In questa pagina mettiamo a disposizione la relazione paesaggistica semplificata in formato Word e PDF. Il documento riproduce lo schema dell’Allegato D al D.P.R. 31/2017 ed è utilizzato, nei casi previsti, a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Non si tratta di una relazione generica da compilare autonomamente, il D.P.R. 31/2017 prevede che sia redatta da un tecnico abilitato. Prima dell’utilizzo occorre inoltre verificare che l’intervento rientri effettivamente nel procedimento semplificato e controllare modulistica e modalità di presentazione richieste dall’amministrazione competente.
Relazione paesaggistica semplificata Word
Il modello Word può essere scaricato e compilato dal professionista con i dati del richiedente, la tipologia dell’intervento, l’inquadramento paesaggistico, la descrizione dello stato dei luoghi, gli effetti delle opere e la verifica di conformità alla disciplina di tutela.
Relazione paesaggistica semplificata PDF
Il PDF riproduce lo schema dell’Allegato D previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31/2017. Prima di presentarlo verifica se il Comune, la Regione o l’ente competente mette a disposizione una propria versione aggiornata del modello o richiede la compilazione attraverso uno sportello telematico.

Quando si utilizza la relazione paesaggistica semplificata
La relazione semplificata non deve essere predisposta per qualsiasi intervento eseguito su un immobile situato in area paesaggisticamente tutelata. Occorre innanzitutto individuare il regime applicabile all’opera.
Il D.P.R. 31/2017 nel testo vigente distingue gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, indicati nell’Allegato A, da quelli di lieve entità assoggettati al procedimento semplificato, indicati nell’Allegato B. Sono inoltre previste specifiche ipotesi di esonero e regole particolari.
Per questo motivo, prima di compilare il modello, il tecnico deve identificare la voce dell’Allegato B applicabile all’intervento. Lo stesso Allegato D richiede infatti che nella descrizione della tipologia dell’opera sia riportato il preciso riferimento alla fattispecie dell’Allegato B.
Se l’opera rientra invece tra quelle escluse dall’autorizzazione, la relazione semplificata non deve essere presentata soltanto perché l’immobile ricade in una zona vincolata. Se l’intervento non rientra nel procedimento semplificato ma richiede comunque l’autorizzazione paesaggistica, occorre seguire il procedimento ordinario previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
Allegato D e relazione paesaggistica ordinaria
È importante distinguere i due documenti. La documentazione della relazione paesaggistica ordinaria è disciplinata dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Per la procedura semplificata, invece, l’articolo 8 del D.P.R. 31/2017 stabilisce espressamente l’utilizzo della relazione nelle forme dell’Allegato D e prevede che le disposizioni documentali del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 non si applichino alle autorizzazioni semplificate.
Di conseguenza, il modello disponibile in questa pagina è destinato alla relazione semplificata e non deve essere utilizzato come sostituto della relazione ordinaria quando l’intervento ricade in quest’ultimo procedimento.
Come compilare il modello
Nella parte iniziale devono essere indicati il richiedente e la tipologia dell’opera o dell’intervento. Occorre specificare se l’opera ha carattere temporaneo o permanente, la destinazione d’uso e il contesto paesaggistico in cui si inserisce, per esempio area urbana, agricola, naturale, boscata o centro storico.
La sezione relativa alla morfologia permette di descrivere le caratteristiche del territorio, mentre quella dedicata all’ubicazione deve essere accompagnata dagli estratti cartografici richiesti. Lo schema prevede riferimenti a catasto, cartografia territoriale, strumenti urbanistici comunali e pianificazione paesaggistica.
La documentazione fotografica deve permettere di comprendere sia l’area interessata dall’intervento sia il suo rapporto con il contesto. Le immagini devono essere accompagnate da indicazioni che consentano di riconoscere i punti di ripresa.
Occorre poi individuare la natura del vincolo, distinguendo gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico dalle aree tutelate direttamente dalla legge, e riportare gli estremi degli atti di tutela quando richiesti.
