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Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word e PDF

Aggiornato il 24/08/2026

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  4. Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word e PDF

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di atto di pignoramento presso terzi in formato Word e PDF. Il documento riguarda l’espropriazione di crediti che il debitore vanta verso un terzo, oppure di cose del debitore che si trovano in possesso di un terzo, secondo gli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

Si tratta di un fac simile e non di un modulo ufficiale. Il pignoramento presso terzi è un atto del processo esecutivo e il modello deve essere verificato e adattato al titolo esecutivo, al precetto, al credito, al terzo coinvolto e alla disciplina vigente prima della notificazione.

Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word

Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del creditore, del debitore e del terzo, gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, il credito per cui si procede e gli altri elementi richiesti dalla normativa.

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Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word
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Modello Atto di Pignoramento Presso Terzi PDF

Il PDF disponibile costituisce un fac simile da adattare al caso concreto.

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Modello Atto di Pignoramento Presso Terzi PDF
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Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word e PDF
Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word e PDF

Quando si Utilizza il Pignoramento Presso Terzi

Il pignoramento presso terzi può riguardare sia crediti del debitore verso altri soggetti sia beni del debitore che si trovano materialmente presso un terzo. Esempi frequenti sono le somme depositate su un conto bancario, lo stipendio dovuto dal datore di lavoro, una pensione nei limiti consentiti dalla legge o un credito commerciale che un cliente deve versare al debitore.

Il terzo non viene semplicemente obbligato, con la sola ricezione dell’atto, a pagare direttamente il creditore procedente. Dal momento della notificazione assume gli obblighi previsti dalla legge sulle somme o sui beni sottoposti al vincolo e deve rendere la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c. L’attribuzione delle somme al creditore avviene poi attraverso la procedura esecutiva e, quando ne ricorrono i presupposti, con il provvedimento di assegnazione del giudice.

Il pignoramento deve essere preceduto da un titolo esecutivo utilizzabile e, salvo i casi previsti dalla legge, dalla notificazione dell’atto di precetto. Il fac simile presente in questa pagina non sostituisce quindi gli atti che devono precedere l’esecuzione.

Cosa Deve Contenere l’Atto

L’articolo 543 c.p.c., nel testo vigente, stabilisce specifici requisiti per il pignoramento presso terzi. Oltre all’ingiunzione prevista dall’articolo 492 c.p.c., devono essere indicati gli elementi necessari per identificare l’esecuzione e consentire al debitore e al terzo di comprendere gli effetti della notificazione.

In particolare, devono essere verificati:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede;
  • gli estremi del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza prevista dalla norma e l’indirizzo PEC del creditore procedente;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c. entro dieci giorni, tramite raccomandata o PEC;
  • l’avvertimento sulle conseguenze della mancata dichiarazione del terzo;
  • gli avvertimenti al debitore previsti dall’articolo 492 c.p.c., compresi quelli relativi alla conversione del pignoramento e ai limiti temporali dell’opposizione all’esecuzione.

Non è invece più corretto indicare il numero di fax del difensore come requisito dell’atto. Inoltre, dopo le modifiche entrate in vigore il 26 novembre 2024, il numero 3 dell’articolo 543 non prevede più l’elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente, ma richiede la dichiarazione di residenza e l’indicazione della PEC del creditore procedente.

Il testo vigente dell’articolo 543 può essere verificato nella banca dati normativa ufficiale del Dipartimento delle Finanze.

Tribunale Competente e Notificazione

La competenza territoriale non deve essere scelta liberamente. Per l’espropriazione forzata di crediti, fuori dai casi particolari previsti dalla legge, l’articolo 26-bis c.p.c. individua il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Sono previste regole specifiche quando il debitore è una Pubblica Amministrazione.

Il pignoramento viene eseguito mediante notificazione dell’atto al terzo e al debitore secondo le forme previste dal Codice di procedura civile. Nell’indicare l’udienza di comparizione deve essere rispettato il termine previsto dall’articolo 501 c.p.c.

