• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Documenti Utili

Modelli - Fac Simile e Documenti da Stampare

  • Casa
  • Lavoro
  • Imprese
  • Cittadini e PA
  • Fisco e banche
  • Consumatori
  • Tutela
  • Rapporti privati
  • Tipi di documento
  • Show Search
Hide Search

Fac Simile Dichiarazione Conformità Caldaia Word e PDF

Aggiornato il 29/09/2026

  1. Home
  2. Casa e immobili
  3. Edilizia e impianti
  4. Fac Simile Dichiarazione Conformità Caldaia Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF della dichiarazione di conformità comunemente cercata come dichiarazione di conformità della caldaia. Il documento previsto dalla legge è, più precisamente, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, o DiCo, disciplinata dall’articolo 7 del D.M. 37/2008.

Fac Simile Dichiarazione di Conformità Caldaia Word

Il modello Word permette di consultare e predisporre i dati dell’impresa, del committente, dell’immobile e dell’impianto. Non sostituisce però la dichiarazione che deve essere predisposta e sottoscritta dall’impresa abilitata secondo il modello ministeriale.

Icona
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Caldaia Word
1 file(s)

Fac Simile Dichiarazione di Conformità Caldaia PDF Editabile

Il PDF disponibile riproduce uno schema generale di dichiarazione di conformità per impianto gas. Può essere utilizzato come esempio, ma non deve essere considerato un modulo ufficiale completo da compilare autonomamente per certificare l’installazione di una caldaia.

Icona
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Caldaia PDF Editabile
1 file(s)
Dichiarazione di Conformità Caldaia
Dichiarazione di Conformità Caldaia

Qual è il modello corretto per la conformità della caldaia

Il D.M. 37/2008 non prevede una dichiarazione ministeriale separata denominata specificamente “conformità caldaia”. Per gli interventi sugli impianti posti al servizio degli edifici si utilizza la Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte prevista dall’Allegato I.

Il contenuto degli Allegati I e II originari del D.M. 37/2008 è stato integralmente sostituito dal D.M. 19 maggio 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per l’adempimento effettivo l’impresa deve quindi fare riferimento a tale modello, compilato in relazione ai lavori realmente eseguiti.

Una caldaia può coinvolgere più parti dell’impianto. Il D.M. 37/2008 comprende tra gli impianti termici quelli di riscaldamento e climatizzazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione e aerazione dei locali. Per una caldaia alimentata a gas può essere interessato anche l’impianto di distribuzione e utilizzazione del gas. L’impresa deve possedere le abilitazioni pertinenti alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Per un modello dedicato più in generale al riscaldamento è disponibile anche la pagina relativa alla dichiarazione di conformità dell’impianto termico.

Chi deve compilare e firmare la dichiarazione

La DiCo viene rilasciata dall’impresa installatrice abilitata al termine dei lavori, dopo avere eseguito le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle necessarie ad accertare la funzionalità dell’impianto. Il proprietario o il committente può fornire i propri dati e conservare il documento, ma non può sostituirsi all’impresa nella certificazione tecnica.

Il modello ministeriale richiede l’identificazione dell’impresa, la relativa iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, la descrizione dell’impianto, il committente, l’ubicazione dei lavori, la destinazione dell’edificio e le informazioni relative al progetto, alle norme tecniche applicate, ai materiali e alle verifiche effettuate.

Nel documento deve essere indicata anche la natura dell’intervento, per esempio nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, in modo che la dichiarazione descriva esattamente il lavoro per il quale l’impresa assume la responsabilità.

Dichiarazione di conformità in caso di sostituzione della caldaia

La DiCo non riguarda soltanto la costruzione di un impianto completamente nuovo. Anche la sostituzione di un generatore di calore può richiedere il rilascio della dichiarazione relativa ai lavori eseguiti.

Il Ministero, nei chiarimenti raccolti nel Massimario sul D.M. 37/2008, ha espressamente affrontato il caso della sostituzione di un generatore di calore, precisando la necessità del rilascio della certificazione di conformità e del relativo deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.

In caso di intervento parziale, l’articolo 7 del D.M. 37/2008 stabilisce inoltre che la dichiarazione si riferisca alla parte dell’impianto interessata dai lavori, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell’impianto nel suo complesso. Deve essere indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.

Quali allegati devono accompagnare la DiCo

La sola pagina principale della dichiarazione non è sufficiente. Gli allegati previsti formano parte della documentazione di conformità e devono essere predisposti in funzione dello specifico intervento. Il modello ministeriale contempla, quando applicabili:

  • il progetto previsto dagli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008;
  • la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
  • lo schema dell’impianto realizzato;
  • il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali esistenti;
  • la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
  • l’eventuale attestazione prevista per impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati.

