In questa pagina sono disponibili un fac simile di opposizione a precetto in formato Word e un modello PDF. Il documento scaricabile è strutturato come atto di citazione in opposizione a precetto per contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, quindi secondo lo schema dell’articolo 615, primo comma, del Codice di procedura civile.
Modello Opposizione a Precetto Word
Il formato Word è quello più adatto quando il professionista deve aggiornare la struttura dell’atto, individuare il giudice competente e inserire i motivi specifici dell’opposizione. Il fac simile disponibile è impostato come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. e non deve essere utilizzato senza modifiche per una diversa opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.
Modello Opposizione a Precetto PDF
Il PDF riproduce lo stesso schema di atto di citazione. Può essere utilizzato come riferimento per individuare i dati e le parti essenziali del documento.

Quando si Può Fare Opposizione al Precetto
L’atto di precetto è l’intimazione con la quale il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, chiede al debitore di adempiere entro il termine indicato, normalmente non inferiore a dieci giorni, avvertendolo che in mancanza procederà all’esecuzione forzata.
Il titolo esecutivo può essere, a seconda dei casi, una sentenza, un decreto ingiuntivo munito dei necessari requisiti di esecutività, una cambiale, un assegno o un altro titolo al quale la legge attribuisce efficacia esecutiva.
Ricevere il precetto non significa che il pignoramento sia già iniziato. Si tratta però di un atto formale che precede l’esecuzione e che richiede una valutazione tempestiva, soprattutto quando si ritiene che il creditore non abbia diritto di procedere o che il precetto presenti irregolarità.
Opposizione all’Esecuzione e Opposizione agli Atti Esecutivi
La contestazione del precetto può seguire strade differenti a seconda del motivo. Questa distinzione è essenziale perché cambiano presupposti, termini e modalità di proposizione.
Con l’opposizione all’esecuzione prevista dall’articolo 615 c.p.c. viene contestato il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. Prima che l’esecuzione abbia avuto inizio, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Possono assumere rilievo, in funzione del caso concreto, questioni relative all’esistenza o all’efficacia del titolo, all’estinzione sopravvenuta dell’obbligazione o all’inesistenza, totale o parziale, del diritto di procedere in via esecutiva.
Con l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’articolo 617 c.p.c. vengono invece contestate irregolarità formali del titolo esecutivo o del precetto. Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’atto di citazione deve essere notificato nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Il testo degli articoli 615 e 617 può essere verificato nella relativa pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
Il fac simile scaricabile da questa pagina è costruito sulla prima ipotesi: nel testo si chiede infatti di dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere all’esecuzione forzata. Non è quindi un modello universale per qualsiasi contestazione del precetto.
Termini per Opporsi
Per l’opposizione preventiva all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615, primo comma, non è previsto il termine perentorio di venti giorni stabilito dall’articolo 617 per i vizi formali. Questo non significa però che sia possibile attendere senza conseguenze: il modello disponibile riguarda l’opposizione proposta prima che l’esecuzione sia iniziata.
Se nel frattempo viene avviata l’esecuzione, l’opposizione all’esecuzione segue la diversa disciplina del secondo comma dell’articolo 615 e si propone al giudice dell’esecuzione. Nell’espropriazione forzata sono inoltre previsti specifici limiti alla possibilità di proporre l’opposizione dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Per l’opposizione agli atti esecutivi relativa a irregolarità formali del precetto opera invece il termine perentorio di venti giorni previsto dall’articolo 617. Per le controversie di opposizione in materia esecutiva la sospensione feriale dei termini non deve essere data per scontata: proprio per la natura urgente di questi procedimenti, il calcolo della scadenza deve essere verificato immediatamente con il professionista che segue l’opposizione.
L’Opposizione Sospende il Precetto?
La proposizione dell’opposizione non deve essere confusa con un’automatica sospensione dell’azione esecutiva. Nell’opposizione preventiva ai sensi dell’articolo 615 il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e il giudice può concederla quando ricorrono gravi motivi. Se la contestazione riguarda soltanto una parte del diritto fatto valere, la sospensione può essere limitata alla parte contestata.
Nel fac simile è presente una specifica domanda di sospensione. I motivi non possono essere inseriti in modo generico: devono essere individuati e argomentati in relazione al titolo esecutivo, al precetto e alla situazione concreta.
Come Compilare il Fac Simile
Il modello contiene campi relativi a:
- dati dell’opponente;
- dati del difensore;
- identificazione del creditore opposto;
- data di notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
- importo intimato;
- motivi per i quali si contesta il diritto di procedere all’esecuzione;
- motivi posti a fondamento della richiesta di sospensione;
- valore della controversia;
- atti e documenti prodotti.
Prima dell’utilizzo deve però essere verificato anche il giudice effettivamente competente. Il fac simile riporta genericamente “Tribunale”, mentre l’articolo 615 individua la competenza secondo materia, valore e territorio. Non è quindi corretto presumere che il Tribunale sia sempre l’ufficio giudiziario competente.