In questa pagina sono disponibili un fac simile di certificato di collaudo tecnico amministrativo in formato Word e un modello PDF da compilare e adattare al caso concreto. Il documento è riferito principalmente al collaudo dei lavori pubblici e contiene le sezioni necessarie per ricostruire l’appalto, le lavorazioni eseguite, la contabilità, le verifiche effettuate e l’esito del collaudo.
Modello Collaudo Tecnico Amministrativo Word
Il formato Word può essere modificato per aggiornare i riferimenti normativi e inserire i dati della stazione appaltante, dell’esecutore, del contratto, del progetto, delle varianti, della contabilità e delle verifiche effettuate dall’organo di collaudo.
Fac Simile Collaudo Tecnico Amministrativo PDF
Di seguito è disponibile anche il fac simile in formato PDF. Il documento può essere utilizzato come traccia per la predisposizione del certificato.

A cosa serve il collaudo tecnico amministrativo
Per i contratti pubblici di lavori, l’art. 116 del D.Lgs. 36/2023 prevede il collaudo allo scopo di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, degli obiettivi, dei tempi e delle condizioni stabilite nel contratto.
L’art. 13 dell’Allegato II.14 precisa che il collaudo tecnico amministrativo deve verificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato, le prescrizioni tecniche, le eventuali varianti, il contratto e gli atti aggiuntivi debitamente approvati.
Il controllo riguarda anche la corrispondenza tra la contabilità finale, i documenti giustificativi e quanto effettivamente realizzato, sia per quantità e dimensioni sia per qualità dei materiali e dei componenti. Rientrano inoltre nel collaudo le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e l’esame delle riserve dell’esecutore non ancora definite in via amministrativa, quando siano state iscritte nei documenti contabili nei modi previsti.
Quando il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
Il certificato di collaudo non è sempre necessario. L’art. 28 dell’Allegato II.14 consente, in determinati casi, di sostituirlo con il certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro la stazione appaltante può avvalersi di questa facoltà.
Per lavori di importo superiore a un milione di euro ma inferiore alla soglia europea, la sostituzione può essere ammessa soltanto quando l’intervento non rientra nelle categorie escluse dall’Allegato II.14, tra cui determinate opere strutturalmente rilevanti, interventi di miglioramento o adeguamento sismico e altri lavori espressamente individuati dalla norma.
Prima di utilizzare il fac simile disponibile in questa pagina bisogna quindi verificare se, per l’intervento concreto, sia richiesto il certificato di collaudo tecnico amministrativo oppure possa essere emesso il certificato di regolare esecuzione.
Chi effettua il collaudo
La disciplina attuale non prevede, come regola generale, l’iscrizione del collaudatore in uno speciale albo nazionale o regionale dei collaudatori. Per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche, l’art. 116 prevede la nomina da uno a tre collaudatori scelti tra il personale della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e con i necessari requisiti di moralità, competenza e professionalità.
L’incarico di collaudo deve essere attribuito, secondo l’art. 14 dell’Allegato II.14, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Se la natura dell’intervento richiede professionalità differenti, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri, con individuazione del presidente.
La normativa disciplina anche i requisiti professionali dei componenti e le incompatibilità. Non possono, tra gli altri, svolgere il collaudo i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, verifica, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare, chi abbia partecipato alla procedura di gara e i soggetti per i quali ricorrano le ulteriori situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi previste dall’art. 116.
Documenti necessari per il collaudo
Il RUP mette a disposizione dell’organo di collaudo la documentazione necessaria alla verifica. Tra gli atti principali rientrano il contratto d’appalto e i relativi allegati, il progetto approvato, le eventuali perizie di variante, il verbale di consegna, gli ordini di servizio, i verbali di sospensione e ripresa, il certificato di ultimazione, i documenti contabili, i verbali delle prove sui materiali, il conto finale e le relazioni del direttore dei lavori e del RUP.
Il collaudatore può richiedere ulteriore documentazione quando la ritenga necessaria per completare gli accertamenti. Il fac simile deve quindi essere compilato sulla base degli atti effettivamente presenti nel fascicolo dell’appalto e non utilizzato come un formulario standard indipendente dalla contabilità e dalla documentazione del lavoro.
Visita di collaudo e verifiche
Dopo avere esaminato la documentazione e verificato che sia completa, l’organo di collaudo fissa la visita e ne informa il RUP e il direttore dei lavori. Quest’ultimo provvede ad avvisare l’esecutore e gli altri soggetti che devono intervenire. Il direttore dei lavori è tenuto a presenziare alla visita.
Durante le operazioni vengono effettuati gli accertamenti, i saggi e i riscontri ritenuti necessari per verificare la buona esecuzione dei lavori. Della visita viene redatto un processo verbale nel quale sono riportati gli estremi della nomina dell’organo di collaudo, la data, i soggetti intervenuti, le operazioni svolte, i rilievi effettuati e i risultati degli eventuali saggi.
Il verbale della visita non coincide necessariamente con il certificato finale. Per esigenze limitate a una registrazione delle operazioni svolte può quindi essere utile distinguere questo documento da un più generale verbale di collaudo.
Cosa deve contenere il certificato di collaudo
L’art. 22 dell’Allegato II.14 individua una struttura articolata del certificato. Nella parte iniziale devono comparire il committente e la stazione appaltante, la descrizione dell’opera, la località, gli estremi e gli importi del progetto e delle varianti, il contratto, l’esecutore, il RUP, il direttore dei lavori, l’organo di collaudo e gli altri soggetti rilevanti.
Segue una relazione generale con la descrizione delle opere eseguite e dell’andamento dell’appalto, comprendente, quando pertinenti, consegna e durata dei lavori, sospensioni, riprese, proroghe, varianti, subappalti, stati di avanzamento, certificati di pagamento, penali, riserve e conto finale.
Il certificato deve inoltre dare conto della visita e dei controlli effettuati. Nella parte conclusiva l’organo di collaudo dichiara se i lavori siano collaudabili, certifica quanto regolarmente eseguito e determina l’eventuale credito dell’esecutore o le somme da porre a suo carico. Eventuali difetti o mancanze devono essere gestiti secondo le regole previste dall’Allegato II.14.
Termini del collaudo e carattere provvisorio del certificato
Il collaudo finale deve essere completato, con l’emissione del relativo certificato, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Nei casi di particolare complessità previsti dalla disciplina applicabile il termine può arrivare fino a un anno, mentre per opere di limitata complessità la lettera di incarico può prevedere tempi inferiori.
Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio e diventa definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso questo periodo, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non viene emesso entro i due mesi successivi alla scadenza del termine.
Alla data di emissione del certificato provvisorio si procede, secondo quanto previsto dal Codice e dall’Allegato II.14, al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva, ferme le riserve e le responsabilità previste dalla normativa applicabile.
Differenza tra collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
Il collaudo tecnico amministrativo non deve essere confuso con il collaudo statico. Il primo riguarda l’esecuzione del contratto pubblico nel suo complesso, comprendendo aspetti tecnici, contrattuali e contabili. Il collaudo statico riguarda invece le prestazioni delle opere e dei componenti strutturali ai quali si applicano le norme tecniche per le costruzioni.
L’Allegato II.14 stabilisce che il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera, salvo casi particolari nei quali l’incarico venga affidato a struttura ultimata. Per questo adempimento è disponibile separatamente il modello di verbale di collaudo statico. I due documenti possono essere entrambi necessari nello stesso intervento, ma rispondono a finalità e regole differenti.