Non tutti gli allegati assumono la stessa forma in ogni intervento. Per esempio, quando ricorrono i casi individuati dall’articolo 5, comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica. Negli altri casi previsti dal decreto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico, l’elaborato tecnico deve comprendere almeno lo schema dell’impianto da realizzare secondo quanto previsto dall’articolo 7.

Dove deve essere consegnata o depositata

Una copia della dichiarazione completa viene rilasciata al committente, che deve conservarla con la documentazione dell’impianto.

L’articolo 11 del D.M. 37/2008 prevede inoltre che, per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici per i quali sia già stata rilasciata l’agibilità, l’impresa installatrice depositi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, insieme al progetto redatto ai sensi dell’articolo 5 oppure al certificato di collaudo quando previsto dalle norme vigenti.

Le modalità operative possono variare da Comune a Comune e il deposito può essere gestito attraverso servizi telematici locali. Non esiste quindi un unico indirizzo PEC o portale nazionale al quale il proprietario debba inviare la dichiarazione in ogni situazione. Lo Sportello Unico provvede poi agli adempimenti previsti nei confronti della Camera di commercio.

DiCo, libretto della caldaia e rapporto di efficienza energetica

La dichiarazione di conformità non deve essere confusa con il libretto di impianto o con il rapporto di controllo di efficienza energetica. Sono documenti con funzioni differenti.

La DiCo riguarda la corretta esecuzione dei lavori sull’impianto. Il libretto di impianto accompagna invece l’impianto termico durante la sua vita e contiene i dati tecnici, le sostituzioni dei generatori, le manutenzioni e le altre informazioni previste dalla disciplina energetica. I rapporti di controllo vengono compilati nei casi e con la periodicità stabiliti dalle norme nazionali e dalle disposizioni territoriali applicabili.

In occasione dell’installazione o della sostituzione di una caldaia occorre quindi verificare anche l’aggiornamento del libretto e gli eventuali adempimenti presso il catasto regionale o provinciale degli impianti termici. Questi documenti non sostituiscono la DiCo prevista dal D.M. 37/2008.

Cosa fare se manca la dichiarazione di conformità

Se la dichiarazione relativa a un vecchio impianto non è stata prodotta o non è più reperibile, non è sempre possibile sostituirla con una dichiarazione compilata successivamente.

L’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza, o DiRi, esclusivamente per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008, e nel rispetto dei requisiti richiesti al soggetto che effettua gli accertamenti e sottoscrive la dichiarazione.

La DiRi non è quindi un sistema utilizzabile per sanare automaticamente la mancata emissione di una DiCo relativa a una caldaia installata o sostituita dopo tale data.

Dichiarazione dell’installatore e dichiarazione UE della caldaia

La DiCo dell’impianto deve infine essere distinta dalla documentazione di conformità del prodotto fornita dal fabbricante. Per una caldaia a gas il produttore assolve gli obblighi europei relativi all’apparecchio, compresa la dichiarazione UE di conformità prevista dalla normativa applicabile e la marcatura CE.

La documentazione del fabbricante riguarda il prodotto immesso sul mercato. La dichiarazione rilasciata dall’impresa installatrice riguarda invece il modo in cui l’apparecchio è stato installato e collegato all’impianto dell’edificio. Una documentazione non sostituisce l’altra.

Articoli simili

  1. Modulo Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico Word e PDF Editabile
  2. Fac Simile Dichiarazione di Conformità Impianto Fotovoltaico Word e PDF
  3. Modulo Dichiarazione Di Conformità Impianto Idraulico Word e PDF Editabile
  4. Fac Simile Preventivo Sostituzione Caldaia Word e PDF

Filed Under: Edilizia e impianti

Primary Sidebar

Cerca

Esplora per argomento

  • Casa e immobili
  • Lavoro
  • Imprese e professionisti
  • Cittadini e Pubblica Amministrazione
  • Fisco, banche e assicurazioni
  • Consumatori e servizi
  • Tutela e controversie
  • Rapporti tra privati
  • Quotidianità

Trova il modello giusto

Consulta i documenti in base alla loro funzione, come contratti, lettere, deleghe, dichiarazioni, verbali, reclami e ricevute.

Esplora tutti i tipi di documento

  • Tipi di documento
  • Quotidianità
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie Policy