Non si tratta quindi di una semplice comunicazione che il creditore può completare inviando autonomamente il fac simile tramite una normale email. Il documento deve essere inserito correttamente nella procedura esecutiva e notificato nelle forme previste dalla legge.

Dichiarazione del Terzo Pignorato

Il terzo è invitato a comunicare al creditore procedente, entro dieci giorni, la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c. mediante raccomandata o PEC. Nella dichiarazione deve specificare quali cose o somme deve al debitore o detiene per suo conto e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve inoltre indicare eventuali sequestri precedenti e le cessioni che gli siano state notificate o che abbia accettato.

Per questa fase è disponibile anche il fac simile di dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c..

Se la dichiarazione non viene comunicata, non si produce automaticamente un ordine immediato di pagamento a favore del creditore. Quando il creditore dichiara in udienza di non averla ricevuta, l’articolo 548 c.p.c. prevede che il giudice fissi un’ulteriore udienza, da notificare al terzo almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare o compare ma rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito o il possesso del bene può essere considerato non contestato ai fini della procedura nei termini previsti dalla norma.

Iscrizione a Ruolo e Avviso al Terzo

Dopo l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto. Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo presso il Tribunale competente depositando copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna. Il mancato rispetto del termine determina l’inefficacia del pignoramento.

Esiste inoltre un adempimento ulteriore particolarmente importante. Entro la data dell’udienza indicata nell’atto, il creditore deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero della procedura e deve depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notificazione o il mancato deposito determina l’inefficacia del pignoramento nei termini stabiliti dall’articolo 543 c.p.c.

Se sono stati pignorati più terzi, l’inefficacia conseguente all’omissione dell’avviso riguarda i terzi per i quali l’adempimento non è stato effettuato. Se l’avviso non viene notificato, gli obblighi del terzo interessato cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto.

Quanto Può Essere Vincolato Presso il Terzo

Non tutte le somme possono essere pignorate senza limiti. L’articolo 546 c.p.c. stabilisce l’estensione degli obblighi del terzo prendendo come riferimento il credito precettato. Dal 2 marzo 2024 il limite è pari al credito precettato aumentato di 1.000 euro per crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per crediti da 1.100,01 a 3.200 euro e della metà per crediti superiori a 3.200 euro.

Questa regola deve essere coordinata con i limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c. e dalle eventuali disposizioni speciali. Stipendi, pensioni e altre somme destinate al sostentamento sono infatti soggetti a specifiche protezioni. Quando il pignoramento riguarda la retribuzione può essere utile consultare anche la pagina dedicata al pignoramento dello stipendio.

Per gli accrediti di stipendio o pensione su conto bancario o postale la disciplina cambia anche in funzione del momento in cui le somme sono state accreditate rispetto alla notificazione del pignoramento. Prima di indicare nell’atto l’importo da sottoporre al vincolo è quindi necessario verificare sia l’articolo 546 sia le regole sull’impignorabilità o sulla pignorabilità parziale applicabili alla specifica entrata.

Assegnazione delle Somme

Se il terzo dichiara di essere debitore di somme o di possedere beni del debitore, il giudice procede secondo le regole previste dagli articoli 552 e 553 c.p.c. Per i crediti che possono essere assegnati, il passaggio che consente al creditore procedente di ottenere le somme è il provvedimento di assegnazione.

È quindi importante distinguere il momento del pignoramento da quello dell’effettiva soddisfazione del credito: la notificazione crea il vincolo sui beni o sulle somme nei limiti previsti dalla legge, mentre il terzo non diventa per questo automaticamente libero di effettuare un pagamento diretto al creditore al di fuori della procedura.

Considerati i termini perentori, gli effetti dell’inefficacia e i requisiti formali dell’atto, il fac simile può essere utilizzato come schema di riferimento, ma deve essere verificato sul caso concreto prima della notificazione e dell’iscrizione a ruolo.

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