In questa pagina sono disponibili un fac simile di contratto di manutenzione caldaia in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento serve a disciplinare il rapporto tra il cliente e l’impresa incaricata della manutenzione programmata e dell’assistenza dell’impianto termico, precisando interventi compresi, periodicità, costi, durata e servizi aggiuntivi.
Fac Simile Contratto di Manutenzione Caldaia Word
La versione Word può essere modificata per aggiornare periodicità degli interventi, servizi compresi, costi, modalità di recesso, rinnovo e adempimenti previsti nella Regione in cui si trova l’impianto.
Fac Simile Contratto di Manutenzione Caldaia PDF Editabile
Il PDF editabile contiene uno schema articolato di contratto per la manutenzione programmata di un impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW e di apparecchi a gas.

Manutenzione della caldaia e controllo di efficienza energetica
Per utilizzare correttamente il contratto è necessario distinguere la manutenzione dell’impianto dal controllo di efficienza energetica, spesso chiamato impropriamente anche controllo dei fumi. Sono attività collegate, ma non hanno necessariamente la stessa periodicità.
L’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 stabilisce che le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche predisposte dall’installatore. Se queste non sono disponibili, si seguono le indicazioni del fabbricante dello specifico apparecchio e, in mancanza anche di queste, le pertinenti norme UNI e CEI.
Non esiste quindi una regola nazionale secondo cui la pulizia o manutenzione ordinaria di ogni caldaia debba necessariamente essere effettuata una volta all’anno. La frequenza concreta deve essere individuata sulla documentazione tecnica dell’impianto e nelle indicazioni scritte fornite dall’installatore o dal manutentore.
Ogni quanto va effettuato il controllo di efficienza energetica
Per i generatori a fiamma, l’Allegato A del D.P.R. 74/2013 stabilisce a livello nazionale le seguenti periodicità per il controllo di efficienza energetica:
| Alimentazione | Potenza termica utile nominale | Periodicità nazionale |
|---|---|---|
| Gas metano o GPL | Superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW | 4 anni |
| Gas metano o GPL | Uguale o superiore a 100 kW | 2 anni |
| Combustibile liquido o solido | Superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW | 2 anni |
| Combustibile liquido o solido | Uguale o superiore a 100 kW | 1 anno |
Per una normale caldaia domestica a metano o GPL con potenza inferiore a 35 kW rientrante nella fascia superiore a 10 kW, la cadenza nazionale del controllo di efficienza energetica è quindi di quattro anni, non di due.
Occorre però verificare anche la disciplina della Regione o Provincia autonoma competente, che può prevedere modalità operative, catasti, contributi, bollini e adempimenti specifici. Per questo motivo il contratto non dovrebbe contenere una periodicità standard senza prima controllare dove è installato l’impianto.
Il controllo di efficienza energetica viene inoltre effettuato nei casi previsti dall’articolo 8 del D.P.R. 74/2013, tra cui la prima messa in esercizio, la sostituzione del generatore e gli interventi che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
Libretto di impianto e rapporto di controllo
Per gli impianti ai quali si applica la disciplina deve essere utilizzato il libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello nazionale e i rapporti di controllo di efficienza energetica sono disciplinati dal D.M. 10 febbraio 2014.
Per una caldaia, il controllo di efficienza energetica viene documentato mediante il Rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1. Il decreto del 2014 ha sostituito i precedenti modelli nazionali utilizzati per questi controlli. Su DocumentiUtili.com è disponibile anche un fac simile di libretto di impianto utile per conoscere la struttura del documento, fermo restando che per gli adempimenti effettivi devono essere utilizzati i modelli e le procedure previste dalla normativa applicabile.
