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Modello Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali Word e PDF

Aggiornato il 25/09/2026

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  4. Modello Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF relativi ai requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico delle imprese installatrici disciplinate dal D.M. 37/2008. I file consentono di dichiarare titolo di studio, esperienza lavorativa e altre condizioni utilizzate ai fini del riconoscimento dell’abilitazione dell’impresa.

I file presenti nella pagina sono dichiarazioni sostitutive rese dal responsabile tecnico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il certificato previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. 37/2008 è invece rilasciato dalla competente Camera di Commercio o dall’organismo competente per l’impresa artigiana dopo il riconoscimento dei requisiti. Non può quindi essere creato autonomamente compilando il fac simile.

Dichiarazione Requisiti Tecnico Professionali Word

Il file Word permette di indicare le categorie di impianti per le quali si richiede l’abilitazione, i dati dell’impresa, il ruolo del responsabile tecnico, i titoli di studio e l’esperienza professionale maturata.

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Fac Simile Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali Word
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Dichiarazione Requisiti Tecnico Professionali PDF

Il PDF contiene lo stesso schema di dichiarazione sostitutiva da compilare con i dati del responsabile tecnico e dell’impresa. Il documento deve essere verificato rispetto alla modulistica attualmente richiesta dalla Camera di Commercio competente prima di essere utilizzato in una pratica.

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Modello Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali PDF Editabile
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Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali
Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali

Che cos’è il certificato di riconoscimento

Il riferimento principale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che disciplina le imprese che installano, trasformano, ampliano e sottopongono a manutenzione straordinaria gli impianti posti al servizio degli edifici.

L’art. 3 prevede che le imprese siano abilitate quando l’imprenditore individuale, il legale rappresentante oppure il responsabile tecnico formalmente preposto possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4. L’impresa deve dichiarare il possesso di tali requisiti nell’ambito della procedura amministrativa prevista per l’avvio dell’attività.

Dopo il riconoscimento, l’art. 3, comma 6, attribuisce all’impresa il diritto a un certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, secondo i modelli approvati con il D.M. 11 giugno 1992. Il certificato viene rilasciato dall’autorità camerale competente e non consiste quindi in un’autocertificazione liberamente compilabile dall’impresa.

Questa distinzione è importante anche perché il modello ufficiale della dichiarazione di conformità dell’impianto previsto dal D.M. 37/2008 richiama, tra la documentazione dell’impresa, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

A cosa servono i modelli Word e PDF disponibili

Il documento scaricabile in questa pagina non è il certificato che una Camera di Commercio rilascia all’impresa. Si tratta invece di una dichiarazione sostitutiva del responsabile tecnico utilizzabile come riferimento per documentare il percorso attraverso il quale sono stati maturati i requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008.

Il modello permette di indicare per quali categorie di impianti, contrassegnate dalle lettere da a) a g), si possiedono i requisiti e consente di descrivere titolo di studio ed esperienza maturata presso imprese del settore.

Nella pratica, tuttavia, la SCIA per l’attività di impiantistica deve essere presentata utilizzando la modulistica e le procedure telematiche previste dal Registro delle Imprese e dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Il fac simile può quindi essere utile per raccogliere preventivamente le informazioni, ma non sostituisce automaticamente il modello camerale richiesto per la specifica pratica.

Come si ottiene il riconoscimento dei requisiti

L’impresa che vuole iniziare un’attività di installazione disciplinata dal D.M. 37/2008 presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, al Registro delle Imprese competente, normalmente nell’ambito della Comunicazione Unica.

Nella SCIA viene indicato il responsabile tecnico e viene dichiarato il possesso dei requisiti professionali richiesti per le specifiche categorie di impianti. Devono essere allegati i documenti previsti dalla Camera di Commercio in relazione al requisito utilizzato, per esempio titoli di studio e documentazione necessaria a dimostrare i periodi di esperienza professionale.

L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, ferma restando la successiva verifica dell’amministrazione. La Camera di Commercio controlla quanto dichiarato e può chiedere integrazioni quando la documentazione non consente di accertare il requisito.

Le procedure e gli allegati possono presentare differenze operative tra le diverse Camere. È quindi opportuno verificare sempre la modulistica dell’ufficio competente. Un esempio delle verifiche attualmente richieste è disponibile nella pagina della Camera di Commercio di Cuneo dedicata ai requisiti degli impiantisti.

