In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di atto di precetto in rinnovazione in formato Word e PDF. Il documento può essere utilizzato come schema quando un precedente precetto non è più efficace e il creditore, sulla base dello stesso titolo esecutivo, intende rinnovare l’intimazione prima di procedere all’esecuzione forzata.
Modello Atto di Precetto in Rinnovazione Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, gli estremi del titolo esecutivo, la precedente notificazione, le somme ancora dovute e gli altri elementi richiesti dall’articolo 480 del Codice di procedura civile.
Modello Atto di Precetto in Rinnovazione PDF
Il PDF disponibile è strutturato specificamente come atto di precetto su sentenza in rinnovazione. Non è quindi uno schema adatto senza modifiche a qualsiasi titolo esecutivo.

Quando Serve il Precetto in Rinnovazione
L’atto di precetto è l’intimazione con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, chiede al debitore di adempiere entro il termine indicato, avvertendolo che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata.
Ai sensi dell’articolo 481 c.p.c., il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Quando il termine è decorso senza che sia stata avviata l’esecuzione forzata e il credito risulta ancora dovuto, il creditore può notificare un nuovo precetto fondato sul medesimo titolo, sempre che quest’ultimo sia ancora utilizzabile.
La rinnovazione non crea un nuovo titolo esecutivo e non consente di modificare liberamente il credito. Il nuovo atto deve essere predisposto tenendo conto degli eventuali pagamenti intervenuti, degli interessi maturati e delle altre variazioni rilevanti.
Termine di 90 Giorni e Opposizione
Il termine previsto dall’articolo 481 decorre dalla notificazione del precetto. Se contro il precetto viene proposta opposizione, la stessa norma stabilisce che il termine rimane sospeso e riprende a decorrere secondo quanto previsto dall’articolo 627 c.p.c. Non è quindi corretto calcolare automaticamente la scadenza sommando 90 giorni quando sia intervenuta una causa di sospensione.
La presenza di un’opposizione a precetto non comporta, di per sé, un divieto generale e automatico di notificare un nuovo precetto. Occorre però valutare gli effetti dell’opposizione, eventuali provvedimenti di sospensione e lo stato del procedimento prima di assumere nuove iniziative esecutive.
Si Può Rinnovare il Precetto Prima dei 90 Giorni
La rinnovazione non è vietata soltanto perché il precedente precetto è ancora efficace. La Corte di Cassazione ha chiarito che la reiterazione del precetto per lo stesso credito può essere legittima anche prima della perdita di efficacia della precedente intimazione e non costituisce automaticamente un abuso dello strumento processuale.
Esiste però un limite importante relativo alle spese. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel precetto successivo non possono essere semplicemente accumulate anche le spese, i compensi e gli accessori dei precedenti precetti, con un ingiustificato incremento dell’importo richiesto. La relativa massima è consultabile nella rassegna ufficiale della Corte di Cassazione relativa all’ordinanza n. 12195 dell’8 maggio 2023.
Cosa Deve Contenere il Nuovo Precetto
L’atto in rinnovazione resta un precetto a tutti gli effetti e deve quindi rispettare i requisiti dell’articolo 480 c.p.c. In base al caso concreto devono essere verificati almeno:
- l’indicazione delle parti;
- il titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa;
- la data della precedente notificazione del titolo, quando la notificazione è stata effettuata separatamente;
- l’importo effettivamente ancora dovuto, con corretta indicazione di capitale, interessi e altre voci spettanti;
- l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo l’autorizzazione all’esecuzione immediata prevista dall’articolo 482 c.p.c.;
- l’avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà a esecuzione forzata;
- l’avvertimento relativo agli strumenti previsti per la situazione di sovraindebitamento;
- l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e gli ulteriori elementi richiesti dal terzo comma dell’articolo 480 c.p.c.;
- la sottoscrizione prevista dalla legge.
Il testo vigente degli articoli 475, 479, 480 e 481 può essere verificato nel Codice di procedura civile pubblicato su Normattiva.
Titolo Esecutivo e Formula Esecutiva
Per i titoli ai quali si applica la disciplina vigente non deve più essere utilizzata la tradizionale formula esecutiva. L’articolo 475 c.p.c. richiede, secondo i casi, una copia attestata conforme all’originale o un duplicato informatico, mentre l’articolo 479 disciplina la notificazione del titolo e del precetto. L’abolizione della spedizione in forma esecutiva è illustrata anche nell’avviso del Tribunale di Torino sulla nuova formulazione dell’articolo 475 c.p.c..
Quando il titolo era già stato validamente notificato, la rinnovazione del precetto non implica automaticamente che debba essere nuovamente notificato anche il titolo. Nel nuovo atto deve però essere correttamente richiamata la precedente notificazione quando richiesto dall’articolo 480. Situazioni particolari, come una precedente notifica nulla o un titolo successivamente modificato, richiedono una valutazione specifica.
Notifica del Precetto in Rinnovazione
Una volta predisposto, il nuovo precetto deve essere notificato secondo le regole applicabili agli atti esecutivi. Dalla nuova notificazione decorre il termine indicato nell’atto per l’adempimento e, se si tratta effettivamente di un nuovo precetto che sostituisce quello ormai inefficace, decorre anche il nuovo termine previsto dall’articolo 481 c.p.c.
Poiché errori nell’individuazione del titolo, nel calcolo delle somme, nei requisiti dell’atto o nella notificazione possono incidere sulla successiva esecuzione, il fac simile deve essere utilizzato come base di lavoro e verificato in relazione al caso concreto prima della notifica.