In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di segnalazione di presunto abuso edilizio in formato Word e PDF. Il modello è indirizzato al responsabile del competente ufficio tecnico comunale e può essere utilizzato per segnalare lavori in corso o già eseguiti dei quali si sospetta l’assenza del necessario titolo edilizio o la difformità rispetto a quanto autorizzato.
Si tratta di un fac simile libero e non di un modulo nazionale ufficiale. Nel linguaggio comune la segnalazione viene spesso chiamata “denuncia di abuso edilizio”, ma i file disponibili in questa pagina sono predisposti come esposto o segnalazione amministrativa al Comune e non come denuncia penale ai sensi dell’articolo 333 del Codice di procedura penale. Prima dell’invio è opportuno verificare se il Comune competente mette a disposizione un proprio modulo o un servizio telematico specifico.
Fac Simile Segnalazione Abuso Edilizio Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del segnalante, l’ubicazione dell’immobile, la descrizione dei lavori e le altre informazioni disponibili sul presunto abuso.
Fac Simile Segnalazione Abuso Edilizio PDF Editabile
In questa sezione è disponibile il fac simile in formato PDF da scaricare e compilare con le informazioni relative al caso concreto.

A Cosa Serve la Segnalazione di Abuso Edilizio
La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è attribuita dall’articolo 27 del D.P.R. 380/2001 al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale. Il cittadino può quindi segnalare opere che ritiene irregolari affinché l’amministrazione effettui gli accertamenti di propria competenza.
La segnalazione può riguardare, per esempio, lavori apparentemente eseguiti senza il necessario titolo, opere realizzate in modo difforme da quanto autorizzato oppure interventi che potrebbero violare prescrizioni urbanistiche o vincoli. È preferibile parlare sempre di presunto abuso, descrivendo fatti e opere osservate senza affermare come certa un’irregolarità che deve ancora essere verificata dall’amministrazione.
Non ogni irregolarità edilizia costituisce automaticamente un reato. Il Testo Unico dell’Edilizia prevede conseguenze diverse a seconda della natura dell’intervento e della violazione, comprese sanzioni amministrative e, nei casi previsti dall’articolo 44 del D.P.R. 380/2001, sanzioni penali. Spetta agli uffici competenti qualificare correttamente i fatti accertati.
Come Compilare il Modulo
Per consentire al Comune di individuare l’immobile e verificare i fatti, la segnalazione dovrebbe essere il più possibile precisa. Nel modello è opportuno indicare:
- nome, cognome, residenza e recapiti del segnalante;
- indirizzo esatto dell’immobile interessato e, se conosciuti, eventuali dati catastali;
- descrizione concreta delle opere che si ritengono irregolari;
- indicazione se i lavori sono ancora in corso oppure risultano già ultimati;
- periodo nel quale i lavori sono stati eseguiti, quando conosciuto;
- nome del proprietario e dell’impresa esecutrice, se noti;
- eventuale documentazione utile, come fotografie, planimetrie o altri elementi che permettano di individuare le opere;
- data e firma.
Non è necessario conoscere il numero del permesso di costruire, della SCIA o della CILA né dimostrare personalmente l’assenza del titolo. È sufficiente descrivere gli elementi che fanno sorgere il dubbio e chiedere all’amministrazione di effettuare le verifiche. Non tutto ciò che appare modificato o di recente costruzione è necessariamente abusivo, perché il titolo richiesto dipende dalla tipologia dell’intervento e alcune opere possono rientrare nell’edilizia libera.
A Chi Inviare la Segnalazione
Il fac simile può essere indirizzato al Comune nel cui territorio si trova l’immobile, seguendo le indicazioni pubblicate dall’ente per la vigilanza edilizia. A seconda dell’organizzazione comunale, il servizio competente può essere individuato nell’ufficio tecnico, nello Sportello Unico per l’Edilizia, nell’ufficio vigilanza edilizia o nella Polizia Locale.
Molti Comuni dispongono di un proprio modulo e stabiliscono specifiche modalità di presentazione, per esempio tramite protocollo, PEC o servizio online. Quando esiste una procedura locale dedicata è opportuno seguirla. In caso di consegna al protocollo è utile conservare la ricevuta con il numero assegnato; per una trasmissione telematica occorre conservare la documentazione che prova l’invio e la ricezione.
Se invece si vuole presentare una vera e propria denuncia penale relativa a fatti che si ritengono costituire reato, il presente fac simile non sostituisce la denuncia prevista dall’articolo 333 del Codice di procedura penale, che segue modalità proprie e può essere presentata al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Segnalazione Anonima e Dati del Segnalante
Il modello disponibile in questa pagina prevede l’indicazione delle generalità e la firma del segnalante ed è quindi predisposto per una segnalazione nominativa. Non è corretto presumere che ogni Comune accetti segnalazioni anonime: le modalità possono variare in base all’ente e alcune amministrazioni richiedono espressamente identificazione e sottoscrizione.
La disciplina è ancora più netta per la denuncia penale. L’articolo 333 del Codice di procedura penale prevede che la denuncia scritta del privato sia sottoscritta e stabilisce che delle denunce anonime non possa essere fatto uso, salvo quanto previsto dall’articolo 240 dello stesso codice.
Non esiste inoltre una garanzia generale secondo cui l’identità di chi presenta un esposto amministrativo debba rimanere sempre segreta nei confronti del soggetto interessato dagli accertamenti. L’accessibilità dell’esposto e degli altri documenti deve essere valutata dall’amministrazione secondo le norme sull’accesso e sulla protezione dei dati personali. Per questo motivo chi presenta la segnalazione non dovrebbe fare affidamento su un anonimato o una riservatezza assoluti.
Accesso agli Atti per Verificare i Titoli Edilizi
Prima o dopo la segnalazione può essere utile chiedere di consultare i documenti relativi all’immobile. L’accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. Può essere, per esempio, lo strumento pertinente per un proprietario confinante che abbia una posizione giuridica collegata all’intervento edilizio.
L’accesso documentale non deve essere confuso con l’accesso civico generalizzato, o FOIA, che non richiede la dimostrazione di un interesse personale ma è soggetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 33/2013. Per comprendere le differenze tra le varie procedure è possibile consultare la guida alle diverse forme di accesso agli atti amministrativi e verificare quale sia quella adatta alla propria situazione.
Cosa Succede Dopo la Segnalazione
La presentazione dell’esposto non determina automaticamente l’accertamento di un abuso e un ordine di demolizione. L’amministrazione deve verificare la situazione concreta, confrontare le opere con la disciplina applicabile e con gli eventuali titoli edilizi e adottare, quando ne ricorrono i presupposti, i provvedimenti previsti dal D.P.R. 380/2001.
Non esiste nel Testo Unico dell’Edilizia un termine generale di trenta giorni decorrente da qualsiasi segnalazione presentata da un cittadino entro il quale il Comune debba necessariamente comunicare l’esito. Il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 27, comma 4, riguarda specificamente la verifica della regolarità delle opere da parte dell’ufficio comunale a seguito della comunicazione effettuata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nei casi indicati dalla norma. Se viene ordinata l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dello stesso articolo 27, i provvedimenti definitivi devono essere adottati e notificati entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione. L’esito degli accertamenti può quindi essere diverso a seconda del caso: l’opera può risultare regolare, può emergere una violazione soggetta a sanzioni o ripristino oppure possono ricorrere i presupposti per le procedure di regolarizzazione previste dalla normativa edilizia. La possibilità di sanatoria non può essere valutata in astratto, perché il D.P.R. 380/2001 distingue diverse ipotesi, comprese quelle disciplinate dagli articoli 36 e 36-bis.