In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile osservazioni del CTP al CTU Word e PDF da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere le osservazioni del CTP al CTU.
Osservazioni del CTP al CTU
Prima di capire cosa sono e come avvengono le osservazioni del CTP al CTU è bene introdurre l’argomento e spiegare brevemente di cosa stiamo parlando quando ci riferiamo a queste due sigle, così da avere un quadro chiaro.
Procediamo quindi con ordine.
Il CTP (acronimo che sta per Consulente Tecnico di Parte) e il CTU (acronimo che invece sta per Consulente Tecnico d’Ufficio) sono due figure professionali che possono intervenire nel processo civile e che hanno il compito di fornire un parere tecnico su questioni che richiedono una competenza specifica e che dunque non possono essere decise dal giudice senza i dovuti accertamenti.
Il CTU è nominato dal giudice quando sorge una questione tecnica che richiede competenze specialistiche, pertanto si tratta di un professionista imparziale che non rappresenta nessuna delle parti in causa, ma piuttosto aiuta il giudice a comprendere aspetti tecnici del caso. Una volta completata la sua indagine, il CTU presenta una relazione al giudice, che egli può utilizzare come base per la sua decisione.
Il CTP, invece, è nominato da una delle parti in causa per fornire un parere tecnico a sostegno della sua posizione nel processo. Il CTP ha il compito di assistere la parte che lo ha nominato e il suo avvocato durante il processo, esaminare la documentazione tecnica, partecipare alle operazioni peritali e, eventualmente, redigere una perizia contrapposta a quella del CTU.
Appare dunque evidente il fatto che la differenza principale tra queste due figure sia nel fatto che il CTU è nominato dal giudice ed è imparziale, mentre il CTP è nominato da una delle parti e rappresenta gli interessi di quella parte. Entrambi, però, come abbiamo visto, svolgono un ruolo importante nel fornire competenze tecniche durante il processo.
In sostanza il ruolo del consulente tecnico di parte è quello di fornire un’opinione esperta su questioni tecniche o specifiche relative al caso, pertanto un CTP ha davvero molte responsabilità. Deve esaminare tutta la documentazione tecnica relativa al caso, in modo da avere una comprensione approfondita delle questioni tecniche in gioco ed in seguito può fornire un’opinione esperta che aiuti a sostenere la posizione della parte che lo ha nominato.
Ma il CTP ha tra le sue responsabilità anche una molto delicata, ha cioè il compito di redigere delle osservazioni sulla relazione del consulente tecnico d’ufficio, o CTU.
Il documento prodotto è complesso e può diventare ancora più intricato a seconda delle particolarità del caso al quale si sta lavorando.
Come abbiamo già anticipato, la redazione di una relazione di osservazioni da sottoporre al consulente tecnico d’ufficio (CTU) è un compito decisamente importante per un consulente tecnico di parte (CTP), che deve fare riferimento nel corso del l’operazione a diversi riferimenti normativi in particolare all’articolo 195 del Codice di Procedura Civile.
L’art. 195 del Codice di procedura civile stabilisce che il consulente tecnico d’ufficio (CTU) rimanga a disposizione del giudice anche dopo il deposito della sua relazione, per eventuali chiarimenti o integrazioni. Il suo incarico si conclude solo con la definizione del processo. La norma distingue le modalità con cui il consulente opera a seconda che le indagini si svolgano in presenza del giudice o autonomamente. Se il consulente è assistito dal giudice, i risultati delle sue indagini vengono verbalizzati dal cancelliere, mentre la stesura di un elaborato scritto è facoltativa e dipende dalle direttive del giudice. Se il consulente agisce autonomamente, la redazione di una relazione scritta diventa invece obbligatoria, salvo che, con il consenso del giudice, non si riferisca oralmente durante l’udienza, con trascrizione nel verbale.
