In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile dichiarazione del terzo pignorato Word e PDF da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere una dichiarazione del terzo pignorato Ex Art. 547 CPC.
Dichiarazione del Terzo Pignorato Ex Art. 547 CPC
La dichiarazione del terzo pignorato è una procedura che il terzo pignorato può adottare nel caso in cui venga a conoscenza del pignoramento in corso su un bene o su un credito di sua proprietà. Quando il terzo pignorato riceve una notifica del pignoramento, ha l’obbligo di dichiarare all’autorità competente quali beni o crediti di sua proprietà siano stati oggetto del pignoramento.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, il terzo è infatti tenuto a fare una dichiarazione specifica in merito ai debiti che ha nei confronti del debitore sottoposto all’esecuzione. Tale dichiarazione deve essere resa nell’ambito dell’atto di pignoramento e in conformità a quanto previsto dall’articolo 547 del Codice di Procedura Civile.
La norma afferma chiaramente che il terzo, personalmente o attraverso un rappresentante legale o un avvocato con procura speciale, deve indicare esplicitamente quali beni o somme è debitore o detiene, nonché le scadenze previste per il pagamento o la consegna degli stessi.
La dichiarazione del terzo pignorato svolge un ruolo essenziale nel processo di esecuzione forzata. La sua principale funzione è proprio quella di confermare l’esistenza del debito da parte del terzo nei confronti del debitore e di vincolare le somme o i beni posseduti dal terzo a favore del creditore procedente e questo è necessario per completare con successo il pignoramento presso terzi, come stabilito dalla giurisprudenza.
Per quanto concerne la natura giuridica della dichiarazione, questa è assimilabile, secondo la Corte di Cassazione, a una confessione in quanto rappresenta un riconoscimento formale che costituisce un accertamento legale del debito. Il terzo è tenuto a fornire tutti gli elementi pertinenti, sia soggettivi che oggettivi, che consentano di identificare in modo preciso le proprietà o le somme di denaro possedute. Inoltre, è necessario specificare la ragione per cui tali beni o somme si trovano sotto la sua custodia.
Per dirla con altre parole, la dichiarazione del terzo pignorato mira a garantire la trasparenza e l’efficacia del processo di esecuzione forzata e fornisce al creditore le informazioni necessarie per individuare e recuperare correttamente i beni o le somme pignorate. La dichiarazione costituisce una prova cruciale per il creditore e contribuisce all’adeguato svolgimento della procedura di esecuzione forzata.
A ciò si aggiunge che il terzo è anche obbligato, secondo quanto stabilito nel penultimo comma dell’articolo 547 del Codice di Procedura Civile, a fornire informazioni sui sequestri che sono stati eseguiti precedentemente presso di lui. Questo è importante per consentire ai creditori che hanno effettuato il sequestro di partecipare al processo di esecuzione, così come per segnalare le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato prima del pignoramento.
Infine, come stabilito dall’articolo 2914, numero 2, del Codice Civile, le cessioni successive al pignoramento non hanno alcun effetto pregiudizievole sul creditore che ha effettuato il pignoramento.
La legge di stabilità del 2013 ha modificato gli articoli 543, 547, 548 e 549 del Codice di Procedura Civile.
Con la legge di stabilità la dichiarazione doveva essere presentata in udienza quando il pignoramento riguardava crediti specifici come quelli indicati nell’articolo 545, terzo e quarto comma, del Codice di Procedura Civile. Negli altri casi il terzo aveva la possibilità di comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, utilizzando o una raccomandata o una comunicazione via posta elettronica certificata.
Oggi la dichiarazione del terzo deve essere inviata sempre tramite raccomandata o posta elettronica certificata e questo a prescindere dal tipo di credito coinvolto. Si tratta di una regola che è stata stabilita dal decreto legge n. 132/2014 e ha mantenuto validità anche dopo essere stato convertito in legge con la legge n. 162/2014.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal secondo comma, numero 4, dell’articolo 547 del Codice di Procedura Civile, la presenza del terzo in udienza è richiesta solo se la comunicazione della dichiarazione non è avvenuta.
Se il terzo rilascia una dichiarazione positiva dove afferma di possedere beni o somme appartenenti al debitore esecutato, senza vincoli o restrizioni, detta dichiarazione ha un effetto definitivo nell’accertare l’esistenza di quei beni e crediti e questo avvia la fase in cui tali beni o crediti vengono assegnati o venduti per soddisfare il credito del creditore.
E cosa accade se il terzo fornisce una dichiarazione ingannevole? In tal caso potrebbe essere chiamato a risarcire i danni causati al creditore procedente ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile.
Se il terzo non presenta la dichiarazione richiesta o se questa è soggetta a contestazione, si deve fare riferimento agli articoli 548 e 549 del Codice di Procedura Civile. Questi articoli sono stati modificati dalla legge n. 228/2012 e dal decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 83/2015.
Le modifiche introdotte dal decreto legge hanno eliminato la distinzione precedente riguardante la “non contestazione” del credito o del possesso del bene in udienza per alcuni tipi specifici di crediti.
Secondo l’articolo 548 del Codice di Procedura Civile, se il creditore dichiara in udienza di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa un’altra udienza e la notifica al terzo con un preavviso di almeno 10 giorni.
Se il terzo non compare in udienza o rifiuta di presentare la dichiarazione, il credito o il possesso del bene viene considerato non contestato solo se il creditore ha fornito elementi sufficienti per identificare il credito o i beni del debitore in possesso del terzo, e il giudice emette una decisione in conformità alle disposizioni degli articoli 552 o 553 del Codice di Procedura Civile.
Infine, nel caso in cui si verifichino contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, sarà il giudice dell’esecuzione a intervenire.
Il giudice dell’esecuzione emetterà un’ordinanza dopo aver ricevuto una richiesta da una delle parti coinvolte e dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti attraverso una procedura contraddittoria tra le parti e il terzo. Questa ordinanza avrà effetti sulla procedura in corso e sull’esecuzione basata sulla decisione di assegnazione e potrà essere impugnata secondo le modalità previste dall’articolo 617 del Codice di Procedura Civile.
Fac Simile Dichiarazione del Terzo Pignorato Ex Art. 547 CPC Word e PDF
Il fac simile dichiarazione del terzo pignorato Ex Art. 547 CPC può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.