In questa pagina è disponibile un fac simile Word di clausola per disciplinare la presenza di animali domestici in un immobile concesso in locazione. Il documento scaricabile non contiene un divieto assoluto: permette al conduttore di tenere un numero ordinario di piccoli animali, come pesci, uccelli, tartarughe, criceti e conigli nani, mentre richiede il consenso scritto del locatore per gli altri animali, in particolare per i cani.
Il testo deve essere inserito nel contratto prima della firma oppure sottoscritto successivamente da entrambe le parti mediante un accordo integrativo. Se si vuole prevedere un divieto totale o condizioni differenti, la formulazione deve essere modificata espressamente.
Modello Word della clausola sugli animali domestici
Il file Word può essere modificato specificando quali animali sono consentiti, quali richiedono l’autorizzazione del proprietario e quali eventuali condizioni devono essere rispettate.

Divieto nel contratto e regolamento condominiale
È necessario distinguere la clausola concordata tra locatore e conduttore dalle norme del condominio. L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il principio è stato introdotto dall’articolo 16 della legge n. 220/2012.
Questa disposizione riguarda il regolamento di condominio e non attribuisce automaticamente al conduttore il diritto di ignorare una clausola espressamente accettata nel contratto di locazione. Nell’ambito dell’autonomia contrattuale, locatore e conduttore possono concordare un divieto o subordinare la presenza di determinati animali a un’autorizzazione preventiva.
Il regolamento condominiale può comunque disciplinare l’utilizzo delle parti comuni e imporre regole ragionevoli su pulizia, sicurezza, rumori, ascensori, cortili e accompagnamento degli animali. Il conduttore deve rispettare tali disposizioni quando sono legittime e gli sono state rese note.
Quando la clausola è vincolante
La clausola deve comparire chiaramente nel contratto di locazione ed essere accettata dal conduttore. Può prevedere un divieto generale oppure distinguere tra animali consentiti, vietati e ammessi solo con il consenso scritto del proprietario.
Non esiste una regola secondo la quale il locatore possa vietare soltanto animali rumorosi, pericolosi o di grossa taglia. La validità della pattuizione non dipende necessariamente dalla specie dell’animale, ma dalla chiarezza del testo, dall’effettivo accordo tra le parti e dal rispetto delle norme inderogabili applicabili al caso concreto.
Se il contratto non contiene alcuna disposizione sugli animali, il locatore non può introdurre successivamente il divieto con una comunicazione unilaterale. Occorre il consenso del conduttore mediante un accordo scritto. Restano comunque applicabili gli obblighi generali relativi a custodia dell’immobile, rispetto della quiete, igiene, sicurezza e risarcimento degli eventuali danni.
Come adattare il fac simile
Nel modificare la clausola è opportuno indicare:
- Animali ammessi senza autorizzazione: specie, eventuale numero massimo e condizioni di custodia.
- Animali soggetti a consenso: modalità e forma della richiesta da presentare al locatore.
- Animali vietati: eventuale divieto generale oppure categorie individuate con chiarezza.
- Animali già presenti: specie, numero e autorizzazione espressa alla permanenza nell’immobile.
- Regole di comportamento: pulizia, custodia, rumori, sicurezza e utilizzo delle parti comuni.
- Danni: obbligo del conduttore di ripristinare i locali o risarcire i danni imputabili all’animale.
- Comunicazioni: forma scritta richiesta per autorizzazioni, variazioni o introduzione di ulteriori animali.
- Eccezioni: situazioni particolari da valutare, compresa la presenza di animali di assistenza per persone con disabilità.
Il modello permette piccoli animali in numero usuale per la vita domestica e richiede il consenso del locatore per gli altri. Espressioni come “numero usuale” o “animali simili” possono però generare dubbi: quando la questione è rilevante, è preferibile sostituirle con indicazioni più precise.
Responsabilità per danni e disturbi
Anche quando l’animale è autorizzato, il conduttore resta responsabile del rispetto degli obblighi contrattuali e deve utilizzare l’immobile con diligenza. La presenza consentita dell’animale non giustifica danni a pavimenti, porte, pareti, arredi o spazi comuni, né rumori, odori o condizioni igieniche incompatibili con i diritti degli altri residenti.
Alla riconsegna il conduttore deve restituire l’immobile nello stato previsto dal contratto, tenendo conto del normale deterioramento derivante dall’uso. Il locatore può chiedere il risarcimento dei danni effettivamente documentati, ma non può trattenere automaticamente l’intero deposito cauzionale per il solo fatto che nell’abitazione sia stato tenuto un animale.
Nel contratto non è necessario dichiarare genericamente obbligatorie tutte le vaccinazioni per ogni animale domestico. Il conduttore deve invece rispettare gli specifici obblighi sanitari, identificativi e di registrazione previsti per la specie e la situazione concreta.
Penale e risoluzione del contratto
Il fac simile scaricabile disciplina l’autorizzazione alla presenza degli animali, ma non contiene una penale o una clausola risolutiva. Queste conseguenze non devono essere aggiunte automaticamente.
Se le parti prevedono una penale, il testo deve indicare con precisione la violazione e l’importo o il criterio di calcolo. Una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice. La semplice presenza di un animale non autorizzato non consente al proprietario di entrare nell’immobile, cambiare le serrature o allontanare autonomamente l’animale.
Quando si vuole collegare la violazione alla risoluzione della locazione, la clausola deve individuare espressamente l’obbligazione rilevante. Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il locatore deve comunicare al conduttore la volontà di avvalersene e, se l’immobile non viene rilasciato, seguire la procedura prevista dalla legge.
Come inserire e conservare la clausola
Per una nuova locazione, la clausola deve essere inserita nel testo contrattuale prima della firma. Se il contratto è già stato stipulato, può essere predisposto un accordo integrativo contenente i dati delle parti, l’indirizzo dell’immobile, gli estremi del contratto originario e la data dalla quale la nuova regola produce effetti.
Locatore e conduttore devono firmare il documento e conservarne una copia. Anche le successive autorizzazioni relative a uno specifico animale dovrebbero essere rilasciate per iscritto, indicando almeno la specie, il numero degli animali e le eventuali condizioni concordate.