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Fac Simile Pignoramento dello Stipendio Word e PDF

Aggiornato il 24/08/2026

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  4. Fac Simile Pignoramento dello Stipendio Word e PDF

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di pignoramento dello stipendio in formato Word e PDF editabile. Il documento riguarda il pignoramento presso terzi con il quale il creditore sottopone a esecuzione le somme dovute al debitore dal datore di lavoro.

Si tratta di un fac simile e non di un modulo ufficiale. L’atto di pignoramento è un atto processuale e deve essere adattato al titolo esecutivo, al precetto, al rapporto di lavoro, alle somme richieste e ai limiti di pignorabilità applicabili.

Modello Pignoramento dello Stipendio Word

Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati del creditore, del debitore e del datore di lavoro, gli estremi del titolo esecutivo e del precetto e le altre informazioni necessarie per la procedura.

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Modello Pignoramento dello Stipendio Word

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Fac Simile Pignoramento dello Stipendio PDF Editabile

Il PDF può essere compilato nei campi predisposti. Prima dell’utilizzo deve però essere adeguato alla disciplina vigente: il file contiene ancora riferimenti alla formula esecutiva, alla comparizione ordinaria del terzo in udienza e al numero di fax del difensore, elementi non coerenti con l’attuale formulazione della disciplina processuale. Non deve quindi essere notificato senza una preventiva revisione.

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Fac Simile Pignoramento dello Stipendio PDF Editabile

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Anteprima del documento Pignoramento dello Stipendio

Come Funziona il Pignoramento dello Stipendio

Il pignoramento dello stipendio è una particolare applicazione del pignoramento presso terzi disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Il terzo è normalmente il datore di lavoro, che deve al debitore le somme derivanti dal rapporto di lavoro.

Il creditore non può semplicemente chiedere al datore di lavoro di versargli una parte dello stipendio. Per l’esecuzione ordinaria occorrono un titolo esecutivo e, salvo le eccezioni previste dalla legge, la precedente notificazione dell’atto di precetto. Successivamente l’atto di pignoramento viene notificato al debitore e al terzo.

Dalla notificazione il datore di lavoro è soggetto agli obblighi previsti per il terzo pignorato. Ciò non significa però che debba immediatamente pagare il creditore: deve vincolare le somme nei limiti applicabili, rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. e attendere gli sviluppi della procedura e, quando ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di assegnazione del giudice.

Quanto dello Stipendio Può Essere Pignorato

Per i crediti ordinari, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa della cessazione del rapporto, possono essere pignorate nella misura di un quinto. La regola riguarda quindi, per esempio, debiti derivanti da finanziamenti, contratti, risarcimenti o altre obbligazioni ordinarie.

Il limite del quinto non vale indistintamente per qualsiasi credito. Per i crediti alimentari la misura viene autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. In caso di concorso simultaneo delle diverse cause previste dall’articolo 545, il pignoramento non può complessivamente estendersi oltre la metà delle somme.

Il testo aggiornato dei limiti può essere verificato nell’articolo 545 c.p.c. pubblicato nella banca dati normativa ufficiale.

Pignoramento dello Stipendio da Parte dell’Agente della Riscossione

Quando il creditore è l’Agente della riscossione trovano applicazione regole speciali. L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce, per stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro, una misura pari a un decimo per importi fino a 2.000 euro, a un settimo per importi superiori a 2.000 euro e fino a 5.000 euro e a un quinto per importi superiori a 5.000 euro.

Questi limiti non devono quindi essere confusi con il quinto previsto, in via generale, dall’art. 545 c.p.c. per i crediti ordinari.

Pignoramento dello Stipendio Accreditato sul Conto Corrente

Quando lo stipendio è già stato accreditato su un conto bancario o postale intestato al debitore, la disciplina cambia in funzione del momento dell’accredito rispetto alla notificazione del pignoramento.

Se lo stipendio è stato accreditato prima del pignoramento, le somme riconducibili a stipendio, salario o altre indennità lavorative possono essere pignorate soltanto per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Se invece l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. per la natura di quelle somme.

