In questa pagina sono disponibili un modello di mandato senza rappresentanza in formato Word e un fac simile PDF editabile. Il documento consente al mandante di incaricare il mandatario di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio ma per conto del mandante, disciplinando oggetto dell’incarico, modalità di esecuzione, durata, compenso, spese, rendiconto e cessazione del rapporto.
Si tratta di fac simile liberi, non di moduli ufficiali. Il modello è adatto a un mandato generico e deve essere personalizzato in base agli atti da compiere. Se l’incarico riguarda immobili, beni registrati, operazioni societarie o altri atti soggetti a particolari formalità, il solo contratto scaricabile può non essere sufficiente.
Modello Mandato Senza Rappresentanza Word
La versione Word è indicata quando occorre modificare liberamente l’oggetto del mandato, definire limiti e istruzioni, stabilire durata e compenso oppure adattare le clausole su sostituzione, rendiconto, revoca e riservatezza.
Fac Simile Mandato Senza Rappresentanza PDF
Il PDF contiene gli spazi per i dati di mandante e mandatario, la descrizione dell’incarico, gli obblighi delle parti, la durata, il compenso, le modalità di cessazione e il foro indicato dalle parti. Alcune clausole rappresentano scelte contrattuali e devono essere verificate prima della firma, in particolare quelle relative al recesso, alla sostituzione del mandatario e al foro esclusivo.

Come Funziona il Mandato Senza Rappresentanza
L’articolo 1703 del Codice civile definisce il mandato come il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Non è quindi corretto affermare che, per definizione, il mandatario debba agire nel nome del mandante.
La spendita del nome distingue infatti il mandato con rappresentanza da quello senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza il mandatario, quando dispone anche dei necessari poteri rappresentativi, agisce in nome del mandante e gli effetti dell’atto concluso con il terzo si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo.
Nel mandato senza rappresentanza, disciplinato dall’articolo 1705 del Codice civile, il mandatario agisce invece in proprio nome. È quindi lui ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi derivanti dagli atti conclusi con i terzi, anche quando questi siano a conoscenza dell’esistenza del mandato.
Come regola generale, i terzi non hanno un rapporto diretto con il mandante. La legge riconosce tuttavia al mandante, entro i limiti dell’articolo 1705, la possibilità di esercitare direttamente determinati diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.
Mandato Senza Rappresentanza per Acquistare Beni
Quando l’incarico consiste nell’acquistare un bene, non è corretto applicare la stessa regola a qualsiasi categoria di beni.
Per le cose mobili acquistate dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante, l’articolo 1706 consente al mandante di rivendicarle, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se invece il mandatario acquista beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, egli è obbligato a ritrasferirli al mandante. In caso di inadempimento, il mandante può ricorrere ai rimedi previsti per l’esecuzione dell’obbligo di contrarre.
In queste situazioni esiste quindi un effettivo problema di successivo trasferimento dal mandatario al mandante. Il mandato non produce da solo l’effetto traslativo dell’immobile o del bene registrato.
Quando l’operazione riguarda un immobile, un veicolo registrato o un’altra operazione soggetta a pubblicità, forma o autenticazione, il modello generico deve essere utilizzato soltanto come base del rapporto interno e occorre verificare separatamente le formalità necessarie per l’acquisto e il successivo ritrasferimento.
Forma Scritta del Mandato
Non esiste una regola generale secondo cui qualsiasi mandato senza rappresentanza debba necessariamente essere stipulato per iscritto. In linea generale opera il principio della libertà di forma, salvo particolari disposizioni applicabili alla concreta operazione.
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che anche il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un immobile, avendo effetti obbligatori nel rapporto interno, non richiede di per sé la forma scritta prevista per l’atto traslativo immobiliare. Restano invece soggetti alle rispettive forme gli atti con i quali viene acquistato e successivamente trasferito il diritto reale.
Utilizzare un contratto scritto rimane comunque fortemente consigliabile. Consente di provare con maggiore certezza oggetto, istruzioni, durata, compenso, limiti dei poteri e obblighi delle parti.
La forma scritta può assumere inoltre una rilevanza specifica rispetto ai creditori del mandatario. L’articolo 1707 prevede condizioni particolari affinché i beni acquistati in esecuzione del mandato siano sottratti alle azioni dei creditori del mandatario, tra cui, per beni mobili e crediti, l’esistenza di una scrittura con data certa anteriore al pignoramento.
Come Compilare il Fac Simile
La parte più importante del modello è la descrizione dell’oggetto del mandato. Deve essere indicato con precisione quale atto o quali atti il mandatario è incaricato di compiere in nome proprio per conto del mandante.
Nel contratto è opportuno indicare:
- dati del mandante e del mandatario;
- atti giuridici da compiere e risultato che si intende ottenere;
- eventuali limiti relativi a prezzo, controparte, caratteristiche del bene o altre condizioni dell’operazione;
- modalità e tempi di esecuzione dell’incarico;
- eventuale facoltà di sostituzione del mandatario;
- obblighi di comunicazione e rendiconto;
- durata del mandato o specifico affare al cui completamento il rapporto termina;
- compenso del mandatario e modalità di pagamento;
- anticipazioni e rimborsi delle spese;
- modalità di revoca o rinuncia al mandato;
- eventuali obblighi di riservatezza;
- luogo, data e firme delle parti.