Quali sono i requisiti tecnico professionali

L’art. 4 del D.M. 37/2008 prevede diverse modalità alternative per acquisire i requisiti. Non è necessario possederle tutte: è sufficiente rientrare in una delle fattispecie riconosciute per la specifica attività.

Il primo caso riguarda il diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta. La normativa contempla inoltre il diploma di tecnico superiore previsto dalla lettera a-bis dell’art. 4.

Un’altra possibilità è costituita dal diploma o dalla qualifica conseguiti al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa all’attività impiantistica, seguiti da almeno due anni continuativi di inserimento presso un’impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari della lettera d) il periodo è ridotto a un anno.

Chi possiede un titolo o attestato di formazione professionale pertinente deve invece maturare, secondo la regola generale, almeno quattro anni consecutivi di inserimento presso un’impresa del settore, ridotti a due anni per gli impianti idrici e sanitari.

Il requisito può essere acquisito anche attraverso almeno tre anni di attività alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata, con qualifica di operaio installatore specializzato, escludendo dal computo il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato.

Il D.M. 37/2008 riconosce inoltre il requisito al titolare, ai soci e ai collaboratori familiari che abbiano svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate per almeno sei anni, ridotti a quattro anni per gli impianti idrici e sanitari.

Responsabile tecnico e rapporto con l’impresa

Non basta che una persona possieda un diploma o abbia maturato l’esperienza richiesta. Deve esistere anche un rapporto idoneo tra il responsabile tecnico e l’impresa.

Le Camere di Commercio verificano il cosiddetto rapporto di immedesimazione. A seconda della struttura dell’impresa, il responsabile può coincidere, per esempio, con il titolare, un socio operante, un amministratore, un collaboratore familiare o un dipendente, oltre alle ulteriori figure ammesse dalle indicazioni camerali applicabili.

Quando viene nominato un responsabile tecnico distinto dal soggetto che rappresenta l’impresa devono inoltre essere rispettate le incompatibilità previste dall’art. 3 del D.M. 37/2008. Per questa ragione non è consigliabile utilizzare un vecchio schema di dichiarazione come unica fonte per stabilire se uno specifico rapporto professionale sia compatibile con la funzione.

Impianti per i quali può essere richiesta l’abilitazione

Il D.M. 37/2008 suddivide le attività in sette categorie, dalla lettera a) alla lettera g). Vi rientrano gli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche, gli impianti elettronici e di comunicazione, gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, gli impianti idrici e sanitari, gli impianti gas, gli impianti di sollevamento e gli impianti di protezione antincendio.

L’impresa può essere abilitata per una o più categorie in funzione dei requisiti effettivamente riconosciuti. Prima di selezionare le caselle del fac simile bisogna quindi verificare che titolo di studio ed esperienza maturata siano pertinenti alle attività per le quali viene richiesto il riconoscimento.

Titoli ed esperienza conseguiti all’estero

Il file disponibile contiene anche una sezione dedicata ad attività svolte e titoli conseguiti all’estero. Quando la qualifica professionale estera richiede un formale riconoscimento in Italia, non è sufficiente dichiarare autonomamente il titolo nella SCIA: devono essere rispettate le procedure previste per il riconoscimento professionale e indicati gli estremi del relativo provvedimento quando richiesto.

Certificato, dichiarazione dei requisiti e dichiarazione di conformità

I tre documenti non devono essere confusi. La dichiarazione dei requisiti serve nella pratica con cui l’impresa dimostra di avere un responsabile tecnico qualificato. Il certificato di riconoscimento attesta l’abilitazione riconosciuta all’impresa dalla competente autorità camerale. La dichiarazione di conformità, invece, viene rilasciata dall’impresa installatrice al termine di uno specifico lavoro per attestare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte.

Per gli impianti più risalenti nei casi ammessi dall’art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008 esiste inoltre un documento diverso, la dichiarazione di rispondenza dell’impianto. Individuare correttamente quale documento serve evita di utilizzare un’autocertificazione dei requisiti al posto di un certificato camerale o di una dichiarazione relativa all’impianto.

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