In questa pagina sono disponibili un fac simile di atto di pignoramento immobiliare in formato Word e un modello PDF da scaricare e compilare. Il documento riguarda l’espropriazione forzata di immobili e diritti immobiliari prevista dagli articoli 555 e seguenti del Codice di procedura civile.
Si tratta di fac simile liberi e non di moduli ufficiali del Ministero della Giustizia. Il pignoramento immobiliare è un atto processuale soggetto a requisiti formali e termini perentori: il modello deve quindi essere adattato al titolo esecutivo, al precetto, all’immobile e alla procedura concreta e verificato alla luce della normativa vigente.

Fac Simile di Atto di Pignoramento Immobiliare Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati del creditore e del debitore, gli estremi del titolo esecutivo e del precetto e l’esatta identificazione dei beni o dei diritti immobiliari da sottoporre a esecuzione.
Fac Simile di Atto di Pignoramento Immobiliare PDF
Di seguito è disponibile il modello in formato PDF. Anche questo documento costituisce un esempio da personalizzare e non sostituisce la redazione dell’atto sulla base del caso concreto.
Come Funziona il Pignoramento Immobiliare
Il pignoramento immobiliare è l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata di un immobile o di un diritto immobiliare del debitore. Non va confuso con l’intera procedura esecutiva: dopo il pignoramento seguono ulteriori adempimenti e, quando ne ricorrono le condizioni, la fase di vendita o assegnazione del bene.
La procedura è diversa dal pignoramento presso terzi, utilizzato, per esempio, per aggredire somme che una banca, un datore di lavoro o un altro soggetto deve al debitore.
Per procedere all’esecuzione il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo e, di regola, deve avere previamente notificato il precetto. Per la redazione di quest’ultimo è disponibile anche il fac simile di atto di precetto.
Ai sensi dell’articolo 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante la notificazione al debitore e la successiva trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. Nell’atto devono essere indicati esattamente i beni e i diritti sottoposti a esecuzione, utilizzando gli elementi necessari per identificarli senza incertezza.
Cosa Deve Contenere l’Atto
La corretta identificazione dell’immobile è essenziale. In base al caso concreto devono essere indicati, tra gli altri elementi, il Comune in cui si trova il bene, i dati catastali, il diritto sottoposto a esecuzione e l’eventuale quota appartenente al debitore.
L’atto deve inoltre richiamare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto e deve contenere l’ingiunzione prevista dall’articolo 492 c.p.c., con la quale l’ufficiale giudiziario ordina al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni e i relativi frutti alla garanzia del credito.
La versione vigente dell’articolo 492 richiede inoltre l’invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario del giudice competente oppure a indicare, nei casi previsti, il proprio indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale. Deve essere presente anche l’avvertimento relativo alla possibilità di chiedere la conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 c.p.c. e quello previsto in materia di opposizione all’esecuzione.
Per la conversione, la disciplina vigente prevede che l’istanza sia presentata prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione e sia accompagnata dal deposito di una somma non inferiore a un sesto dell’importo dei crediti rilevanti ai fini dell’articolo 495 c.p.c., dedotti i versamenti documentati.
Quali Immobili e Diritti Possono Essere Pignorati
L’espropriazione immobiliare può riguardare non soltanto la piena proprietà di un’abitazione, di un fabbricato o di un terreno, ma anche diritti immobiliari suscettibili di espropriazione, come l’usufrutto, l’enfiteusi e il diritto di superficie. Può inoltre essere pignorata la quota di un bene appartenente in comunione al debitore.
In base all’articolo 2912 del Codice Civile, il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. I mobili che arredano l’immobile non sono invece automaticamente ricompresi nel pignoramento immobiliare: l’articolo 556 c.p.c. consente al creditore di farli pignorare insieme all’immobile quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
Pignoramento di un Immobile in Comproprietà
Il fatto che l’immobile appartenga anche a soggetti estranei al debito non impedisce in assoluto l’esecuzione. L’articolo 599 c.p.c. consente infatti di pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
Gli altri comproprietari devono ricevere l’avviso previsto dalla legge. Successivamente il giudice dell’esecuzione può disporre, quando possibile, la separazione in natura della quota del debitore. Se la separazione non viene richiesta o non è possibile, può essere disposta la divisione, salvo che il giudice ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al suo valore.
La Prima Casa Può Essere Pignorata
Non esiste una regola generale che renda impignorabile la cosiddetta prima casa nei confronti di qualsiasi creditore. Un creditore privato, come una banca o un altro soggetto munito di titolo esecutivo, può in presenza dei presupposti di legge procedere anche sull’abitazione nella quale vive il debitore.
Una disciplina particolare riguarda invece l’espropriazione effettuata dall’agente della riscossione. Dal 1° gennaio 2026 le relative regole sono contenute nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione. L’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione quando l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è destinato ad abitazione, il debitore vi risiede anagraficamente e non si tratta di un’abitazione di lusso o di un fabbricato classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
Negli altri casi, la disciplina speciale della riscossione prevede per l’espropriazione immobiliare un credito complessivo superiore a 120.000 euro, oltre alla preventiva iscrizione dell’ipoteca e al decorso di almeno sei mesi senza estinzione del debito. Queste limitazioni riguardano l’azione dell’agente della riscossione e non possono essere applicate automaticamente alle esecuzioni promosse da creditori privati.
Notifica, Trascrizione e Termini Successivi
Il fac simile scaricato non è un documento che il creditore può semplicemente compilare e spedire al debitore per posta o email. Nell’espropriazione immobiliare l’atto deve seguire le forme processuali previste dalla legge, con notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari.
Dopo l’esecuzione delle formalità, l’articolo 557 c.p.c. prevede che il creditore iscriva a ruolo il processo presso il tribunale competente depositando le copie richieste del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia.
Occorre inoltre rispettare il termine previsto dall’articolo 497 c.p.c.: il pignoramento perde efficacia se trascorrono quarantacinque giorni dal suo compimento senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. Nell’espropriazione immobiliare, entro il termine previsto dall’articolo 497 devono essere depositati anche l’estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi al ventennio precedente, oppure la certificazione notarile sostitutiva prevista dall’articolo 567 c.p.c.
Per la presenza di termini perentori, formalità di notificazione e trascrizione e conseguenze rilevanti in caso di errore nell’individuazione del bene o nel contenuto dell’atto, il fac simile deve essere considerato una base di consultazione e compilazione, non un sostituto dell’assistenza necessaria nella concreta procedura esecutiva.