Se viene conferito un mandato generale, occorre prestare attenzione all’articolo 1708 del Codice civile: il mandato formulato in termini generali comprende gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere espressamente indicati, salvo quelli necessari per compiere gli atti specificamente affidati.
Obblighi del Mandatario
L’articolo 1710 stabilisce che il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa viene valutata con minor rigore.
Il mandatario deve rispettare i limiti dell’incarico. In base all’articolo 1711, l’atto che eccede tali limiti resta normalmente a suo carico se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario deve inoltre comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la modifica o la revoca dell’incarico e, al termine dell’attività, deve dare comunicazione dell’esecuzione.
L’articolo 1713 prevede inoltre l’obbligo di rendere conto del proprio operato e di rimettere al mandante tutto ciò che il mandatario ha ricevuto a causa del mandato. Nel fac simile è previsto un termine da completare per la consegna del rendiconto su richiesta del mandante.
Sostituzione del Mandatario
Il modello consente di scegliere se autorizzare o vietare la sostituzione del mandatario. La clausola deve essere compilata con attenzione perché l’articolo 1717 disciplina in modo specifico la responsabilità in caso di sostituzione.
Se il mandatario si sostituisce con un’altra persona senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, può rispondere dell’operato del sostituto. Se la sostituzione è stata autorizzata senza indicare preventivamente la persona, la responsabilità del mandatario riguarda in particolare la colpa nella scelta.
È quindi preferibile non lasciare nel testo entrambe le alternative presenti nel fac simile: prima della firma bisogna scegliere se la sostituzione sia consentita e, se lo è, a quali condizioni.
Compenso e Rimborso delle Spese
Il mandato può essere gratuito o oneroso. Tuttavia l’articolo 1709 stabilisce una presunzione di onerosità: se le parti non hanno determinato il compenso, questo viene stabilito secondo le tariffe professionali o gli usi e, in mancanza, dal giudice.
Se le parti intendono concludere un mandato gratuito è quindi opportuno dichiararlo espressamente. Se invece è previsto un corrispettivo, il modello deve indicare importo o criterio di calcolo, scadenze e modalità di pagamento.
Il mandante deve inoltre fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico, salvo diverso accordo, e deve rimborsare le anticipazioni effettuate con gli interessi legali secondo quanto previsto dagli articoli 1719 e 1720 del Codice civile.
Revoca del Mandante e Rinuncia del Mandatario
La cessazione del mandato non deve essere regolata automaticamente con una generica clausola di recesso uguale per entrambe le parti. Il Codice civile distingue infatti la revoca da parte del mandante dalla rinuncia da parte del mandatario.
Nel mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per uno specifico affare, l’articolo 1725 prevede che la revoca prima della scadenza o del compimento dell’affare possa obbligare il mandante al risarcimento dei danni se manca una giusta causa. Se il mandato oneroso è a tempo indeterminato, la revoca senza congruo preavviso può ugualmente generare conseguenze risarcitorie in assenza di giusta causa.
L’articolo 1727 disciplina invece la rinuncia del mandatario. Anche in questo caso durata del rapporto, preavviso e presenza di una giusta causa incidono sulle eventuali conseguenze economiche.
Il fac simile prevede contrattualmente che entrambe le parti possano recedere in qualsiasi momento con un preavviso da indicare. Questa clausola può essere mantenuta se corrisponde realmente alla volontà delle parti, ma deve essere coordinata con durata, natura onerosa o gratuita del mandato e disciplina prevista dal Codice civile.
Differenza tra Mandato Senza Rappresentanza e Procura
Mandato e procura svolgono funzioni differenti. Il mandato è un contratto che regola il rapporto interno tra mandante e mandatario e crea l’obbligo di compiere determinati atti per conto del mandante.
La procura è invece l’atto con cui viene attribuito il potere di rappresentanza, cioè il potere di agire in nome di un’altra persona nei confronti dei terzi.
Nel mandato senza rappresentanza questo potere manca: il mandatario conclude quindi l’atto con il terzo in nome proprio. Se si desidera invece che l’atto produca direttamente effetti nella sfera giuridica del mandante, occorre valutare il mandato con rappresentanza e la relativa procura.
Firma e Conservazione del Contratto
Il fac simile non deve essere presentato a un ente o inviato a un ufficio pubblico per diventare efficace. Dopo avere completato e verificato le clausole, mandante e mandatario possono sottoscrivere il documento e conservarne ciascuno una copia.
È consigliabile conservare insieme al contratto anche le successive istruzioni scritte, i documenti relativi agli atti compiuti, le prove delle anticipazioni e delle spese e il rendiconto finale.
Se il mandato deve essere opponibile ai creditori del mandatario oppure riguarda immobili, beni registrati o operazioni per le quali sono previste formalità particolari, è necessario verificare anche data certa, trascrizione e forma degli atti successivi.
La clausola del fac simile che individua un foro esclusivo deve essere valutata separatamente, soprattutto quando il testo viene predisposto unilateralmente come condizione generale di contratto. Anche la clausola sul trattamento dei dati deve essere adattata al rapporto concreto: il consenso non rappresenta necessariamente la base giuridica da utilizzare per i trattamenti di dati necessari all’esecuzione del contratto.