In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di autocertificazione del casellario giudiziale in formato Word e PDF editabile. Si tratta di un fac simile di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e non di un certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica.
È importante distinguere le informazioni relative al casellario giudiziale da quelle sui procedimenti penali pendenti. Il PDF disponibile contiene entrambe le dichiarazioni e utilizza per i procedimenti pendenti una formula più ampia di quella prevista dall’art. 46. Se il destinatario richiede soltanto l’autocertificazione del casellario, è preferibile utilizzare il modello Word adattando il contenuto alla dichiarazione effettivamente richiesta.
Modulo Autocertificazione Casellario Giudiziale Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del dichiarante e mantenendo soltanto le dichiarazioni pertinenti alla pratica per la quale viene richiesto. Questa possibilità è particolarmente utile quando il destinatario richiede esclusivamente informazioni relative alle condanne o alle iscrizioni del casellario e non anche una dichiarazione sui procedimenti penali in corso.
Modulo Autocertificazione Casellario Giudiziale PDF Editabile
Il PDF editabile permette di compilare i dati personali direttamente al computer. Il testo prestampato dichiara però, oltre all’assenza di condanne penali, anche di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere interdetti dai pubblici uffici.
Per i procedimenti penali l’art. 46 del D.P.R. 445/2000 utilizza la diversa formulazione secondo cui l’interessato può dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Il testo del PDF non deve quindi essere sottoscritto automaticamente se non corrisponde esattamente alla situazione conosciuta dal dichiarante e a quanto richiesto dal destinatario.
Cosa Si Può Autocertificare sul Casellario Giudiziale
L’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consente di sostituire con una dichiarazione sottoscritta alcune certificazioni relative alla situazione giudiziaria dell’interessato.
Tra le dichiarazioni espressamente previste rientrano:
- di non avere riportato condanne penali;
- di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale secondo la normativa vigente;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
La dichiarazione deve essere resa con attenzione. L’autocertificazione sostituisce il certificato nei casi previsti dalla legge, ma non significa che il dichiarante possa limitarsi ad attestare genericamente che il proprio casellario è “pulito”. Occorre dichiarare esattamente gli stati e i fatti richiesti assumendosene la responsabilità.
Per dichiarazioni diverse è disponibile anche il modello di autocertificazione generica.

Differenza tra Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti
Il casellario giudiziale e i carichi pendenti non sono la stessa cosa. Il certificato del casellario riguarda principalmente condanne definitive e altri provvedimenti iscritti secondo il D.P.R. 313/2002. Il certificato dei carichi pendenti riguarda invece procedimenti penali non ancora definiti nelle condizioni previste dalla relativa disciplina.
Dal 26 ottobre 2019 il certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 313/2002 ha riunito i precedenti certificati penale e civile. Non è quindi più corretto presentare il certificato generale, quello penale e quello civile come tre normali certificati distinti richiedibili dall’interessato secondo la disciplina precedente.
Se il destinatario richiede specificamente una dichiarazione relativa ai procedimenti in corso, è opportuno utilizzare un modello di autocertificazione dei carichi pendenti e verificare la formulazione richiesta, invece di considerare automaticamente equivalente l’autocertificazione del casellario.
Come Compilare l’Autocertificazione
Nel modello devono essere indicati i dati necessari a identificare il dichiarante e la dichiarazione che si intende rendere. In genere è opportuno inserire:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza;
- codice fiscale;
- dichiarazione relativa alla propria situazione giudiziaria formulata in modo coerente con l’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- richiamo alla responsabilità prevista in caso di dichiarazioni mendaci;
- luogo e data;
- firma del dichiarante.
Telefono ed e-mail possono essere aggiunti quando utili alla pratica, ma non costituiscono elementi necessari in ogni autocertificazione.
Firma e Documento di Identità
La dichiarazione sostitutiva di certificazione non richiede normalmente l’autenticazione della firma. Quando viene trasmessa o presentata secondo modalità che non consentono l’identificazione diretta del sottoscrittore, devono essere rispettate le regole dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, comprese quelle relative alla copia del documento di identità quando necessaria.
Se l’ente mette a disposizione un proprio modulo online o una procedura autenticata mediante identità digitale, è preferibile seguire le modalità indicate per quella specifica pratica.
Quando l’Autocertificazione Può Sostituire il Certificato
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, gli stati e i fatti autocertificabili devono essere acquisiti mediante dichiarazioni sostitutive o verificati direttamente dall’amministrazione nei casi previsti dalla legge.
Dal 2020 l’ambito di applicazione del D.P.R. 445/2000 è stato esteso anche ai rapporti con i soggetti privati. Rimangono comunque ferme eventuali disposizioni speciali che, per una determinata attività, richiedono espressamente l’acquisizione del certificato o prevedono una procedura differente.
Un esempio importante riguarda il certificato richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per l’impiego in attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori. In questo caso la normativa prevede una specifica richiesta del certificato da parte del datore di lavoro e il presente fac simile non sostituisce tale adempimento. La procedura è descritta nella scheda del Ministero della Giustizia sul certificato richiesto dal datore di lavoro.
Chi Può Utilizzare l’Autocertificazione
Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzarle, nei limiti stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 445/2000, per stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, fatte salve le ulteriori ipotesi previste da convenzioni internazionali.
Quando Serve il Certificato del Casellario Giudiziale
Quando per la specifica finalità è richiesto il certificato vero e proprio, questo deve essere ottenuto dall’Ufficio locale del Casellario presso una Procura della Repubblica. Il certificato dell’interessato può essere richiesto presso qualsiasi Ufficio locale del Casellario, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza.
È inoltre disponibile il servizio di prenotazione online del Ministero della Giustizia. Per preparare la domanda può essere consultato anche il modello di richiesta del certificato del casellario giudiziale.
Per il certificato ordinario sono normalmente dovuti 16 euro di imposta di bollo ogni due pagine e 3,92 euro per i diritti di certificato, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. Per il rilascio urgente è previsto un ulteriore diritto di 3,92 euro. Importi, esenzioni e modalità di rilascio possono essere verificati nella pagina ufficiale del Ministero della Giustizia dedicata alla prenotazione dei certificati.
Responsabilità per Dichiarazioni False
L’amministrazione o il soggetto destinatario può effettuare i controlli previsti dalla normativa sulla veridicità di quanto dichiarato. Chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è soggetto alle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Quando dalla verifica emerge la non veridicità della dichiarazione, possono inoltre trovare applicazione le conseguenze previste dall’art. 75, compresa la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. Per questo motivo il modello deve essere adattato alla situazione concreta e non devono essere sottoscritte formule più ampie di quanto si possa effettivamente dichiarare.