In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali
A partire dal 1990, l’attività impiantistica è stata regolamentata dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la corretta realizzazione di installazioni che potrebbero compromettere l’incolumità e la salute dei cittadini, oltre a mettere a rischio l’integrità del loro patrimonio immobiliare. Con questa normativa, il legislatore ha voluto riservare l’installazione di impianti esclusivamente a imprese che possiedono i requisiti di professionalità necessari, in modo da garantire così che tali operazioni siano eseguite da operatori qualificati.
Questi principi fondamentali sono stati ulteriormente sviluppati dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, che ha sostituito la Legge n. 46/1990. Il nuovo decreto ha ampliato i campi di applicazione e ha introdotto requisiti di professionalità più rigorosi per le imprese operanti nel settore. Secondo il D.M. n. 37/2008, l’attività impiantistica comprende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di vari tipi di impianti, inclusi quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica. Questa definizione si estende anche agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Inoltre, si considerano impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in generale, includendo le componenti necessarie per la trasmissione e ricezione di segnali e dati, purché alimentati a tensioni specifiche che escludono sistemi di protezione contro le sovratensioni, i quali rientrano nell’impianto elettrico. Il decreto copre anche impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, oltre che di ventilazione e aerazione dei locali. Anche gli impianti idrici e sanitari, oltre che quelli per la distribuzione e utilizzazione dei gas, sono inclusi nella normativa. Questi ultimi comprendono le tubazioni, i serbatoi e gli accessori necessari, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori, oltre alle predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali e lo scarico dei prodotti della combustione. Gli impianti di sollevamento, come ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché gli impianti di protezione antincendio, rientrano anch’essi nell’ambito dell’attività impiantistica regolamentata. Questi ultimi includono impianti di alimentazione di idranti, sistemi di estinzione automatici e manuali, e impianti di rilevazione di gas, fumo e incendi.
Le imprese possono ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività impiantistica anche in maniera limitata, concentrandosi solo su alcune delle tipologie di impianti indicate, sempre che tale limitazione sia specificata nella dichiaratoria di abilitazione. Gli impianti soggetti a questa normativa sono quelli che servono gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, e sono collocati sia all’interno degli edifici stessi sia nelle relative pertinenze esterne, ma comunque destinate a servire strutturalmente l’edificio. La normativa distingue chiaramente tra impianti a servizio di edifici ad uso civile, come unità immobiliari destinate a uso abitativo, studi professionali o sedi di associazioni, e impianti a servizio di edifici non ad uso civile, come sedi di società, attività industriali, commerciali, agricole, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini e depositi destinati a finalità pubbliche o appartenenti allo Stato o a enti pubblici e istituzionali. Il decreto estende il proprio ambito di applicazione anche agli impianti a servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie che si svolgono all’interno degli edifici, come la produzione e installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e banchi frigoriferi. Quando un impianto è collegato a reti di distribuzione, la normativa si applica a partire dal punto di consegna della fornitura, ossia dal punto in cui il fornitore rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o l’acqua, o dal punto di immissione del combustibile nel deposito presso l’utente. Il concetto di punto di consegna comprende anche impianti alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi, sottolineando che la sola fornitura di tali depositi non richiede l’abilitazione, ma il loro collegamento all’impianto e la messa in servizio devono essere effettuati da installatori abilitati, con la documentazione richiesta dalla normativa specifica.
Per quanto riguarda i requisiti per esercitare l’attività impiantistica, essi sono suddivisi in tre categorie: generale, morale e tecnico-professionale. A livello generale, è necessario aver raggiunto la maggiore età e possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure essere uno straniero non comunitario con un regolare permesso di soggiorno valido in Italia. Dal punto di vista morale, è richiesto il godimento dei diritti civili, l’assenza di interdizioni o inabilitazioni, non essere stato dichiarato fallito o essere stato riabilitato in caso di fallimento, e non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
I requisiti tecnico-professionali sono più specifici e devono essere posseduti dal titolare individuale, dal legale rappresentante o da un responsabile preposto alla gestione tecnica. Questi possono includere un diploma di laurea in materia tecnica specifica, un diploma o qualifica con esperienza lavorativa nel settore, titoli o attestati di formazione professionale con anni di esperienza continuativa, oppure una significativa esperienza lavorativa come operaio installatore specializzato. Inoltre, è possibile acquisire i requisiti tecnico-professionali attraverso collaborazioni tecniche continuative con imprese del settore per un determinato periodo.
Il rapporto tra il responsabile tecnico e l’impresa deve essere di immedesimazione, il che significa che il responsabile deve essere il titolare, un socio lavorante, un amministratore o un dipendente dell’impresa. Non sono ammessi rapporti di collaborazione esterna, lavoro intermittente o a progetto, e il responsabile tecnico deve essere dedicato esclusivamente all’impresa, senza altre attività continuative. Le imprese con responsabile tecnico diverso dal titolare di una ditta individuale o dai soci di una società devono essere considerate non artigiane, come specificato dalla normativa.
Le imprese dotate di uffici tecnici interni, che si occupano dell’impiantistica, della realizzazione e manutenzione degli impianti aziendali, devono avere responsabili tecnici che possiedono i requisiti previsti dalla legge. Queste imprese possono installare, trasformare, ampliare e mantenere impianti solo nelle proprie strutture interne e nei limiti delle tipologie di lavori per cui il responsabile possiede i requisiti necessari.
La dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici e professionali deve avvenire tramite autocertificazione, in conformità con il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. Per le imprese che utilizzano titoli esteri abilitanti, è necessario riportare nella dichiarazione di inizio attività gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo da parte del Ministero competente.
Le imprese di installazione devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella provincia in cui hanno stabilito la propria sede legale, utilizzando la Comunicazione Unica. Le dichiarazioni fornite vengono successivamente verificate tramite controlli a campione o puntuali in caso di fondati motivi, secondo la normativa vigente.
Per le imprese artigiane, la denuncia va presentata alla Commissione provinciale per l’artigianato, mentre per le imprese non artigiane la competenza rimane presso l’Ufficio del Registro delle imprese. È importante notare che le imprese con un responsabile tecnico diverso dal titolare di una ditta individuale o dai soci di una società sono considerate non artigiane e devono rispettare le specifiche normative applicabili.
In sintesi, l’attività impiantistica è strettamente regolamentata per garantire sicurezza e professionalità, richiedendo alle imprese di possedere requisiti specifici e di rispettare procedure dettagliate per l’installazione e la manutenzione degli impianti. Questo quadro normativo assicura che le installazioni siano eseguite a regola d’arte, proteggendo così la salute e la sicurezza dei cittadini e la stabilità del patrimonio immobiliare.

Fac Simile Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali Word
Il fac simile certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali Word può essere modificato in modo da essere adattato a quelle che sono le proprie esigenze.
Modello Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico Professionali PDF Editabile
Il fac simile certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali PDF può essere scaricato e compilato inserendo i dati mancanti.