In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile dichiarazione del terzo pignorato Word e PDF da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere una dichiarazione del terzo pignorato Ex Art. 547 CPC.
Dichiarazione del Terzo Pignorato Ex Art. 547 CPC
L’art. 547 del Codice di procedura civile disciplina il ruolo del terzo pignorato che riceve la notifica di un atto di pignoramento. Il terzo, entro i termini previsti, deve inviare una dichiarazione al creditore procedente, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, indicando se è debitore o possiede beni o somme del debitore esecutato e precisando quando dovrà eseguire il pagamento o la consegna di tali beni. Questa dichiarazione può essere resa personalmente dal terzo o tramite un procuratore speciale o difensore munito di procura speciale. Il terzo, però, non ha il ruolo di parte nel procedimento esecutivo e può presentarsi in giudizio senza l’assistenza di un difensore.
La natura giuridica della dichiarazione del terzo è stata oggetto di dibattito
-Tesi della confessione giudiziale: in passato, si riteneva che la dichiarazione fosse assimilabile a una confessione giudiziale, poiché l’atto di citazione apriva un vero e proprio processo cognitivo, con il terzo che assumeva il ruolo di parte.
-Tesi del riconoscimento del debito: questa tesi sostiene che la dichiarazione rappresenti un riconoscimento del debito, ma risulta problematica per l’individuazione del destinatario del riconoscimento.
-Tesi della dichiarazione di scienza: la tesi più accreditata oggi considera la dichiarazione come una mera dichiarazione di scienza, rilevante ai fini esecutivi, poiché permette di accertare l’esistenza del credito affermato dal creditore e di definirlo con precisione.
Il terzo, nella dichiarazione, è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari per individuare con chiarezza i beni posseduti, specificando la causa del possesso. Per quanto riguarda i crediti, deve indicare gli elementi soggettivi, oggettivi e causali. Inoltre, è obbligato a segnalare eventuali sequestri eseguiti presso di lui e cessioni notificate o accettate, ma solo quelle anteriori al pignoramento, poiché le cessioni successive non pregiudicano il creditore procedente.
Se esistono sequestri, il creditore pignorante deve coinvolgere il sequestrante nel procedimento entro i termini fissati dal giudice dell’esecuzione. Il sequestro di cui parla la norma è di tipo conservativo, che consente al sequestrante di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dall’espropriazione. Se il terzo omette di dichiarare sequestri o pignoramenti, causando danni al sequestrante o al pignorante, sarà tenuto a risarcirli ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile.
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 543 c.p.c. per l’invio della dichiarazione da parte del terzo decorre dalla notifica del pignoramento. Nonostante non sia un termine perentorio, la dichiarazione deve comunque pervenire entro l’udienza per consentire al debitore di presentare eventuali osservazioni e al creditore di fare le sue richieste. Il terzo ha inoltre la facoltà di presentarsi personalmente in udienza, anche senza aver preventivamente inviato la dichiarazione scritta, per rettificare o modificare una dichiarazione già resa, per esempio per correggere errori o segnalare nuovi crediti sopravvenuti.
Se il terzo rilascia una dichiarazione positiva dove afferma di possedere beni o somme appartenenti al debitore esecutato, senza vincoli o restrizioni, detta dichiarazione ha un effetto definitivo nell’accertare l’esistenza di quei beni e crediti e questo avvia la fase in cui tali beni o crediti vengono assegnati o venduti per soddisfare il credito del creditore.
E cosa accade se il terzo fornisce una dichiarazione ingannevole? In tal caso potrebbe essere chiamato a risarcire i danni causati al creditore procedente ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile.
Se il terzo non presenta la dichiarazione richiesta o se questa è soggetta a contestazione, si deve fare riferimento agli articoli 548 e 549 del Codice di Procedura Civile. Questi articoli sono stati modificati dalla legge n. 228/2012 e dal decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 83/2015.
Le modifiche introdotte dal decreto legge hanno eliminato la distinzione precedente riguardante la non contestazione del credito o del possesso del bene in udienza per alcuni tipi specifici di crediti.
Secondo l’articolo 548 del Codice di Procedura Civile, se il creditore dichiara in udienza di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa un’altra udienza e la notifica al terzo con un preavviso di almeno 10 giorni.
Se il terzo non compare in udienza o rifiuta di presentare la dichiarazione, il credito o il possesso del bene viene considerato non contestato solo se il creditore ha fornito elementi sufficienti per identificare il credito o i beni del debitore in possesso del terzo, e il giudice emette una decisione in conformità alle disposizioni degli articoli 552 o 553 del Codice di Procedura Civile.
Infine, nel caso in cui si verifichino contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, sarà il giudice dell’esecuzione a intervenire.
Il giudice dell’esecuzione emetterà un’ordinanza dopo aver ricevuto una richiesta da una delle parti coinvolte e dopo avere effettuato gli opportuni accertamenti attraverso una procedura contraddittoria tra le parti e il terzo. Questa ordinanza avrà effetti sulla procedura in corso e sull’esecuzione basata sulla decisione di assegnazione e potrà essere impugnata secondo le modalità previste dall’articolo 617 del Codice di Procedura Civile.
Fac Simile Dichiarazione del Terzo Pignorato Ex Art. 547 CPC Word
Il fac simile dichiarazione del terzo pignorato Ex Art. 547 CPC Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Fac Simile Dichiarazione del Terzo Pignorato Ex Art. 547 CPC PDF
In questa sezione è possibile trovare un fac simile dichiarazione del terzo pignorato Ex Art.547 CPC PDF editabile da compilare.