In questa pagina sono disponibili un modello di dichiarazione dei requisiti acustici passivi in formato Word e un fac simile PDF. Il documento è predisposto come dichiarazione tecnica relativa al rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per l’edificio interessato.
Si tratta di un fac simile generale e non di un modulo ufficiale valido indistintamente presso tutti i Comuni. La documentazione richiesta, i soggetti che devono sottoscriverla, gli eventuali collaudi in opera e le modalità di presentazione dipendono anche dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali. Se l’amministrazione competente mette a disposizione una propria modulistica, deve essere utilizzato il modello previsto per quella pratica.
Fac Simile Dichiarazione Requisiti Acustici Passivi Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del tecnico, gli estremi della pratica edilizia, l’identificazione catastale dell’immobile e la categoria dell’edificio interessato.
Fac Simile Dichiarazione Requisiti Acustici Passivi PDF Editabile
In questa sezione è disponibile il fac simile in formato PDF da compilare con i dati relativi all’immobile e all’intervento.

A cosa serve la dichiarazione
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge 447/1995, stabilisce i valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici interni. La normativa riguarda quindi le prestazioni acustiche che devono essere assicurate dall’edificio, non introduce però un unico modello nazionale di dichiarazione da utilizzare per tutte le pratiche edilizie.
La dichiarazione scaricabile può essere utilizzata come base per documentare il rispetto dei requisiti quando la procedura applicabile consente una dichiarazione di questo tipo. Prima della compilazione è necessario verificare le disposizioni della Regione e del Comune in cui si trova l’immobile, perché possono essere richieste una valutazione previsionale, una relazione conclusiva, una dichiarazione sostitutiva, prove strumentali oppure una modulistica predisposta dall’amministrazione.
È importante anche distinguere la fase progettuale da quella conclusiva. La valutazione previsionale serve a verificare, prima o durante la realizzazione dell’intervento, che le soluzioni progettate siano idonee a raggiungere le prestazioni richieste. La dichiarazione o relazione conclusiva attesta invece, secondo le modalità stabilite dalla procedura locale, la situazione dell’opera realizzata.
Quali requisiti acustici vengono verificati
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue gli edifici in categorie in base alla destinazione d’uso e stabilisce valori limite differenti. Rientrano nella classificazione gli edifici destinati a residenza, uffici, alberghi e strutture assimilabili, ospedali e case di cura, scuole, attività ricreative o di culto e attività commerciali.
Le verifiche riguardano, a seconda del caso:
- l’isolamento acustico tra distinte unità immobiliari;
- l’isolamento acustico della facciata rispetto ai rumori esterni;
- il rumore da calpestio trasmesso attraverso i solai;
- il rumore prodotto dagli impianti a funzionamento discontinuo, come ascensori e scarichi;
- il rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo, come alcuni impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Le attività produttive industriali in quanto tali non costituiscono una delle categorie indicate nella tabella A del D.P.C.M. Tuttavia, all’interno di complessi produttivi possono essere presenti locali con destinazioni differenti e restano applicabili le altre norme relative al rumore e alla tutela degli ambienti di lavoro. L’esclusione non deve quindi essere interpretata come assenza di qualsiasi obbligo in materia acustica.
Nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambi di destinazione
Il D.P.C.M. è entrato in vigore il 20 febbraio 1998 e costituisce tuttora il riferimento nazionale per i valori dei requisiti acustici passivi. La sua applicazione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve però essere valutata in relazione al tipo di opere eseguite e alle disposizioni regionali e comunali.
Non è quindi corretto presumere che qualsiasi manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o CILA richieda automaticamente la stessa dichiarazione. Alcune amministrazioni prescrivono la verifica soltanto per determinate categorie di intervento o limitatamente ai componenti e agli impianti interessati dai lavori.
Lo stesso vale per i cambi di destinazione d’uso: quando il nuovo utilizzo dell’immobile determina l’applicazione di requisiti acustici differenti, può essere necessaria una specifica verifica, ma documenti e procedura devono essere individuati sulla base delle regole applicabili nel Comune competente.
