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Fac Simile Domanda di Ammissione al Passivo Word

Aggiornato il 20/08/2026

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  4. Fac Simile Domanda di Ammissione al Passivo Word

In questa pagina è disponibile un fac simile Word della domanda di ammissione al passivo, da utilizzare come base per chiedere l’ammissione di un credito al passivo di una procedura concorsuale.

Per le procedure aperte secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il riferimento principale è la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento. Il modello è un fac simile libero e non un modulo ufficiale obbligatorio: prima dell’invio deve essere adattato alla procedura concreta e alle indicazioni ricevute dal curatore.

Domanda di Ammissione al Passivo
Domanda di Ammissione al Passivo

Fac Simile Domanda di Ammissione al Passivo Word

Il modello di domanda di ammissione al passivo presente in questa pagina può essere scaricato e modificato inserendo i dati del creditore, gli estremi della procedura, l’importo richiesto, le ragioni del credito e gli eventuali titoli di prelazione.

Prima dell’invio è necessario verificare che il documento compilato contenga tutti gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile, comprese la PEC per le comunicazioni e le coordinate bancarie previste dall’articolo 201 del Codice della crisi.

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Fac Simile Domanda di Ammissione al Passivo
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Quando Utilizzare la Domanda di Ammissione al Passivo

La domanda, chiamata anche domanda di insinuazione al passivo, serve al creditore che vuole fare accertare il proprio credito e partecipare alle eventuali ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale. L’ammissione non garantisce il pagamento integrale: quanto effettivamente recuperabile dipende dall’attivo disponibile, dall’importo complessivo dei crediti ammessi e dall’eventuale presenza di cause di prelazione.

Privilegio, pegno e ipoteca possono attribuire al credito una posizione preferenziale secondo le regole previste dalla legge. È quindi importante indicare correttamente nella domanda l’eventuale titolo di prelazione e, quando si tratta di prelazione speciale, il bene sul quale viene esercitata.

Una semplice richiesta di pagamento o una lettera di messa in mora non sostituisce la domanda di ammissione al passivo quando è già stata aperta la procedura concorsuale.

Occorre inoltre verificare quale procedura sia effettivamente in corso. I fallimenti già pendenti al 15 luglio 2022 continuano a essere regolati, in base alla disciplina transitoria, dalle disposizioni previgenti e possono quindi seguire termini differenti. Se invece si tratta di una liquidazione controllata, la domanda è predisposta sulla base dei requisiti dell’articolo 201 ma deve essere trasmessa al liquidatore entro il termine stabilito dalla sentenza di apertura, che può essere fissato fino a un massimo di novanta giorni. In questi casi è essenziale attenersi alla comunicazione ricevuta dal curatore o dal liquidatore.

Cosa Deve Contenere la Domanda

Per la liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi, la domanda deve contenere almeno:

  • l’indicazione della procedura alla quale si intende partecipare;
  • le generalità del creditore e il relativo codice fiscale;
  • la somma che si chiede di ammettere al passivo;
  • una sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda il credito;
  • l’eventuale titolo di prelazione e, quando ha carattere speciale, la descrizione del bene sul quale viene esercitato;
  • l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura;
  • le coordinate bancarie del creditore.

Devono inoltre essere allegati i documenti che dimostrano l’esistenza e l’ammontare del credito. A seconda del caso possono essere utili contratti, fatture, ordini, documenti di consegna, estratti contabili, corrispondenza, provvedimenti giudiziari o altri documenti dai quali risulti il diritto fatto valere.

L’indicazione della procedura, del creditore, della somma richiesta e delle ragioni della domanda è particolarmente importante: l’omissione o l’assoluta incertezza degli elementi essenziali previsti dall’articolo 201 può comportare l’inammissibilità del ricorso. Se invece manca o è assolutamente incerta l’indicazione della prelazione, il credito viene considerato chirografario.

Come Inviare la Domanda al Curatore

Nella liquidazione giudiziale la domanda non deve essere ordinariamente depositata in cancelleria. Il ricorso e i documenti devono essere trasmessi all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso inviato ai creditori.

Fa eccezione l’originale del titolo di credito allegato al ricorso, che deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale. È quindi opportuno leggere attentamente l’avviso del curatore, nel quale sono indicati l’indirizzo PEC della procedura, la data dell’udienza e le istruzioni operative da seguire.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dal creditore, quindi per la sola presentazione della domanda non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Il documento deve però essere formato e sottoscritto nel rispetto delle regole sul documento informatico richiamate dall’articolo 201 del Codice della crisi. La firma digitale non deve essere considerata automaticamente l’unica modalità possibile in ogni situazione: è necessario utilizzare una modalità di sottoscrizione valida e rispettare le eventuali istruzioni contenute nell’avviso del curatore.

Termine per Presentare la Domanda

Nella liquidazione giudiziale la domanda è tempestiva se viene trasmessa al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. La data dell’udienza e il termine utile sono normalmente indicati nell’avviso inviato dal curatore.

Una domanda trasmessa oltre tale scadenza, ma non oltre sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, è considerata tardiva. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale può estendere quest’ultimo termine fino a dodici mesi.

Dopo la scadenza di tale periodo, e comunque prima che siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, la domanda può essere ammessa soltanto se il creditore prova che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile e trasmette l’istanza entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che gli aveva impedito di presentarla tempestivamente.

Cosa Succede Dopo la Presentazione

Il curatore esamina le domande ricevute e predispone il progetto di stato passivo. Il giudice delegato decide poi sulle singole richieste e rende esecutivo lo stato passivo. Il curatore comunica l’esito ai soggetti che hanno presentato domanda.

Se il credito viene escluso, ammesso solo in parte o riconosciuto con una prelazione diversa da quella richiesta, il creditore può valutare l’opposizione prevista dal Codice della crisi. Il relativo ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito. Considerata la natura giudiziale dell’impugnazione e le conseguenze della scadenza del termine, in questa fase è opportuno rivolgersi a un professionista.

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