una semplice autocertificazione. La possibilità transitoria di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro fino a dieci lavoratori è terminata nel 2013.
Cantieri Inferiori a 200 Uomini Giorno
L’art. 90 prevede una modalità semplificata per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e nei quali non sono presenti i rischi particolari indicati nell’Allegato XI.
In questi casi la verifica dell’idoneità tecnico professionale prevista dalla lettera a) del comma 9 si considera soddisfatta mediante la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredati da un’autocertificazione relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII.
Questa autocertificazione ha quindi una funzione diversa dal fac simile ex art. 26 disponibile in questa pagina. Prima di utilizzarlo in un cantiere è necessario adattarne il contenuto alle dichiarazioni effettivamente richieste dall’art. 90 e dall’Allegato XVII.
Nei cantieri devono inoltre essere verificati gli ulteriori adempimenti attualmente previsti dall’art. 90, compreso, quando applicabile, il possesso della patente a crediti prevista dall’art. 27 o del titolo equivalente o dell’attestazione SOA nei casi di esenzione stabiliti dalla legge.
Altri Documenti per la Verifica in Cantiere
La verifica dell’idoneità nel cantiere non si esaurisce quindi nella dichiarazione disponibile in questa pagina. A seconda delle caratteristiche dei lavori possono essere necessari ulteriori documenti e verifiche.
Tra la documentazione collegata è disponibile il fac simile di dichiarazione di organico medio annuo, utilizzato nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 90. Se il committente intende attribuire a un altro soggetto i compiti che il D.Lgs. 81/2008 assegna al responsabile dei lavori, è disponibile anche il fac simile di nomina del responsabile dei lavori.
Come Presentare l’Autocertificazione
Il documento deve essere sottoscritto dal soggetto che può rendere la dichiarazione per l’impresa. Il fac simile prevede l’allegazione della copia di un documento di identità e può essere consegnato al datore di lavoro committente secondo le modalità concordate o previste dalle procedure aziendali.
Non si tratta normalmente di un documento da presentare al Comune. Il destinatario è il soggetto che, nell’ambito dell’affidamento, deve effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale. Se un committente, una stazione appaltante o una procedura specifica mette a disposizione una propria dichiarazione o richiede informazioni ulteriori, è opportuno utilizzare il modello richiesto dal destinatario invece del fac simile generico.