La dichiarazione serve sempre per l’agibilità?
Non esiste una disposizione nazionale che renda questo specifico fac simile un allegato obbligatorio alla segnalazione certificata di agibilità in ogni Comune italiano. Le amministrazioni possono disciplinare la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti acustici nell’ambito delle rispettive competenze e della normativa regionale.
In alcuni Comuni è richiesta una relazione conclusiva insieme alla documentazione per l’agibilità. In altri casi possono essere previste procedure differenti, dichiarazioni congiunte di più professionisti o controlli soltanto per determinate tipologie di intervento.
Prima di utilizzare il modello è quindi opportuno controllare lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune e verificare se esiste un modulo ufficiale aggiornato. Il fac simile disponibile in questa pagina non deve sostituire la modulistica espressamente prescritta dall’amministrazione.
Serve sempre il collaudo acustico in opera?
Il collaudo strumentale in opera consente di verificare le prestazioni effettivamente raggiunte dall’edificio una volta completate le opere. Non è però corretto affermare che un collaudo completo sia obbligatorio, con le stesse modalità, per ogni dichiarazione presentata in Italia.
L’obbligo di effettuare misure in opera e il numero delle verifiche possono derivare dalla normativa regionale, dal regolamento comunale, dalle caratteristiche dell’intervento, dalle prescrizioni contenute nel titolo edilizio o da una richiesta dell’amministrazione. In alcune procedure la relazione conclusiva può essere predisposta anche sulla base delle verifiche progettuali e della conformità delle opere realizzate, mentre il collaudo viene richiesto per specifici parametri o situazioni.
Quando vengono effettuate misurazioni acustiche che rientrano nelle attività riservate al Tecnico Competente in Acustica, occorre rivolgersi a un professionista abilitato. L’iscrizione può essere verificata nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito ai sensi del D.Lgs. 42/2017.
Come compilare il modello
Il fac simile richiede innanzitutto l’identificazione del tecnico dichiarante e dell’immobile. È opportuno riportare correttamente i dati anagrafici e professionali, gli estremi della pratica edilizia e i riferimenti catastali, verificandoli sulla documentazione ufficiale.
Deve poi essere individuata la categoria prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 corrispondente alla destinazione d’uso dell’edificio. La dichiarazione deve riferirsi esclusivamente alle verifiche effettivamente svolte e agli elementi interessati dalla pratica.
Non devono essere dichiarati collaudi, misurazioni o verifiche che non sono stati realmente effettuati. Se la procedura comunale richiede la sottoscrizione congiunta del tecnico competente in acustica, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore o di altri soggetti, il modello deve essere sostituito o adattato alle prescrizioni ufficiali.
Documenti da allegare
Gli allegati non sono identici in tutte le procedure. Possono essere richiesti, a seconda del caso, la valutazione previsionale, la relazione conclusiva, i rapporti delle prove acustiche in opera, gli elaborati di progetto, le schede tecniche dei componenti utilizzati e la documentazione prevista per le dichiarazioni sostitutive.
Anche l’obbligo di allegare una copia del documento di identità dipende dalla modalità con cui viene resa e sottoscritta la dichiarazione. Nelle procedure telematiche con firma digitale e nella modulistica predisposta dall’amministrazione possono essere previste modalità diverse. Per questo motivo è necessario seguire le istruzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia competente invece di considerare gli allegati indicati nel fac simile come universalmente obbligatori.
Quando il fac simile non è sufficiente
Il modello non è sufficiente quando il Comune mette a disposizione una dichiarazione o una relazione conclusiva ufficiale, quando è richiesta una valutazione previsionale completa oppure quando l’amministrazione prescrive un collaudo acustico con specifiche modalità.
Inoltre, il documento non sostituisce la relazione tecnica e i calcoli necessari per progettare correttamente le prestazioni acustiche dell’edificio. Per interventi soggetti a verifica è opportuno individuare la procedura prima dell’inizio dei lavori, in modo che materiali, stratigrafie, giunti, impianti e dettagli costruttivi siano progettati e realizzati tenendo conto dei valori che dovranno essere rispettati a opere ultimate.