In questa pagina sono disponibili un fac simile di relata di notifica in formato Word e un PDF editabile. I modelli sono riferiti alla notificazione tramite UNEP e comprendono anche la dichiarazione dell’avvocato prevista dall’art. 137, comma 7, c.p.c.; non sono invece un fac simile di relata per una notifica in proprio a mezzo PEC.
Modello Relata di Notifica Word
Il modello Word può essere utilizzato come base per una richiesta di notificazione tramite ufficiale giudiziario, adattandolo al caso concreto e alle istruzioni dell’UNEP competente.
Modello Relata di Notifica PDF Editabile
Il PDF disponibile di seguito è compilabile al computer e contiene due parti: la dichiarazione dell’avvocato che richiede la notificazione all’UNEP e la relata destinata all’ufficiale giudiziario.
Cos’è la Relata di Notifica
La relazione di notificazione, comunemente chiamata relata di notifica, è il documento con il quale il soggetto che esegue la notificazione attesta formalmente come e quando l’atto è stato notificato.
Nella notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’art. 148 c.p.c. prevede che la relazione indichi la persona alla quale è stata consegnata la copia, la sua qualità, il luogo della consegna e le ricerche effettuate quando il destinatario non viene reperito. Devono inoltre risultare gli eventuali motivi della mancata consegna e le informazioni raccolte nei casi previsti dalla legge.
La parte della relata riservata all’ufficiale giudiziario non deve essere compilata o sottoscritta dal privato o dall’avvocato al posto del funzionario UNEP. Nel fac simile scaricabile gli spazi finali servono proprio all’attestazione dell’attività concretamente svolta dall’ufficiale giudiziario.

Cosa Contiene Realmente il Modello Scaricabile
Il documento disponibile in questa pagina non è una relata generica utilizzabile indifferentemente per ogni tipo di notifica. È predisposto principalmente per il caso in cui un avvocato chieda all’UNEP di procedere alla notificazione e debba rendere la dichiarazione prevista dall’art. 137, comma 7, c.p.c.
Il modello prevede infatti che l’avvocato indichi il motivo per il quale si ricorre all’ufficiale giudiziario, per esempio perché il destinatario non dispone di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi oppure perché una notificazione telematica non è stata possibile per una causa non imputabile al destinatario.
Quando l’Avvocato Deve Utilizzare la PEC
La Riforma Cartabia ha attribuito un ruolo centrale alle notificazioni telematiche, ma l’obbligo dell’avvocato non deriva genericamente dal solo fatto che il destinatario possieda una qualsiasi casella PEC.
In base all’art. 3-ter della legge n. 53/1994, nelle materie alle quali la disposizione si applica l’avvocato procede mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge ad avere un domicilio digitale risultante da un pubblico elenco oppure ricorrono le altre condizioni previste dalla normativa sul domicilio digitale.
Per la notificazione in proprio a mezzo PEC devono essere utilizzati gli indirizzi e i pubblici elenchi ammessi dalla legge. Il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia riepiloga le regole tecniche per le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati.
Cosa Succede se la Notifica PEC non Va a Buon Fine
La disciplina deve distinguere la causa del mancato recapito.
Se la notificazione telematica non può essere eseguita o non ha esito positivo per una causa non imputabile al destinatario, l’avvocato può ricorrere alle altre modalità consentite dalla legge. Quando chiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve dichiarare che il destinatario non dispone dell’indirizzo richiesto oppure indicare specificamente la causa non imputabile che ha impedito la notifica telematica.
Se invece il mancato recapito dipende da una causa imputabile al destinatario, la disciplina introdotta dal D.Lgs. 164/2024 prevede l’inserimento dell’atto nell’Area Web Notifiche del Portale dei Servizi Telematici. La notificazione si perfeziona per il destinatario nel decimo giorno successivo all’inserimento oppure, se anteriore, quando accede all’area riservata.
Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile la funzione Area Web del PST per le notifiche non andate a buon fine. Per questo motivo non è più utilizzabile la parte del PDF che afferma che tale area non è stata istituita.
Relata della Notifica in Proprio a Mezzo PEC
Quando è l’avvocato a notificare direttamente a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53/1994, la relata è diversa da quella compilata dall’ufficiale giudiziario.
L’avvocato redige la relazione di notificazione su un documento informatico separato, la sottoscrive con firma digitale e la allega al messaggio PEC. Tra le informazioni da indicare rientrano, secondo il caso:
- nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante;
- dati della parte per la quale viene effettuata la notificazione;
- identificazione del destinatario;
- indirizzo PEC utilizzato;
- pubblico elenco dal quale è stato estratto l’indirizzo;
- eventuale attestazione di conformità quando necessaria;
- ufficio giudiziario, sezione, numero e anno di ruolo quando la notifica è eseguita in corso di procedimento.
Non è corretto affermare che qualsiasi atto da notificare debba necessariamente essere un PDF originariamente prodotto con un programma di videoscrittura e sempre firmato digitalmente. La normativa e le specifiche tecniche contemplano anche copie informatiche di documenti analogici e documenti estratti dal fascicolo informatico. Firma e attestazioni di conformità dipendono quindi dalla natura dell’atto e della copia notificata.
Quando si Perfeziona la Notifica PEC
Le notificazioni a mezzo PEC possono essere eseguite senza limiti orari. Ai sensi dell’art. 147 c.p.c., il momento di perfezionamento è distinto per le due parti.
- Per il notificante la notifica si perfeziona quando viene generata la ricevuta di accettazione.
- Per il destinatario si perfeziona quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo, per il destinatario la notificazione si considera perfezionata alle ore 7.
Valore della Relata di Notifica
La relata redatta dall’ufficiale giudiziario ha natura di atto pubblico. Fa fede fino a querela di falso per quanto il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto personalmente e per i fatti avvenuti in sua presenza.
Questa efficacia probatoria non significa però che qualsiasi informazione riportata nella relata sia automaticamente vera nel suo contenuto sostanziale. Per esempio, l’ufficiale giudiziario può attestare di avere ricevuto una determinata dichiarazione da una persona, mentre la veridicità intrinseca di quanto quella persona ha dichiarato costituisce una questione distinta.
Quale Modello Utilizzare
Prima di scaricare e compilare una relata è quindi necessario individuare la modalità di notificazione:
- per una notifica tramite UNEP, il modello presente in questa pagina può essere utilizzato come riferimento
- per una notifica in proprio a mezzo PEC dell’avvocato, occorre una specifica relata ai sensi della legge n. 53/1994 e non la sezione riservata al funzionario UNEP
- in caso di mancata consegna PEC per causa imputabile al destinatario, deve essere verificata la procedura dell’Area Web Notifiche del PST
- in caso di mancata notifica per causa non imputabile al destinatario, possono essere utilizzate le modalità alternative consentite dalla normativa, con la dichiarazione richiesta quando ci si rivolge all’ufficiale giudiziario.
La relata può accompagnare, tra gli altri, un atto di citazione, ma il modello deve sempre essere scelto in funzione della concreta modalità con cui l’atto viene notificato.