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Fac Simile Relazione Tecnica Impianto Elettrico Word e PDF

Aggiornato il 28/09/2026

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In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile di relazione tecnica per impianto elettrico. Il documento è impostato come relazione descrittiva di progetto e comprende sezioni dedicate a quadri, linee, circuiti, protezioni, illuminazione e impianto di terra.

La relazione tecnica non coincide con la Dichiarazione di Conformità e, quando rientra nel progetto previsto dal D.M. 37/2008, deve essere predisposta e sottoscritta dal soggetto competente per lo specifico impianto. Il modello scaricabile costituisce una traccia generale e deve essere aggiornato nelle prescrizioni tecniche e normative prima di un utilizzo professionale.

Fac Simile Relazione Tecnica Impianto Elettrico Word

La versione Word è indicata quando il tecnico deve modificare nel dettaglio la descrizione dell’impianto, aggiornare i riferimenti normativi, inserire calcoli, caratteristiche dei componenti e richiami agli elaborati grafici.

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Fac Simile Relazione Tecnica Impianto Elettrico Word
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Fac Simile Relazione Tecnica Impianto Elettrico PDF Editabile

Il PDF può essere utilizzato come traccia della struttura della relazione e compilato nei campi predisposti. Non deve però essere considerato un progetto pronto all’uso: contenuti, prescrizioni e soluzioni tecniche devono corrispondere all’impianto effettivamente progettato.

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Fac Simile Relazione Tecnica Impianto Elettrico PDF Editabile
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Anteprima della relazione tecnica

Relazione Tecnica Impianto Elettrico
Relazione Tecnica Impianto Elettrico

A cosa serve la relazione tecnica dell’impianto elettrico

Per gli impianti posti al servizio degli edifici il riferimento principale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. L’articolo 5 stabilisce che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti rientranti nel suo campo di applicazione deve essere redatto un progetto.

Quando il progetto è predisposto da un professionista, il decreto prevede che contenga almeno gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento. La relazione deve prestare particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali e dei componenti e alle misure di prevenzione e sicurezza.

Il documento scaricabile in questa pagina è quindi riconducibile soprattutto a questa funzione: fornire una base per descrivere tecnicamente l’impianto nell’ambito della progettazione. Non è, da solo, una certificazione della conformità dell’impianto e non sostituisce gli altri elaborati richiesti.

Chi può redigere il progetto

Il progetto non è sempre redatto dallo stesso soggetto. Nei casi indicati dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008 deve essere predisposto da un professionista iscritto all’albo secondo le specifiche competenze tecniche. Negli altri casi disciplinati dal decreto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo quanto previsto dall’articolo 7.

Per gli impianti elettrici il progetto di un professionista è richiesto, tra gli altri casi, per tutte le utenze condominiali e per le utenze domestiche delle singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW oppure superficie superiore a 400 metri quadrati.

Per immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario e altri usi, assume rilievo anche l’alimentazione a tensione superiore a 1.000 V oppure, in bassa tensione, una potenza impegnata superiore a 6 kW o una superficie superiore a 200 metri quadrati. Sono inoltre previste regole specifiche per locali ad uso medico, luoghi con pericolo di esplosione, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Il semplice possesso del fac simile Word o PDF non abilita quindi il proprietario, il committente o un soggetto privo delle necessarie competenze a predisporre e sottoscrivere un progetto nei casi riservati a un professionista.

Progetto del professionista e progetto dell’impresa

È importante non interpretare le soglie del D.M. 37/2008 come se al di sotto di esse non esistesse alcun progetto. L’articolo 5 richiede il progetto per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti interessati. Le soglie servono principalmente a stabilire quando la progettazione debba essere necessariamente affidata a un professionista iscritto all’albo.

Quando il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’articolo 7, comma 2, stabilisce che l’elaborato tecnico sia costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera, integrato quando necessario dalla documentazione relativa alle varianti introdotte in corso d’opera.

Il livello di dettaglio del fac simile presente nella pagina può quindi essere superiore a quello necessario per alcuni interventi semplici e insufficiente per impianti complessi. Deve essere adattato alla reale estensione dell’incarico.

Relazione tecnica di progetto e relazione sui materiali

Due documenti con denominazioni simili non devono essere confusi. La relazione tecnica prevista dall’articolo 5 è una componente del progetto e descrive consistenza, tipologia, componenti e misure di sicurezza dell’impianto.

La relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati è invece uno degli allegati che accompagnano la Dichiarazione di Conformità prevista dall’articolo 7. Le due relazioni possono contenere informazioni collegate, ma svolgono funzioni differenti.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice abilitata deve rilasciare, nei casi previsti, la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico con gli allegati obbligatori applicabili. La relazione tecnica scaricabile da questa pagina non può essere utilizzata al posto della DiCo.

Come compilare la relazione

La prima parte dovrebbe identificare l’immobile, il committente, la destinazione d’uso e l’intervento da realizzare. È importante indicare se si tratta di nuova installazione, trasformazione o ampliamento e richiamare gli eventuali elaborati grafici allegati.

La descrizione deve quindi rappresentare l’effettiva architettura dell’impianto. In base al caso concreto possono essere trattati alimentazione e potenza prevista, sistema di distribuzione, quadri, linee principali e secondarie, circuiti terminali, conduttori, dispositivi di sezionamento e protezione, impianto di terra, collegamenti equipotenziali e ulteriori sistemi collegati.

Per le linee devono essere riportati i criteri utilizzati per il dimensionamento quando pertinenti, considerando correnti d’impiego, protezione dalle sovracorrenti, cadute di tensione, condizioni di posa e altre grandezze richieste dalla progettazione. Le caratteristiche indicate non devono essere ricavate automaticamente dal fac simile, ma determinate per l’impianto reale.

Riferimenti normativi da aggiornare nel fac simile

La sezione normativa del modello deve essere verificata prima dell’utilizzo. Non è corretto mantenere automaticamente tutti i riferimenti presenti in una traccia predisposta in passato. Devono essere richiamati soltanto disposizioni legislative, norme CEI, guide e prescrizioni effettivamente applicabili al progetto al momento della sua redazione.

Anche le descrizioni di componenti e tecnologie devono essere aggiornate. Il fac simile contiene alcune soluzioni e terminologie tipiche di impianti tradizionali che non sono necessariamente appropriate per un progetto attuale. Il tecnico deve quindi sostituire le parti non pertinenti invece di limitarsi a riempire gli spazi vuoti.

La conformità alla regola dell’arte non deriva dall’utilizzo del modello, ma dalla progettazione dell’impianto secondo la normativa vigente e le pertinenti norme tecniche applicabili.

Quali elaborati affiancare alla relazione

Una relazione professionale non dovrebbe essere utilizzata isolatamente quando il progetto richiede ulteriori elaborati. L’articolo 5 richiama espressamente schemi e disegni planimetrici. In funzione dell’impianto possono quindi essere necessari schema unifilare, planimetrie con distribuzione di punti e circuiti, schemi dei quadri, calcoli di dimensionamento, coordinamento delle protezioni e documentazione relativa all’impianto di terra.

Se durante l’esecuzione vengono introdotte varianti rispetto al progetto, la documentazione deve essere aggiornata in modo che rappresenti quanto effettivamente realizzato. L’installatore dovrà poi fare riferimento anche alle varianti nella Dichiarazione di Conformità.

Relazione tecnica e verifiche finali

La relazione può indicare i criteri e le verifiche previste dal progetto, ma non deve dichiarare come già eseguite prove che saranno effettuate soltanto al termine dei lavori. Dopo la realizzazione, l’impresa installatrice deve effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla funzionalità dell’impianto, prima di rilasciare la DiCo.

Tra le verifiche tecniche possono rientrare, secondo l’impianto e le norme applicabili, continuità dei conduttori di protezione, isolamento, protezione contro i contatti indiretti, funzionamento dei dispositivi differenziali e controlli sull’impianto di terra. Contenuto e modalità devono essere determinati in base al caso concreto e alle norme tecniche applicabili.

Deposito e conservazione del progetto

Nei casi in cui il progetto debba essere redatto dal professionista ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il D.M. 37/2008 ne prevede il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa. Quando gli impianti sono collegati a interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, il progetto deve inoltre essere coordinato con la relativa pratica edilizia.

Al termine dei lavori il committente dovrebbe conservare relazione, schemi, progetto aggiornato, Dichiarazione di Conformità e relativi allegati. Questa documentazione sarà utile per manutenzioni, ampliamenti e interventi futuri.

Se si tratta invece di un vecchio impianto per il quale la Dichiarazione di Conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, il fac simile di relazione tecnica non consente di regolarizzare autonomamente la situazione. Solo quando ricorrono i presupposti dell’articolo 7, comma 6, può assumere rilievo la Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto, rilasciata dal soggetto qualificato previsto dalla norma dopo gli accertamenti necessari.

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