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Modello Contratto di Lavoro Agile o Smart Working Word e PDF

Aggiornato il 25/08/2026

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  4. Modello Contratto di Lavoro Agile o Smart Working Word e PDF

In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di accordo individuale di lavoro agile, o smart working, in formato Word e PDF editabile. Il documento serve a disciplinare lo svolgimento in modalità agile di un rapporto di lavoro subordinato già esistente.

Più che un nuovo contratto di lavoro, si tratta quindi di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, previsto dagli articoli 18 e seguenti della Legge n. 81/2017. Il fac simile è libero e deve essere adattato al rapporto di lavoro, al CCNL applicato e alle eventuali regole aziendali.

Fac Simile Contratto di Lavoro Agile Word

Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti e definendo durata, giornate di lavoro agile, modalità organizzative, fasce di reperibilità, disconnessione, strumenti di lavoro e altre condizioni applicabili.

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MODELLO CONTRATTO DI LAVORO AGILE
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Modello Contratto di Lavoro Agile PDF Editabile

In questa sezione è disponibile il modello di accordo di smart working in formato PDF editabile da compilare con i dati mancanti.

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Modello Contratto di Lavoro Agile PDF
1 file(s)
Modello Contratto di Lavoro Agile o Smart Working Word e PDF
Modello Contratto di Lavoro Agile o Smart Working Word e PDF

Come Funziona l’Accordo di Lavoro Agile

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato regolata dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. L’accordo tra le parti può prevedere un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e non richiede una postazione fissa durante l’attività svolta fuori dai locali aziendali.

La prestazione viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i limiti massimi dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Smart working non significa quindi necessariamente lavorare da casa: l’accordo può individuare criteri e limiti relativi ai luoghi nei quali è consentito svolgere la prestazione esterna.

L’adozione del lavoro agile presuppone un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Nel settore privato il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 ribadisce il principio dell’adesione volontaria e la necessità dell’accordo individuale, ferme restando le disposizioni della contrattazione collettiva applicata.

Il lavoro agile può riguardare anche un lavoratore a tempo parziale: la modalità agile non modifica di per sé la durata contrattuale dell’orario. Se l’esigenza riguarda invece una riduzione dell’orario di lavoro è necessario distinguere lo smart working dalla richiesta di part time.

Cosa Deve Contenere l’Accordo di Smart Working

L’articolo 19 della Legge n. 81/2017 richiede la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo deve disciplinare la prestazione effettuata all’esterno dei locali aziendali, comprese le modalità di esercizio del potere direttivo e l’utilizzo degli strumenti di lavoro.

Nel compilare il modello è opportuno definire con precisione:

  • i dati del datore di lavoro e del lavoratore e il rapporto di lavoro al quale si riferisce l’accordo;
  • la data di decorrenza e la durata, a termine oppure a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra attività svolta nei locali aziendali e attività svolta all’esterno;
  • le eventuali giornate o modalità di programmazione del lavoro agile;
  • i criteri relativi ai luoghi nei quali può essere svolta la prestazione;
  • le modalità organizzative e le eventuali fasce nelle quali il lavoratore deve essere contattabile;
  • i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la disconnessione;
  • gli strumenti utilizzati e le regole per la loro custodia e utilizzazione;
  • le modalità di esercizio del potere di controllo, nel rispetto dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970;
  • le condotte connesse al lavoro esterno che possono assumere rilievo disciplinare, nel rispetto della legge e del CCNL applicato;
  • le condizioni e i termini per il recesso dall’accordo.

Se vengono consegnati computer, telefoni o altre dotazioni aziendali, può essere utile documentarne separatamente l’affidamento mediante un verbale di consegna delle attrezzature di lavoro.

Diritto alla Disconnessione

L’accordo deve individuare i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche. Non è sufficiente affermare genericamente che il dipendente può disconnettersi: è preferibile definire con chiarezza le fasce di contattabilità e i periodi nei quali non è richiesta una risposta a messaggi, telefonate o altre comunicazioni di lavoro.

Devono restare rispettati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro e i riposi previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

Strumenti, Connessione e Buoni Pasto

Quando il datore di lavoro assegna strumenti tecnologici per lo smart working, è responsabile della loro sicurezza e del loro buon funzionamento. L’accordo può specificare quali apparecchiature vengono consegnate, le modalità di utilizzo, gli obblighi di custodia e le procedure da seguire in caso di guasto, furto o problemi di connessione.

Il modello disponibile contiene anche clausole relative ai costi della connessione internet e ai buoni pasto. Queste clausole non rappresentano regole generali applicabili automaticamente a tutti i lavoratori. Devono essere verificate e adattate in base al CCNL, agli accordi collettivi o aziendali, alla disciplina interna e alle condizioni riconosciute normalmente dal datore di lavoro.

Lo stesso vale per eventuali previsioni relative alla mancata connessione, al rientro in sede e agli strumenti concessi al dipendente. Per formalizzare la consegna di notebook, smartphone e altri beni può essere utilizzato anche il modulo di consegna del materiale in dotazione al dipendente.

Recesso dall’Accordo di Lavoro Agile

L’accordo può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. Nel secondo caso ciascuna parte può recedere con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Quando il lavoratore rientra tra i soggetti con disabilità indicati dall’articolo 1 della Legge n. 68/1999, il preavviso del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna parte può invece recedere prima della scadenza di un accordo a termine oppure senza preavviso da un accordo a tempo indeterminato.

Le clausole del fac simile relative alla sospensione o alla cessazione dello smart working devono quindi essere coordinate con la durata scelta, con queste regole sul recesso e con le eventuali disposizioni del contratto collettivo.

Comunicazione dello Smart Working al Ministero del Lavoro

La firma dell’accordo non esaurisce gli adempimenti a carico del datore di lavoro. Le informazioni relative allo svolgimento della prestazione in modalità agile devono essere comunicate telematicamente al Ministero del Lavoro secondo la procedura prevista dall’articolo 23 della Legge n. 81/2017.

Da settembre 2022 non è necessario trasmettere al Ministero una copia dell’accordo individuale. Il datore di lavoro comunica telematicamente i dati richiesti, tra cui i nominativi dei lavoratori e le date relative al periodo di lavoro agile, mentre l’accordo sottoscritto deve essere conservato ai fini della prova e della regolarità amministrativa per cinque anni.

Per i datori di lavoro privati, la comunicazione relativa all’inizio del periodo di lavoro agile deve essere effettuata entro cinque giorni dall’avvio; anche gli eventi modificativi della durata e la cessazione devono essere comunicati entro i termini previsti dalla disciplina vigente. Per le Pubbliche Amministrazioni e le agenzie di somministrazione si applicano termini specifici.

La procedura e le indicazioni aggiornate sono disponibili nella pagina del Ministero del Lavoro dedicata allo smart working.

Sicurezza sul Lavoro e Informativa sui Rischi

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. In base all’articolo 22 della Legge n. 81/2017, deve inoltre consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. L’accordo individuale non sostituisce quindi l’informativa sulla sicurezza e gli altri adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore agile conserva inoltre il diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della Legge n. 81/2017.

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