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Fac Simile Proroga Contratto Comodato d’Uso Gratuito Word e PDF

Aggiornato il 24/06/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile proroga contratto comodato d’uso gratuito Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di proroga contratto comodato d’uso gratuito.

Proroga Contratto Comodato d’Uso Gratuito

Il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803-1812 del codice civile, è la figura con cui un soggetto, il comodante, consegna a titolo gratuito un bene al comodatario per fare in modo che se ne serva per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. Quando il contratto è stato stipulato con un termine finale espresso o con una finalità la cui durata è oggettivamente misurabile, sorge spesso l’esigenza di proseguire il rapporto oltre la scadenza originaria, senza dover redigere un nuovo atto. Una proroga può rivelarsi utile nei rapporti familiari, nei rapporti fra società collegate che condividono macchinari, o, ancora, nelle operazioni di cortesia fra condomini, quando un posto auto è prestato a chi ne è rimasto privo per lavori. Affrontare la proroga richiede di comprendere come la disciplina distingue il comodato “a termine” dal comodato “precario” o “senza termine” e quali siano i limiti di autonomia contrattuale.

All’atto della stipula le parti possono fissare una data certa di restituzione o collegare la durata all’utilizzo concordato, per esempio fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della casa del comodatario. In entrambe le ipotesi, quando la scadenza si avvicina e il bene è ancora utile al comodatario, occorre l’accordo del proprietario per prolungare la disponibilità. Il diritto di recesso del comodante, riconosciuto dall’articolo 1810 c.c. nei contratti senza termine, non è esercitabile nei comodati a termine salvo “impellente ed imprevisto bisogno”; di conseguenza, se la volontà è quella di mantenere inalterati i patti ma spostare in avanti la data di fine rapporto, la soluzione più lineare non è chiudere il contratto e riaprirne un altro, bensì prorogare quello esistente. Dal punto di vista civilistico la proroga consiste in un patto modificativo che agisce sulla clausola di durata lasciando immutato tutto il resto: oggetto, gratuità, obblighi di custodia, divieto di subcomodato, destinazione d’uso, forma e foro competente.

La forma scritta non è imposta a pena di nullità per il comodato di beni mobili. Però, se l’oggetto è un immobile, la prassi notarile suggerisce vivamente di adottarla perché la proroga incide su un diritto reale di godimento e, ai sensi dell’articolo 1350, numero 5, l’atto che concede o rinnova tale diritto deve essere documentato per iscritto. Anche quando il bene è mobile, la scrittura dà certezza alla data della nuova scadenza, evitando equivoci e contenziosi. In un contesto di controlli fiscali e bancari, una scrittura privata con firma autografa o firma digitale delle parti costituisce prova piena del titolo di detenzione del bene, elemento non trascurabile nel caso in cui, per esempio, il comodatario volesse iscrivere l’indirizzo dell’immobile presso l’anagrafe o dovesse presentare il contratto all’istituto di credito che finanzia una ristrutturazione.

Il legislatore non prevede un limite massimo alla durata complessiva, di origine o prorogata, ma l’impostazione giurisprudenziale richiede che la proroga rispetti le caratteristiche proprie del comodato. Un prolungamento che si traduca, di fatto, in un godimento indefinito e che gravi sul comodante più di quanto costui potesse ragionevolmente prevedere potrebbe essere riqualificato come locazione o come atto a titolo gratuito soggetto a revoca se l’estensione si accompagna a un uso esclusivo e prolungato che riduce in modo significativo la disponibilità del proprietario. La Corte di cassazione, con sentenze successive al 2020, ha ribadito che la gratuità continuata non trasforma il contratto, purché l’utilizzo resti coerente con l’interesse del comodante o con rapporti solidaristici; tuttavia, l’onere di provare tale coerenza ricade su chi intende far valere il comodato anziché la locazione.

Dal punto di vista tributario la proroga di un contratto di comodato registrato esige, entro trenta giorni, la registrazione dell’atto con versamento dell’imposta fissa di duecento euro, salvo che l’originario contratto fosse infrannuale e non registrato perché di durata inferiore a trenta giorni complessivi nell’anno; in quel caso l’obbligo sorge solo con la proroga, che porta la durata oltre il limite. Nell’imposta sono solidalmente responsabili le parti, ma la modulistica consente di indicare chi effettivamente provvede. A differenza della locazione, non si paga alcuna imposta di registro proporzionale, né Iva, perché il comodato rimane atto a titolo gratuito. La proroga va anche comunicata, se si tratta di beni immobili, al comune per l’eventuale aggiornamento della TARI o di tributi locali connessi alla residenza o al domicilio di soggetti diversi dal proprietario.

Il contratto di proroga deve fissare con chiarezza la data di restituzione e prevedere, se le parti lo desiderano, la possibilità di recesso anticipato. Questa clausola è utile quando il comodatario, per motivi sopravvenuti, non può più utilizzare il bene o quando il proprietario, pur accettando di estendere il godimento, vuole tutelarsi da eventi che gli impongano di ricorrere nuovamente alla disponibilità del bene prima della scadenza prorogata. Il preavviso, che la prassi fissa in trenta o sessanta giorni a seconda dell’importanza del bene, offre un equilibrio fra le esigenze di recupero del bene e l’organizzazione di chi lo detiene. Lo stesso articolo 1809 c.c. impone al comodatario di custodire e restituire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; un periodo di preavviso ragionevole assicura il tempo necessario a un controllo congiunto dello stato di conservazione e all’eventuale ripristino di piccole parti deteriorate, prima che il bene torni al proprietario.

Sul fronte delle responsabilità, il comodatario risponde per la perdita o il deterioramento del bene se non dimostra di aver adottato la necessaria diligenza nella custodia. La proroga non attenua tali obblighi; al contrario, allunga il periodo in cui essi operano. Se il bene è soggetto a usura o richiede manutenzioni programmate, conviene, in sede di proroga, stabilire come ripartire costi e incombenze. In assenza di patti diversi, per analogia con l’articolo 1576 sulle locazioni, le riparazioni di piccola entità o inerenti all’uso ordinario competono al comodatario, mentre quelle straordinarie gravano sul comodante. Un paragrafo dedicato riduce il rischio che la restituzione trasformi in contenzioso la quantificazione di danni o spese straordinarie.

In ambito immobiliare, specie nei condomìni, la proroga deve essere portata a conoscenza dell’amministratore perché annoti la presenza del comodatario nell’anagrafe condominiale e gli comunichi il regolamento di condominio. Il comodatario, privo della qualità di conduttore, non è obbligato al pagamento diretto delle spese salvo accordo interno, ma le azioni per la riscossione dei contributi condominiali restano indirizzate al proprietario; dunque è interesse di quest’ultimo garantire la disponibilità dei fondi necessari o prevedere una clausola di rimborso spese a carico dell’utilizzatore nei rapporti interni.

Se il bene concesso in comodato è un immobile rurale suscettibile di contributi comunitari o nazionali, la proroga deve rispettare la normativa sulla titolarità dei titoli PAC o sulle agevolazioni agricole. Un’estensione non comunicata può far sorgere dubbi sull’effettivo utilizzatore, con il rischio di revoca dei contributi. Analogamente, in caso di comodato funzionale a un’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere il requisito di residenza del proprietario se la proroga del comodato non rispetta i limiti temporali previsti dalla normativa agevolativa.

Proroga Contratto Comodato d'Uso Gratuito
Proroga Contratto Comodato d’Uso Gratuito

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