In questa pagina proponiamo un fac simile di invito alla negoziazione assistita in formato Word e PDF da compilare e utilizzare come base per l’avvio della procedura prevista dal D.L. 132/2014.
Il documento disponibile è un fac simile libero e non un modulo amministrativo obbligatorio. L’invito, però, è un atto con specifici requisiti di legge: deve essere formulato tramite un avvocato e la firma della parte deve essere autenticata dal legale. Il modello va quindi adattato al caso concreto con l’assistenza dell’avvocato incaricato.
Fac Simile Invito alla Negoziazione Assistita Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, l’oggetto preciso della controversia e gli altri elementi richiesti dalla normativa.
Fac Simile Invito alla Negoziazione Assistita PDF
Di seguito è disponibile anche il fac simile di invito alla negoziazione assistita in formato PDF editabile.
Quando è Obbligatoria la Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie nella quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per cercare una soluzione amichevole con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
L’articolo 3 del D.L. 132/2014 prevede, in particolare, che il previo esperimento della procedura costituisca condizione di procedibilità quando si intende proporre in giudizio:
- un’azione relativa al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non superiore a 50.000 euro, fuori dai casi per i quali trova applicazione la mediazione obbligatoria.
La disciplina contiene però diverse eccezioni. In particolare, la negoziazione assistita obbligatoria prevista per le domande di pagamento non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Sono inoltre esclusi, tra gli altri, i procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c., i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio e l’azione civile esercitata nel processo penale.
Rimangono inoltre ferme le disposizioni che prevedono speciali procedure obbligatorie di conciliazione o mediazione. Il testo della disciplina, con le modifiche introdotte dalla riforma del processo civile, può essere verificato nella Gazzetta Ufficiale.

Cosa Deve Contenere l’Invito
L’invito alla stipula della convenzione non è una semplice lettera informale. Ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 132/2014 deve contenere almeno:
- i dati della parte che formula l’invito e della controparte;
- l’indicazione sufficientemente precisa dell’oggetto della controversia;
- l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
- l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e degli effetti previsti dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
- la sottoscrizione della parte, la cui autenticità viene certificata dall’avvocato che formula l’invito.
È quindi importante che il testo sia predisposto o comunque verificato dall’avvocato prima dell’invio. Un errore nella formulazione dell’invito può assumere particolare rilevanza quando la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Come Inviare l’Invito e Termine di 30 Giorni
L’invito deve essere comunicato alla controparte in modo da poterne dimostrare la ricezione. Nella pratica vengono normalmente utilizzate modalità tracciabili, come la PEC quando disponibile o la raccomandata con avviso di ricevimento. È opportuno che modalità e destinatario siano individuati dall’avvocato in relazione al caso concreto.
Quando la negoziazione è obbligatoria, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se la controparte rifiuta l’invito oppure se non aderisce entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di rifiuto espresso non è quindi necessario attendere inutilmente la scadenza dei trenta giorni prima di valutare il successivo passaggio giudiziale.
Se invece la controparte aderisce, si passa alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. In base alla disciplina vigente, ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato. La convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e stabilire un periodo per lo svolgimento della procedura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni per accordo delle parti.
Fac Simile e Modelli del Consiglio Nazionale Forense
Il file disponibile in questa pagina è un modello liberamente modificabile. Il Consiglio Nazionale Forense mette a disposizione documentazione e modulistica sulla negoziazione assistita, compresi modelli relativi alla convenzione previsti dalla disciplina vigente.
La convenzione non deve essere confusa con l’invito: l’invito è l’atto iniziale con cui una parte propone all’altra di accedere alla procedura; la convenzione viene invece stipulata successivamente quando la controparte aderisce e stabilisce le regole entro cui si svolgerà la negoziazione.
Effetti su Prescrizione e Decadenza
La comunicazione dell’invito produce effetti rilevanti anche sui termini. Ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 132/2014, dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione, oppure dalla sottoscrizione della convenzione, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data viene inoltre impedita, per una sola volta, la decadenza. Se l’invito viene rifiutato, non viene accettato entro il termine previsto oppure la procedura termina senza accordo, occorre prestare particolare attenzione alla ripresa del termine di decadenza e valutare tempestivamente con il proprio avvocato l’eventuale azione giudiziaria.
Cosa Succede se si Raggiunge un Accordo
Se la negoziazione ha esito positivo, l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Se invece le parti vogliono semplicemente formulare una proposta per chiudere bonariamente una controversia senza trovarsi necessariamente nell’ambito della negoziazione assistita, può essere utile valutare un fac simile di proposta transattiva. Per una richiesta formale di pagamento o di adempimento può invece essere appropriata, a seconda del caso, una lettera di messa in mora.
Patrocinio a Spese dello Stato
La normativa prevede il patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge. La disciplina è stata modificata dalla riforma Cartabia e ulteriormente corretta dal D.Lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025.
In particolare, nei casi di negoziazione assistita obbligatoria previsti dall’articolo 3, l’ammissione è regolata dagli articoli 11-bis e seguenti del D.L. 132/2014 e richiede il possesso dei requisiti economici e degli altri presupposti previsti. Per verificare l’applicabilità al proprio caso è quindi opportuno rivolgersi all’avvocato o al Consiglio dell’Ordine competente.