• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Documenti Utili

Modelli - Fac Simile e Documenti da Stampare

  • Casa
  • Lavoro
  • Imprese
  • Cittadini e PA
  • Fisco e banche
  • Consumatori
  • Tutela
  • Rapporti privati
  • Tipi di documento
  • Show Search
Hide Search

Fac Simile Atto di Precetto

Aggiornato il 24/08/2026

  1. Home
  2. Tutela e controversie
  3. Esecuzioni e pignoramenti
  4. Fac Simile Atto di Precetto

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di atto di precetto in formato Word da compilare e adattare al caso concreto. Il precetto è l’intimazione con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, chiede al debitore di adempiere entro il termine indicato, avvertendolo che in mancanza procederà all’esecuzione forzata.

Fac Simile Atto di Precetto Word

Il modello può essere scaricato e modificato inserendo i dati delle parti, gli estremi del titolo esecutivo, le informazioni relative alla notificazione, le somme richieste e il termine concesso per l’adempimento.

Icona
Fac Simile Atto di Precetto Word
1 file(s)

Cos’è l’Atto di Precetto e Quando Serve

L’atto di precetto è disciplinato dall’art. 480 del Codice di procedura civile e costituisce, in via generale, il passaggio che precede l’inizio dell’esecuzione forzata. Non è ancora un pignoramento e non produce da solo l’espropriazione dei beni del debitore, ma contiene una formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo.

Il presupposto è quindi l’esistenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., come una sentenza o altro provvedimento al quale la legge attribuisce efficacia esecutiva, oppure uno degli altri titoli ai quali l’ordinamento riconosce tale efficacia. Il titolo non è una semplice dichiarazione del creditore sull’esistenza del debito.

Se il debitore non adempie e ricorrono gli altri presupposti previsti dalla legge, il creditore può successivamente avviare l’espropriazione mobiliare, immobiliare o il pignoramento presso terzi.

Fac Simile Atto di Precetto
Fac Simile Atto di Precetto

Titolo Esecutivo e Notifica del Precetto

In base all’art. 479 c.p.c., salvo che la legge disponga diversamente, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del duplicato informatico del titolo esecutivo o della relativa copia attestata conforme all’originale e del precetto.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e può essere notificato insieme al titolo, purché la notificazione sia effettuata alla parte personalmente. Non esiste quindi una regola generale secondo cui titolo e precetto debbano sempre essere notificati in momenti differenti. Per alcuni titoli, compresi determinati decreti ingiuntivi, devono però essere considerate le specifiche regole sulla loro esecutorietà e sulla precedente notificazione.

Il testo vigente dell’art. 479 c.p.c. è consultabile nella banca dati normativa ufficiale.

Cosa Deve Contenere l’Atto di Precetto

L’art. 480 c.p.c. richiede una serie di elementi che devono essere verificati con attenzione prima della notificazione. In particolare, nel precetto devono essere indicati o riportati, secondo il caso:

  • le parti interessate;
  • il titolo esecutivo sul quale si fonda l’intimazione;
  • la data della notificazione del titolo esecutivo, se avvenuta separatamente;
  • la trascrizione del titolo quando questa è richiesta dalla legge;
  • l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo l’autorizzazione all’esecuzione immediata prevista dall’art. 482 c.p.c.;
  • l’avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà a esecuzione forzata;
  • l’avvertimento previsto dall’art. 480 in materia di strumenti per affrontare la situazione di sovraindebitamento;
  • l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione;
  • gli ulteriori dati richiesti dal terzo comma dell’art. 480 quando il precetto è sottoscritto personalmente dalla parte istante;
  • la sottoscrizione prevista dall’art. 125 c.p.c.

Dal 26 novembre 2024 il terzo comma dell’art. 480 è stato modificato dal D.Lgs. 164/2024. Il precetto deve ora contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, quando è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice oppure, in alternativa, l’indicazione di una PEC risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.

La modifica è contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Prima di utilizzare il fac simile è quindi opportuno verificare che queste indicazioni siano presenti e correttamente adattate al caso concreto.

