In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile lettera di sblocco conto corrente pignorata Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di richiesta sblocco conto corrente pignorata.
Richiesta Sblocco Conto Corrente Pignorato
Quando un conto corrente viene pignorato, l’istituto di credito riceve un ordine che blocca le somme giacenti fino a concorrenza del credito indicato nell’atto di esecuzione: da quel momento il titolare non può più effettuare prelievi e disporre bonifici, e le nuove entrate restano vincolate secondo i limiti fissati dalla legge. Lo sblocco, cioè il ritorno alla piena operatività del conto, è possibile solo se interviene una causa legale o negoziale che rimuova l’efficacia del vincolo, e la procedura da seguire varia in funzione del soggetto pignorante, della natura del credito e dell’esistenza di limiti di impignorabilità.
Il pignoramento promosso da un creditore privato presuppone la notifica di un titolo esecutivo valido – sentenza di condanna anche non passata in giudicato, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo quaranta giorni in assenza di opposizione, cambiale, assegno, contratto di mutuo, atto pubblico notarile di riconoscimento di debito, verbale di conciliazione giudiziale o in sede di mediazione. L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento alla banca e al debitore; dal momento della notifica la banca deve «custodire» le somme fino all’udienza di assegnazione fissata dal giudice dell’esecuzione. Se fra la notifica e l’udienza le parti raggiungono un accordo transattivo, il creditore può rinunciare al pignoramento con atto depositato in cancelleria: il giudice prende atto della rinuncia e ordina lo svincolo delle somme, che la banca restituisce immediatamente al correntista. La rinuncia pura e semplice è poco frequente perché priva il creditore di un effetto esecutivo già garantito; più frequentemente l’accordo prevede il pagamento di una quota del credito o di un importo rateizzato, sicché lo sblocco avviene dopo l’adempimento o subordinatamente alla costituzione di una garanzia sostitutiva. Se non interviene accordo, lo sblocco potrà avvenire solo con l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, per esempio perché all’udienza il creditore non compare o non rinnova il pignoramento, oppure perché il giudice accoglie un’opposizione del debitore.
La tutela più incisiva per il debitore resta l’opposizione giudiziale. L’opposizione all’esecuzione, regolata dall’articolo 615 del codice di procedura civile, consente di contestare il diritto del creditore: prescrizione, pagamento già avvenuto, nullità del titolo. Se il giudice, in via cautelare, sospende l’efficacia esecutiva, ordina alla banca di dissequestrare le somme fino alla definizione del merito. L’opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617, può essere proposta entro venti giorni dalla notifica del pignoramento quando si denunciano vizi formali, ad esempio la mancata indicazione dei limiti di impignorabilità: in presenza di fumus fondato il giudice può sospendere il pignoramento e ordinare il parziale o totale sblocco del conto. Una pronuncia cautelare favorevole è essenziale: senza l’ordine del giudice la banca non può disattendere il vincolo notificato.
Diverso il meccanismo quando il blocco proviene dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’Ente, munito di ruolo esattoriale, invia la cartella sia al debitore sia alla banca. Per sessanta giorni il conto è congelato: se il contribuente paga integralmente o ottiene la rateizzazione, la banca riceve dall’Agenzia l’attestazione di regolarità e sblocca immediatamente le somme; se non paga, allo scadere dei sessanta giorni la banca trasferisce il saldo vincolato fino alla concorrenza del credito, esaurendo l’azione esecutiva senza ulteriore intervento giudiziale. La domanda di rateizzazione, quindi, è il rimedio principale per evitare l’escussione immediata e per ripristinare l’operatività del conto: il versamento della prima rata, purché nei termini, comporta lo sblocco automatico.
In tutti i casi operano limiti di impignorabilità fissati dall’articolo 545 del codice di procedura civile e dalla legge 228 del 2012. Sul conto cointestato il pignoramento vale solo per la quota di spettanza del debitore, presunta metà salvo prova contraria. Per le somme riconducibili a retribuzioni, pensioni o trattamenti di fine rapporto già accreditate il vincolo può colpire solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (oggi poco più di milleduecento euro); sugli accrediti futuri il limite massimo è un quinto, ridotto a un decimo se il pignoramento è promosso dall’Agenzia delle Entrate. Il TFR accreditato prima del pignoramento subisce gli stessi scaglioni previsti per le retribuzioni già depositate; se invece non è ancora versato, la trattenuta possibile al datore di lavoro resta quella di un quinto.
Lo sblocco può essere anche parziale: se il creditore notifica un pignoramento per un importo inferiore al saldo, la banca deve liberare l’eccedenza; analogamente, quando il giudice assegna al creditore una somma determinata, la banca restituisce l’eventuale residuo al debitore. In pratica il ripristino integrale della disponibilità dipende dall’estinzione o dalla riduzione del credito fino a esaurimento; il correntista ha diritto di conoscere l’esatto ammontare vincolato e, se la banca trattiene più del dovuto, può diffidarla con istanza motivata, chiedendo l’adeguamento ai limiti di legge.
È frequente che il debitore, nelle more dell’esecuzione, chieda alla banca di aprire un conto libero presso altro istituto per accreditare lo stipendio: la norma non vieta di avere più conti, ma il nuovo rapporto può essere immediatamente pignorato se il creditore ne viene a conoscenza. Per evitare accuse di sottrazione di beni il lavoratore potrà invocare i limiti di impignorabilità e, in sede di opposizione, dimostrare che l’altro conto era necessario per la sopravvivenza.
Quanto ai tempi, l’estinzione del processo esecutivo promosso da un privato avviene, in media, tra sei e dodici mesi; l’istanza di sospensione cautelare si decide in poche settimane ma richiede la presentazione di prova documentale seria. Con l’Agenzia delle Entrate il termine si riduce a sessanta giorni, salvo rateizzazione: in quel caso lo sblocco è contestuale al pagamento della prima rata e la procedura prosegue solo se l’obbligato decade dal piano.

Fac Simile Richiesta Sblocco Conto Corrente Pignorato Word
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