Cosa inserire nel contratto di manutenzione
Prima della firma è opportuno definire con precisione ciò che l’impresa è tenuta a fare e ciò che rimane escluso dal prezzo concordato. In particolare, il contratto dovrebbe indicare:
- dati dell’impresa: denominazione, sede, partita IVA e abilitazioni necessarie ai sensi del D.M. 37/2008;
- dati del cliente: generalità e recapiti del soggetto che stipula il contratto;
- impianto: indirizzo, marca e modello del generatore, matricola, combustibile e potenza;
- interventi inclusi: controlli, pulizia, regolazioni e altre operazioni comprese nella manutenzione programmata;
- periodicità: frequenza della manutenzione individuata in base alle istruzioni applicabili e scadenze dei controlli di efficienza energetica;
- documentazione: aggiornamento delle parti di competenza del libretto e rilascio dei rapporti previsti dopo gli interventi;
- assistenza: eventuali chiamate urgenti, tempi di intervento e diritto fisso di chiamata;
- servizi esclusi: riparazioni, ricambi, manutenzione straordinaria e interventi non compresi nel canone;
- corrispettivo: prezzo degli interventi, eventuali contributi territoriali, IVA e modalità di pagamento;
- durata: decorrenza, scadenza, eventuale rinnovo e termini per la disdetta;
- recesso: condizioni applicabili al cliente e all’impresa.
Quando il contratto comprende anche lavori di installazione o modifica dell’impianto, devono essere tenuti distinti gli obblighi relativi alla manutenzione da quelli connessi alla realizzazione dell’intervento. Per questi ultimi può essere rilevante la dichiarazione di conformità dell’impianto termico rilasciata dall’impresa nei casi previsti dal D.M. 37/2008.
Recesso
Quando il cliente è un consumatore e il contratto viene concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, trova applicazione, salvo eccezioni, il Codice del consumo. Il termine ordinario per esercitare il diritto di recesso è di 14 giorni. Il periodo è esteso a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del professionista presso l’abitazione del consumatore o durante determinate escursioni organizzate a fini promozionali o di vendita. Le regole aggiornate sono riepilogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Se invece il contratto viene sottoscritto nei locali dell’impresa, non esiste in via generale un diritto di ripensamento di 14 giorni soltanto perché il cliente è un consumatore. Occorre verificare le clausole contrattuali e gli altri eventuali diritti di recesso o risoluzione applicabili.
Il fac simile prevede inoltre un recesso con preavviso di 60 giorni e, in determinate circostanze, una somma pari al 40% dell’importo residuo. Si tratta di condizioni inserite nello schema contrattuale e non di importi imposti dalla legge. Prima della firma devono essere valutati durata, rinnovo automatico, preavviso e conseguenze economiche dell’uscita anticipata.
Per comunicare la cessazione di un rapporto già in essere è disponibile anche il modulo di disdetta del contratto di manutenzione caldaia.
Manutenzione della caldaia in un immobile in affitto
La responsabilità dell’impianto e la ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino sono questioni distinte. In una singola unità immobiliare occupata, l’occupante assume normalmente gli obblighi connessi all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto previsti dalla disciplina energetica, salvo i casi e le responsabilità specificamente previsti.
Questo non significa però che qualsiasi guasto, sostituzione o intervento debba essere sempre pagato dall’inquilino. Nei rapporti di locazione la ripartizione economica va valutata considerando gli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, la natura dell’intervento, la causa del guasto e le clausole del contratto. Le piccole riparazioni derivanti dall’uso sono normalmente a carico del conduttore, mentre non possono essere attribuite automaticamente a quest’ultimo tutte le riparazioni o la sostituzione del generatore.
Come scegliere il contratto prima della firma
Prima di sottoscrivere il documento conviene confrontare il contratto con le istruzioni della propria caldaia e con la disciplina regionale applicabile. Il cliente dovrebbe sapere con chiarezza quante visite sono comprese, se il controllo di efficienza energetica è incluso, chi sostiene eventuali bollini o contributi, quanto costano le chiamate extra e quali ricambi restano esclusi.
È inoltre opportuno verificare che l’impresa sia abilitata per gli interventi che deve eseguire e che al termine di ogni operazione rilasci la documentazione prevista. Un contratto di manutenzione non sostituisce gli obblighi di legge e non può trasformare automaticamente in obbligatoria una visita annuale, un determinato bollino o una specifica procedura quando questi non risultano dalla normativa e dalle disposizioni territoriali applicabili.