In questa pagina sono disponibili un fac simile di dichiarazione del terzo pignorato in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento, noto anche come dichiarazione di quantità, deve essere compilato dal soggetto che ha ricevuto il pignoramento e serve a comunicare quali somme deve al debitore esecutato o quali suoi beni detiene, precisando quando dovrebbe eseguirne il pagamento o la consegna.
Il modello Word è preferibile quando occorre eliminare sezioni non pertinenti, modificare le clausole o rendere una dichiarazione negativa. Il PDF può essere utilizzato quando la struttura predisposta corrisponde al caso concreto e non è necessario intervenire sul testo fisso. Prima della firma è necessario verificare tutte le formule relative a stipendi, pensioni, conti correnti e precedenti vincoli. I limiti di pignorabilità non sono uguali in ogni situazione e una clausola precompilata non deve essere conservata se non descrive correttamente il rapporto esistente.
Fac Simile Dichiarazione del Terzo Pignorato Word
Il file Word può essere modificato liberamente ed è quindi la scelta più adatta per adattare la dichiarazione al rapporto di lavoro, bancario, commerciale o locativo interessato. Deve essere mantenuta soltanto la sezione applicabile. Se il terzo non deve somme e non possiede beni del debitore, il testo deve essere trasformato in una dichiarazione negativa chiara e priva di formulazioni incompatibili.
Modello Dichiarazione del Terzo Pignorato PDF Editabile
Il PDF permette di compilare i campi predisposti. Poiché contiene sezioni e formulazioni riferite a situazioni differenti, deve essere utilizzato soltanto quando il testo fisso è coerente con il caso concreto. Se occorre correggere una soglia, eliminare una clausola o descrivere diversamente il rapporto, è preferibile utilizzare il modello Word.

Chi Deve Utilizzare la Dichiarazione
La dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. deve essere resa dal terzo al quale è stato notificato il pignoramento, per esempio il datore di lavoro, una banca, un ente previdenziale, un cliente o un altro soggetto che deve denaro al debitore esecutato oppure detiene beni di sua proprietà.
Il documento non deve essere confuso con l’atto di pignoramento presso terzi, che viene predisposto nell’interesse del creditore e notificato al debitore e al terzo. Il fac simile presente in questa pagina serve invece al terzo per rispondere dopo avere ricevuto quell’atto.
La dichiarazione può essere resa personalmente dal terzo oppure tramite un procuratore speciale o un difensore munito di procura speciale. Per una società o un ente deve sottoscrivere il legale rappresentante o un soggetto dotato dei poteri necessari. Quando firma un procuratore, è opportuno verificare che la procura speciale comprenda espressamente il potere di rendere la dichiarazione.
Come Compilare la Dichiarazione del Terzo
Il contenuto deve permettere di identificare senza ambiguità la procedura e il rapporto tra il terzo e il debitore esecutato. In particolare, è opportuno indicare:
- il tribunale e il numero R.G.E., se già comunicato;
- i dati del creditore procedente, del debitore esecutato e del terzo pignorato;
- la data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento;
- la qualifica e i poteri del soggetto che sottoscrive;
- se la dichiarazione è positiva, negativa o positiva soltanto in parte;
- la causa del debito o del possesso, per esempio rapporto di lavoro, conto corrente, pensione, contratto commerciale o locazione;
- l’importo delle somme dovute, la periodicità e le relative scadenze oppure la descrizione precisa dei beni posseduti e la data prevista per la consegna;
- eventuali sequestri già eseguiti e cessioni del credito notificate o accettate;
- gli estremi di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso terzo;
- eventuali cause di impignorabilità o limiti applicabili, soltanto dopo averli verificati;
- luogo, data e firma.
Non esiste un elenco nazionale di allegati sempre obbligatori. Una copia del documento di identità, la procura, la documentazione sul rapporto o altri giustificativi possono essere allegati quando richiesti nell’atto o utili a rendere verificabile la dichiarazione. È opportuno trasmettere soltanto documenti pertinenti, evitando dati personali o bancari estranei alla procedura.
Termine e Modalità di Invio
L’atto di pignoramento deve invitare il terzo a comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro dieci giorni, mediante raccomandata oppure posta elettronica certificata. Il termine si calcola dalla notificazione dell’atto e devono essere utilizzati il destinatario e i recapiti indicati nel documento ricevuto, normalmente la PEC del difensore del creditore procedente.
In caso di invio tramite PEC è opportuno allegare una dichiarazione sottoscritta e leggibile, indicare nell’oggetto le parti e gli estremi della procedura e conservare sia la ricevuta di accettazione sia quella di avvenuta consegna. Per la raccomandata è prudente utilizzare una modalità che consenta di provare la consegna e conservarne la ricevuta. Una semplice email ordinaria non coincide con i canali previsti dagli articoli 543 e 547 c.p.c.
Se il termine è già trascorso, la dichiarazione deve essere trasmessa senza ulteriore ritardo. Non è prudente attendere l’udienza confidando di poter sostituire liberamente l’invio scritto con una comparizione spontanea. Se, a causa della mancata risposta, il giudice fissa l’apposita udienza prevista dall’art. 548 c.p.c., occorre rispettare quanto indicato nell’ordinanza notificata al terzo.
Cosa Accade Dopo la Dichiarazione
La notificazione del pignoramento comporta per il terzo gli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c., nei limiti applicabili. La dichiarazione positiva non autorizza però a pagare immediatamente il creditore procedente: le somme o i beni devono essere mantenuti a disposizione della procedura fino al provvedimento del giudice o a una valida comunicazione che determini la cessazione del vincolo.
Quando il creditore dichiara in udienza di non avere ricevuto la risposta, il giudice fissa una nuova udienza e l’ordinanza deve essere notificata al terzo almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare oppure compare ma rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito o il possesso dei beni può essere considerato non contestato, purché le indicazioni del creditore ne consentano l’identificazione. Le contestazioni o le difficoltà nell’individuazione del credito vengono invece risolte dal giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, secondo l’art. 549 c.p.c.
Una dichiarazione incompleta, inesatta o non veritiera può produrre conseguenze patrimoniali rilevanti. Se dopo l’invio viene individuato un errore, è opportuno trasmettere immediatamente una rettifica sottoscritta e richiedere assistenza professionale quando la modifica incide sull’esistenza o sull’ammontare del credito dichiarato.
Limiti da Verificare Prima della Firma
Il riferimento alla trattenuta di un quinto non può essere applicato automaticamente a ogni credito. La misura dipende dalla natura delle somme, dal tipo di credito azionato, dalla presenza di pignoramenti o sequestri precedenti e dalle eventuali disposizioni speciali. Per i rapporti di lavoro può essere utile consultare anche la pagina dedicata al pignoramento dello stipendio.
Devono essere verificati separatamente anche i conti cointestati, le cessioni del quinto, i crediti alimentari, i pignoramenti promossi dall’Agente della riscossione e la presenza di più procedure. Dopo l’assegnazione non deve essere presunto un termine generale di pagamento di trenta giorni: il terzo deve rispettare le modalità e la scadenza contenute nel provvedimento effettivamente ricevuto.