Stato dei luoghi, progetto ed effetti paesaggistici
La descrizione dello stato attuale deve evidenziare i caratteri che qualificano realmente l’immobile o l’area e il contesto circostante. Il livello di approfondimento deve essere proporzionato alla natura del bene tutelato e alla consistenza dell’intervento.
Nella descrizione del progetto occorre indicare dimensioni, materiali, colori, finiture e modalità di realizzazione delle opere, allegando la documentazione progettuale necessaria. Se la pratica edilizia richiede anche una descrizione tecnica distinta dell’intervento, può essere utile predisporre separatamente una relazione tecnica edilizia, senza confonderla con quella paesaggistica.
La sezione relativa agli effetti deve spiegare quali modificazioni produrrà l’opera, per esempio sulla sagoma, sui volumi, sulle coperture, sui cromatismi, sulla vegetazione, sul terreno o sulla percezione visiva del paesaggio.
I fotoinserimenti possono essere utilizzati quando risultano utili a valutare il corretto inserimento dell’opera nel contesto, ma non devono essere considerati automaticamente obbligatori per ogni intervento. La documentazione deve essere commisurata alla tipologia e alla consistenza delle opere.
Misure di inserimento e conformità paesaggistica
Nel modello è prevista una sezione per indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico. Possono riguardare, a seconda del progetto, materiali, colori, sistemazioni esterne, vegetazione o altre soluzioni finalizzate a rendere l’intervento compatibile con i valori tutelati.
L’ultima parte richiede di indicare i contenuti prescrittivi della disciplina paesaggistica vigente applicabili all’intervento e di verificarne la conformità. Non è quindi sufficiente descrivere genericamente il progetto come poco impattante: occorre confrontarlo con le prescrizioni del vincolo e degli strumenti di pianificazione applicabili.
Per gli interventi di lieve entità che interessano determinate categorie di immobili tutelati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, la relazione deve inoltre contenere specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi dell’area e del contesto.
Firma del tecnico e del richiedente
Lo schema dell’Allegato D prevede la firma del richiedente e quella del progettista dell’intervento. Il professionista che redige la relazione deve essere un tecnico abilitato e assume la responsabilità delle valutazioni e delle attestazioni tecniche riportate nel documento.
Prima della sottoscrizione occorre controllare la corrispondenza tra relazione, elaborati grafici, fotografie e progetto presentato. Eventuali incongruenze tra questi documenti possono determinare richieste di integrazione e rallentare il procedimento.
Come presentare la relazione
La relazione è un allegato alla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata e non coincide con l’istanza stessa. L’Allegato C al D.P.R. 31/2017 contiene il modello semplificato della domanda, mentre l’Allegato D disciplina la relazione tecnica.
La pratica deve essere presentata all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, normalmente secondo le procedure stabilite a livello regionale o locale. Molti enti utilizzano sportelli telematici per l’edilizia o per le attività produttive e possono richiedere modulistica aggiuntiva, firma digitale e specifici formati degli allegati.
Prima dell’invio verifica quindi il sito del Comune o dell’ente competente e utilizza, quando pubblicato, il modello locale aggiornato. Il fac simile disponibile in questa pagina resta utile come versione compilabile dello schema nazionale, ma non sostituisce eventuali procedure telematiche obbligatorie.
Termine del procedimento semplificato
L’articolo 10 del D.P.R. 31/2017 prevede che il procedimento autorizzatorio semplificato si concluda con un provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
Il termine non deve però essere interpretato come garanzia che ogni pratica incompleta venga definita entro sessanta giorni senza ulteriori passaggi. L’articolo 11 disciplina infatti la richiesta di documenti o chiarimenti indispensabili e prevede, in tali casi, la sospensione del procedimento nei termini stabiliti dalla norma.
Prima di iniziare i lavori occorre attendere l’autorizzazione quando questa è necessaria. L’autorizzazione paesaggistica costituisce infatti un atto autonomo e presupposto rispetto agli eventuali titoli edilizi richiesti per l’intervento.