Per il 2026 l’INPS indica una misura mensile dell’assegno sociale pari a 546,24 euro. Poiché tale importo viene rivalutato periodicamente, prima di calcolare la soglia applicabile è opportuno controllare il valore dell’anno interessato nella circolare INPS relativa alle prestazioni per il 2026.

Non è invece corretto affermare che un pignoramento presso una banca diventi automaticamente inefficace soltanto perché il conto risulta momentaneamente privo di disponibilità. Occorre verificare quale credito del correntista verso la banca esista e sia assoggettabile al vincolo secondo le regole della procedura e la dichiarazione resa dal terzo.

Procedura Presso il Datore di Lavoro

La disciplina attuale dell’art. 543 c.p.c. prevede che l’atto sia notificato al terzo e al debitore. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, nonché l’indicazione almeno generica delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

Devono inoltre essere indicate la residenza e la PEC del creditore procedente. Il debitore viene citato a comparire davanti al giudice competente, mentre il datore di lavoro viene invitato a trasmettere al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. entro dieci giorni, tramite raccomandata o PEC.

Non è quindi previsto che creditore, debitore e datore di lavoro debbano necessariamente presentarsi tutti insieme a una prima udienza per rendere la dichiarazione. Il terzo comunica normalmente la propria dichiarazione fuori udienza. Solo se il creditore dichiara di non averla ricevuta trova applicazione la procedura prevista per la mancata dichiarazione del terzo.

Il testo dell’articolo 543 c.p.c. vigente dal 26 novembre 2024 riporta i requisiti aggiornati dell’atto.

Dichiarazione del Datore di Lavoro

Nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. il datore di lavoro deve specificare quali somme deve al dipendente e quando deve eseguirne il pagamento. Devono essere indicati anche eventuali sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni che siano state notificate o accettate.

Per questa fase è disponibile il fac simile di dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c..

Se la dichiarazione non viene trasmessa, il giudice può fissare un’apposita udienza. Se il terzo non compare oppure compare ma non rende la dichiarazione, il credito pignorato può essere considerato non contestato, nei termini e alle condizioni stabiliti dall’art. 548 c.p.c. Non si produce quindi automaticamente, alla sola mancata risposta iniziale, un ordine di pagamento diretto al creditore.

Cosa Deve Contenere il Modello

Un atto di pignoramento dello stipendio aggiornato deve essere costruito secondo le regole generali del pignoramento presso terzi. In particolare devono essere verificati:

  • i dati del creditore procedente, del debitore e del datore di lavoro;
  • il credito per il quale si procede;
  • gli estremi del titolo esecutivo e del precetto;
  • la descrizione delle somme dovute dal datore di lavoro;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza e l’indirizzo PEC del creditore procedente;
  • la citazione del debitore davanti al giudice competente;
  • l’invito al datore di lavoro a rendere entro dieci giorni la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
  • gli avvertimenti previsti per il caso di mancata dichiarazione del terzo;
  • l’ingiunzione e gli avvertimenti al debitore prescritti dall’art. 492 c.p.c.;
  • l’indicazione dell’udienza nel rispetto del termine previsto dall’art. 501 c.p.c.

Iscrizione a Ruolo e Avviso al Datore di Lavoro

Dopo l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo l’originale dell’atto al creditore. Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo presso il tribunale competente depositando le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna. Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.

Entro la data dell’udienza indicata nell’atto il creditore deve inoltre notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero della procedura, e depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. Anche l’omissione di questo adempimento produce gli effetti di inefficacia previsti dall’art. 543 c.p.c.

Come Utilizzare i Fac Simile

Prima della notificazione è necessario verificare che il titolo sia effettivamente esecutivo, che il precetto sia valido e ancora efficace, che gli importi siano aggiornati e che sia stato individuato correttamente il datore di lavoro. È inoltre necessario applicare il limite di pignorabilità appropriato alla natura del credito e controllare l’eventuale presenza di precedenti pignoramenti, cessioni del quinto o altre trattenute rilevanti.

Poiché errori nei requisiti dell’atto, nei limiti applicati, nella notificazione o nei termini per l’iscrizione a ruolo possono incidere sull’efficacia della procedura, i modelli disponibili devono essere considerati una base di lavoro da verificare e adattare prima dell’utilizzo.

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Filed Under: Esecuzioni e pignoramenti

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