Termine di 10 Giorni e Durata di 90 Giorni

L’art. 480 stabilisce che il debitore deve essere intimato ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’art. 482 precisa inoltre che, in via generale, l’esecuzione forzata non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e comunque non prima di dieci giorni dalla sua notificazione.

Esiste un’eccezione quando vi è pericolo nel ritardo: il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.

Il termine dei dieci giorni non deve essere confuso con quello previsto dall’art. 481 c.p.c. Il precetto diventa infatti inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Non esiste quindi un autonomo termine legale di 80 giorni che decorre dopo i primi dieci: il termine di efficacia di 90 giorni decorre dalla notificazione del precetto.

Se contro il precetto viene proposta opposizione, l’art. 481 prevede la sospensione del termine di 90 giorni, che riprende a decorrere secondo quanto stabilito dalla legge. Quando il precetto è divenuto inefficace può essere necessario procedere con un nuovo atto; per questa situazione è disponibile il fac simile di atto di precetto in rinnovazione.

Da Quando Decorrono i Termini

I termini devono essere calcolati dalla notificazione del precetto perfezionata secondo le regole applicabili. Non è corretto affermare in modo generale che sia sufficiente una qualsiasi semplice giacenza della corrispondenza per fare decorrere automaticamente i termini.

Il momento di perfezionamento della notificazione può infatti dipendere dalla modalità utilizzata, per esempio notificazione a mani, postale, tramite PEC o attraverso gli altri sistemi previsti dal Codice di procedura civile. Quando la notificazione non avviene mediante consegna diretta, occorre quindi verificare le specifiche regole applicabili al caso concreto.

Opposizione all’Atto di Precetto

Il debitore può contestare il precetto, ma termini e modalità dipendono dal tipo di contestazione. Non è corretto applicare indistintamente la stessa regola a qualsiasi errore relativo alle somme richieste.

Quando viene contestata la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c., se proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, deve essere notificata nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.

Quando invece si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, trova applicazione l’art. 615 c.p.c. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto davanti al giudice competente. Dopo l’inizio dell’esecuzione cambiano giudice, forma e limiti temporali e, nell’espropriazione, l’opposizione all’esecuzione diventa in via generale inammissibile dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.

Per approfondire la distinzione e consultare un modello specifico è disponibile il fac simile di opposizione a precetto.

Come Utilizzare il Fac Simile

Prima della notificazione è necessario controllare che i dati delle parti siano esatti, che il titolo sia effettivamente esecutivo, che siano state rispettate le eventuali regole sulla sua notificazione e che le somme richieste corrispondano al titolo, tenendo conto di pagamenti già ricevuti, interessi e spese effettivamente spettanti.

Occorre inoltre individuare correttamente il giudice competente per la successiva esecuzione e verificare che nel testo siano presenti tutti gli avvertimenti previsti dalla normativa vigente. Il modello generico può essere utilizzato come base di lavoro, ma non è sufficiente senza adattamenti quando il precetto riguarda obblighi diversi dal pagamento di somme, titoli con discipline particolari o situazioni nelle quali siano necessari specifici adempimenti processuali.

Articoli simili

  1. Fac Simile Atto di Precetto in Rinnovazione Word e PDF
  2. Fac Simile Opposizione a Precetto Word e PDF
  3. Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word e PDF
  4. Modello Atto di Pignoramento Immobiliare Word e PDF

Filed Under: Esecuzioni e pignoramenti

Primary Sidebar

Cerca

Esplora per argomento

  • Casa e immobili
  • Lavoro
  • Imprese e professionisti
  • Cittadini e Pubblica Amministrazione
  • Fisco, banche e assicurazioni
  • Consumatori e servizi
  • Tutela e controversie
  • Rapporti tra privati
  • Quotidianità

Trova il modello giusto

Consulta i documenti in base alla loro funzione, come contratti, lettere, deleghe, dichiarazioni, verbali, reclami e ricevute.

Esplora tutti i tipi di documento

  • Tipi di documento
  • Quotidianità
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie Policy