In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di ricorso per obbligo di fare Word e PDF da compilare e stampare.
Ricorso per Obbligo di Fare
Le norme che regolano l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare sono stabilite nel codice civile italiano, precisamente agli articoli 2931 e 2933.
L’articolo 2931 del codice civile tratta la situazione in cui un soggetto non adempie a un obbligo di fare. In questo caso la parte lesa ha il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere che l’obbligo non adempiuto venga eseguito a carico dell’obbligato. Questo intervento giudiziario segue le procedure e le modalità stabilite dal codice di procedura civile, in particolare dagli articoli 612 e successivi.
D’altra parte, l’articolo 2933 del codice civile si occupa degli obblighi di non fare. Se un soggetto agisce in violazione di un obbligo di non fare, la parte danneggiata può chiedere che ciò che è stato realizzato in violazione dell’obbligo venga rimosso o distrutto, sempre a spese dell’obbligato. Un esempio pratico si verifica quando un individuo costruisce un muro sul confine del proprio terreno che invade la proprietà del vicino. In questa situazione, il vicino ha il diritto di intraprendere azioni legali per richiedere la demolizione di quanto costruito senza autorizzazione, nel caso in cui la parte inadempiente non proceda volontariamente alla rimozione.
Nella pratica giuridica, è frequente che chi richiede l’esecuzione forzata di un obbligo, sia esso di fare o di non fare, si basi su una sentenza di condanna definitiva. Questa sentenza stabilisce non solo la violazione dell’obbligo in questione, ma anche il diritto del creditore a richiedere l’adempimento o la rimozione di ciò che è stato realizzato in violazione dell’obbligo negativo. Questa sentenza assume quindi il ruolo di titolo esecutivo, fondamentale per l’attuazione dell’esecuzione forzata.
L’articolo 612 del codice di procedura civile si riferisce specificamente all’esecuzione forzata di una sentenza.
Però, è importante sottolineare due aspetti chiave in questo contesto. Primo, l’esecuzione forzata si concentra sul fare valere il diritto confermato dalla sentenza, piuttosto che sull’attuazione letterale del provvedimento stesso. Questo dettaglio è importante perché pone l’accento sull’effettiva realizzazione dei diritti stabiliti dalla sentenza.
Secondo, nonostante il codice di procedura civile menzioni esclusivamente le sentenze, è riconosciuto che anche i verbali di conciliazione giudiziale possano funzionare da titoli esecutivi validi. Questo amplia significativamente le possibilità per le parti di ricorrere all’esecuzione forzata, includendo anche accordi raggiunti tramite la conciliazione.
In aggiunta, è rilevante notare che esistono normative speciali che consentono l’uso di titoli esecutivi stragiudiziali come base per l’esecuzione forzata. Questo aspetto introduce una maggiore flessibilità nel sistema legale, permettendo l’esecuzione forzata basata su una varietà più ampia di documenti e accordi, oltre alle sentenze giudiziarie.
Il processo di esecuzione forzata di un obbligo di fare o di non fare è un procedimento giuridico strutturato. Dopo avere notificato l’atto di precetto e lasciato trascorrere un periodo di dieci giorni, il soggetto interessato deve presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione per stabilire le modalità specifiche dell’esecuzione. Risulta essere fondamentale identificare correttamente il destinatario della notifica del titolo esecutivo e del precetto, considerando sia chi detiene il controllo effettivo del bene in questione sia il proprietario, se si tratta di due soggetti diversi.
Il giudice, dopo avere ascoltato la parte obbligata, emette un’ordinanza che non solo designa l’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione, ma specifica anche le persone responsabili per l’esecuzione dell’opera non realizzata o per la distruzione di quella indebitamente realizzata. Durante l’attuazione dell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario ha la facoltà di richiedere ulteriori disposizioni al giudice per superare eventuali difficoltà che possano emergere, con il giudice che provvede tramite decreto.
In situazioni in cui si incontrano ostacoli pratici durante l’esecuzione, l’ufficiale giudiziario può anche richiedere l’intervento della forza pubblica per garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Inoltre, in alcuni casi, possono essere necessari specifici provvedimenti o autorizzazioni amministrative, specialmente se l’opera da realizzare richiede tali permessi. In queste circostanze, è compito dell’ufficio esecutivo richiedere le necessarie autorizzazioni o concessioni, nel caso in cui la parte esecutata non abbia già provveduto in questo senso.
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