La relazione peritale, anche se verbalizzata dal cancelliere, non acquista efficacia di fede pubblica se non dopo un’eventuale querela di falso. Il DPR 13 febbraio 2001 n. 123, che disciplina il processo civile telematico, introduce la possibilità di inviare la relazione per via telematica come documento informatico firmato digitalmente, insieme agli eventuali documenti di supporto, che possono essere scannerizzati e trasmessi elettronicamente. Tuttavia, rimane l’obbligo di depositare gli originali cartacei in cancelleria.
Non esiste una norma che definisca un contenuto minimo o una tecnica particolare per la stesura della consulenza. L’unica prescrizione riguarda l’inserimento delle osservazioni e delle istanze formulate dalle parti, come previsto dall’art. 194 del c.p.c., la cui omissione potrebbe invalidare la consulenza solo se costituisce una violazione del diritto di difesa. È comunque opportuno che la relazione del consulente descriva le operazioni svolte in ogni fase dell’indagine, così da prevenire contestazioni o rilievi sulle attività svolte o sul rispetto del contraddittorio.
La riforma del 2009 ha introdotto precisi termini temporali per la conclusione della consulenza tecnica d’ufficio. Una volta conferito l’incarico al CTU, il giudice fissa un primo termine per la trasmissione dell’elaborato alle parti, un secondo per le osservazioni delle parti e un terzo per il deposito della relazione finale, che deve includere le osservazioni ricevute e una sintesi delle valutazioni del consulente. Questa scansione temporale ha l’obiettivo di garantire un contraddittorio tecnico efficace, permettendo alle parti di interagire con il consulente e influire sulle sue conclusioni.
Questo sistema mira anche a ridurre e razionalizzare i tempi necessari per acquisire le conoscenze specialistiche nel processo. Alla prima udienza successiva al deposito della relazione, il giudice può decidere se è necessario chiedere chiarimenti, disporre accertamenti supplementari, rinnovare le indagini o sostituire il consulente. Tuttavia, l’efficacia di questi termini rischia di essere compromessa, poiché non sono qualificati come perentori ma come ordinatori. Ciò significa che possono essere prorogati e che le parti possono sollevare critiche o presentare osservazioni tecniche in un momento successivo del processo.
Quando il CTP prepara le sue osservazioni, è necessario che queste siano concise e ben scritte, ovviamente si tratta di un compito richiede che un’analisi meticolosa e uno studio approfondito, altrimenti c’è il rischio di trascurare alcune debolezze che potrebbero essere sfruttato dal CTU per esprimere un’opinione contraria a quella proposta dal CTP. Le osservazioni che vengono presentate devono essere analitiche, pertinenti, oggettive e non superficiali ed al tempo stesso è bene che vengano documentate nel modo più completo possibile, con tutte le prove e le teorie a favore del caso, pur restando però lineari e comprensibili.
È importante sottolineare che la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che “Se un consulente di parte fa critiche specifiche e dettagliate a un consulente tecnico d’ufficio, il giudice che intende ignorarle, deve spiegare nella motivazione della sentenza le ragioni di questa decisione, senza poter semplicemente accettare le conclusioni del proprio consulente, a meno che quest’ultimo non abbia esaminato e contestato le obiezioni del consulente di parte, incorrendo altrimenti nel difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29028).
Da questo è possibile dedurre che la giurisprudenza moderna sostiene che il giudice non è obbligato a seguire pedissequamente e acriticamente le conclusioni del CTU, con la conseguenza che questo ha di fatto la possibilità di ignorare il suo rapporto, sulla base delle osservazioni del consulente di parte (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2145). Data l’importanza di ciò che il CTP propone, è quindi fondamentale prestare attenzione a ciò che scrive e al modo in cui lo scrive, come abbiamo illustrato in precedenza.
Fac Simile Osservazioni del CTP al CTU Word
Il fac simile osservazioni del CTP al CTU Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Fac Simile Osservazioni del CTP al CTU PDF
In questa sezione è disponibile un fac simile osservazioni del CTP al CTU PDF.