In questa pagina è disponibile un modello PDF relativo alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, però, una lettera consegnata al datore di lavoro non sostituisce le dimissioni telematiche: dal 12 marzo 2016 la comunicazione deve essere trasmessa attraverso la procedura prevista dal Ministero del Lavoro, salvo specifiche eccezioni.
Il PDF scaricabile riproduce il modello ministeriale introdotto con la procedura del 2016 e può essere utile per conoscere i dati richiesti. Non deve essere compilato e inviato manualmente al posto della procedura online. Inoltre, alcune istruzioni presenti nel file, come il riferimento al PIN INPS, sono ormai superate.
Modello PDF Dimissioni
Il file contiene le sezioni relative a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro, tipo di comunicazione, data di decorrenza e dati di invio. Si tratta del modello allegato alla disciplina originaria delle dimissioni telematiche: per presentare oggi le dimissioni occorre utilizzare il servizio online vigente.
Come presentare le dimissioni telematiche
L’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015 prevede, per i rapporti ai quali si applica la procedura, che le dimissioni e la risoluzione consensuale siano effettuate con modalità telematiche. Una semplice lettera, un’email o una comunicazione verbale al datore di lavoro non rendono quindi efficaci le dimissioni quando è obbligatoria la procedura online.
Il lavoratore può procedere autonomamente attraverso il servizio del Ministero del Lavoro dedicato alle dimissioni volontarie, accedendo con SPID o CIE, oppure può rivolgersi a un soggetto abilitato, come patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La procedura richiede di individuare il rapporto di lavoro e di verificare o inserire i dati necessari. Per i rapporti iniziati prima del 2008 devono essere inserite manualmente più informazioni; per quelli successivi alcuni dati vengono recuperati dalle Comunicazioni Obbligatorie.
In particolare, è necessario controllare:
- i dati identificativi del lavoratore;
- i dati del datore di lavoro;
- la data di inizio e la tipologia del rapporto;
- l’indirizzo email o PEC del datore di lavoro;
- la data di decorrenza delle dimissioni.
Quale data di decorrenza indicare
La data di decorrenza delle dimissioni indicata nella procedura telematica è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Non deve quindi essere confusa con il giorno in cui viene trasmesso il modulo.
Per esempio, se il preavviso termina il 30 settembre e quello è l’ultimo giorno di lavoro, nel modulo telematico la data di decorrenza da indicare è il 1° ottobre.
Prima dell’invio è quindi necessario calcolare correttamente il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto, tenendo conto delle eventuali regole specifiche sulla decorrenza del preavviso.

Dimissioni con preavviso
In caso di dimissioni volontarie ordinarie, il lavoratore deve normalmente rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile o, quando pertinente, dal contratto individuale. La durata può cambiare in base a settore, livello di inquadramento, anzianità e altre condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Non esiste quindi un numero di giorni di preavviso valido per tutti i lavoratori. Prima di compilare la comunicazione è opportuno verificare il proprio CCNL e calcolare l’ultimo giorno di lavoro.
Se l’azienda richiede anche una comunicazione interna, oltre alla procedura telematica può essere utilizzata una breve lettera con una formula di questo tipo:
Oggetto: comunicazione di dimissioni volontarie
Con la presente comunico le mie dimissioni dal rapporto di lavoro in essere, nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato. Il mio ultimo giorno di lavoro sarà il __________ e la decorrenza delle dimissioni sarà pertanto dal __________.
Luogo e data __________
Firma __________
Questa comunicazione può essere utile nei rapporti con l’azienda, ma non sostituisce il modulo telematico quando quest’ultimo è obbligatorio.
Dimissioni senza preavviso
Dimettersi senza lavorare il preavviso non equivale automaticamente a dimettersi per giusta causa. Se il lavoratore interrompe volontariamente il rapporto senza rispettare il preavviso dovuto e senza una causa che consenta il recesso immediato, possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dalla legge e dal CCNL, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Quando invece ricorre una giusta causa tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, il lavoratore può recedere senza preavviso. Anche le dimissioni per giusta causa, quando rientrano nell’ambito della disciplina ordinaria del settore privato, devono essere trasmesse attraverso la procedura telematica.
Una comunicazione aggiuntiva al datore di lavoro può essere formulata, quando pertinente, in questo modo:
Oggetto: comunicazione di dimissioni con effetto immediato
Con la presente comunico le mie dimissioni dal rapporto di lavoro con effetto dal __________. La relativa comunicazione viene effettuata attraverso la procedura telematica prevista dalla normativa vigente.
Luogo e data __________
Firma __________
Questa formula non determina da sola l’esistenza di una giusta causa e non elimina le eventuali conseguenze del mancato preavviso. Se le dimissioni vengono presentate per giusta causa, è opportuno valutare attentamente la situazione e la documentazione disponibile, soprattutto quando dalla qualificazione della cessazione dipendono conseguenze economiche o previdenziali.
Quando non si utilizza la procedura telematica ordinaria
La procedura prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015 non si applica indistintamente a tutti i rapporti. Tra le principali esclusioni indicate dal Ministero del Lavoro rientrano:
- i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- il lavoro domestico;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi protette previste dalla normativa o presso le commissioni di certificazione;
- le ipotesi per le quali è prevista una specifica procedura di convalida presso l’Ispettorato del Lavoro.
Un’attenzione particolare è necessaria per le dimissioni delle lavoratrici e dei lavoratori nelle situazioni tutelate dalla disciplina sulla maternità e paternità. Nei casi previsti dall’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001 è richiesta la convalida da parte dell’Ispettorato territoriale competente. Informazioni e servizi aggiornati sono disponibili nella sezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dedicata ai lavoratori.
Come revocare le dimissioni
Le dimissioni trasmesse telematicamente possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione. La revoca deve essere effettuata utilizzando la stessa procedura telematica.
È quindi consigliabile conservare la comunicazione generata dal sistema e verificare con attenzione i dati prima dell’invio, soprattutto la data di decorrenza.
Cosa fare dopo le dimissioni
Dopo avere trasmesso le dimissioni è opportuno concordare con il datore di lavoro gli aspetti pratici della cessazione, come l’eventuale passaggio di consegne, la restituzione di badge, chiavi, computer, telefono, carte aziendali o altre dotazioni ricevute. Per documentare questa fase può essere utilizzato un fac simile di restituzione dei beni aziendali.
È inoltre opportuno conservare copia della comunicazione telematica e della documentazione relativa alla cessazione del rapporto. La lettera eventualmente consegnata all’azienda resta una comunicazione aggiuntiva e non sostituisce gli adempimenti previsti dalla procedura ufficiale.