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Fac Simile Contratto di Somministrazione di Lavoro Word e PDF

Aggiornato il 16/08/2026

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In questa pagina sono disponibili un fac simile di contratto di somministrazione di lavoro in formato Word e un PDF editabile. Il documento riguarda il contratto commerciale tra l’agenzia per il lavoro autorizzata e l’impresa utilizzatrice, non il distinto contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia e il lavoratore somministrato.

Fac Simile Contratto di Somministrazione di Lavoro Word

Il formato Word è indicato quando è necessario modificare le clausole relative a lavoratori, mansioni, durata, corrispettivo, luogo di lavoro, trattamento economico e obblighi delle parti. È opportuno controllare il testo prima dell’utilizzo, soprattutto per una somministrazione a tempo determinato.

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FAC SIMILE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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Fac Simile Contratto di Somministrazione di Lavoro PDF

Il PDF editabile disponibile riguarda un contratto di somministrazione a tempo determinato tra impresa somministratrice e impresa utilizzatrice.

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Fac Simile Contratto di Somministrazione di Lavoro PDF
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Contratto di Somministrazione di Lavoro
Contratto di Somministrazione di Lavoro

Come Funziona la Somministrazione di Lavoro

La disciplina attuale della somministrazione di lavoro è contenuta nel Capo IV del D.Lgs. 81/2015. Il rapporto coinvolge tre soggetti:

  • un’agenzia per il lavoro autorizzata, denominata somministratore;
  • un utilizzatore, presso il quale viene svolta la prestazione;
  • uno o più lavoratori somministrati, assunti dall’agenzia e inviati in missione presso l’utilizzatore.

Da questa struttura derivano due rapporti distinti. Il primo è il contratto commerciale di somministrazione tra agenzia e utilizzatore, che è quello al quale si riferiscono i fac simile scaricabili in questa pagina. Il secondo è il contratto di lavoro subordinato tra l’agenzia e il lavoratore.

Durante la missione il lavoratore svolge l’attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, mentre il potere disciplinare rimane in capo al somministratore. Una descrizione aggiornata dell’istituto è disponibile nella pagina del Ministero del Lavoro dedicata alla somministrazione.

La somministrazione ha sostituito il precedente lavoro interinale. Quest’ultimo era stato introdotto dalla Legge 196/1997, mentre la successiva disciplina della somministrazione è stata introdotta dal D.Lgs. 276/2003 e successivamente riordinata dal D.Lgs. 81/2015.

Chi Può Somministrare Lavoratori

Non qualsiasi impresa può mettere professionalmente lavoratori a disposizione di un’altra azienda. Il somministratore deve essere un’agenzia autorizzata e iscritta nell’apposito albo.

Prima di stipulare il contratto, l’utilizzatore dovrebbe quindi controllare gli estremi dell’autorizzazione indicati dall’agenzia. È possibile verificare gli operatori attraverso l’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro del Ministero del Lavoro.

Gli estremi dell’autorizzazione non costituiscono un dettaglio facoltativo: rientrano tra gli elementi che devono essere riportati nel contratto scritto di somministrazione.

Cosa Deve Contenere il Contratto

Il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta. In base all’articolo 33 del D.Lgs. 81/2015 deve indicare almeno:

  • gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
  • il numero dei lavoratori da somministrare;
  • gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza e le misure di prevenzione adottate;
  • la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;
  • le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il relativo inquadramento;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • il trattamento economico e normativo applicabile.

È inoltre opportuno disciplinare in modo preciso il corrispettivo dovuto dall’utilizzatore all’agenzia, le modalità di fatturazione e pagamento, il rimborso degli oneri sostenuti dal somministratore e le modalità di comunicazione delle informazioni necessarie alla corretta gestione dei lavoratori.

Gli elementi obbligatori possono essere verificati anche nella pagina del Ministero del Lavoro sulle informazioni dei contratti di lavoro.

Forma Scritta e Conseguenze della Mancanza

La forma scritta del contratto commerciale di somministrazione è obbligatoria. L’articolo 38 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che, in mancanza della forma scritta, il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Non è invece corretto affermare genericamente che qualsiasi omissione di uno degli elementi del contratto produca automaticamente la stessa conseguenza. Le diverse violazioni della disciplina sulla somministrazione hanno effetti specifici e, proprio per questo, il fac simile deve essere completato con particolare attenzione.

Somministrazione a Tempo Indeterminato e Limite del 20%

Il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore può essere stipulato a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. La somministrazione a tempo indeterminato è conosciuta anche come staff leasing.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno in cui viene stipulato il contratto. Non è quindi corretto calcolare il limite genericamente sul totale di tutti i dipendenti dell’azienda.

Inoltre, per essere somministrato a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere assunto a tempo indeterminato dall’agenzia.

Limiti della Somministrazione a Tempo Determinato

Anche la somministrazione a tempo determinato è soggetta a limiti quantitativi. In via generale, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva, il numero complessivo dei lavoratori assunti direttamente a termine e dei lavoratori utilizzati in somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione.

La disciplina prevede però diverse esclusioni dal calcolo. Dal 2025 il quadro è stato ulteriormente modificato dalla Legge 203/2024, che ha ampliato alcune ipotesi escluse dal limite, comprese determinate assunzioni previste dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 e le missioni a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia.

Prima di stabilire il numero dei lavoratori da indicare nel modello è quindi necessario controllare il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore e verificare se ricorrono eventuali esclusioni.

Quando la Somministrazione è Vietata

L’articolo 32 del D.Lgs. 81/2015 individua specifici casi nei quali non è possibile ricorrere alla somministrazione. In particolare, è vietata:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • nelle unità produttive nelle quali, nei sei mesi precedenti, si sono verificati licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione, salvo i casi ammessi dalla disciplina applicabile;
  • nelle unità produttive in cui opera una sospensione o una riduzione dell’orario con trattamento di integrazione salariale riguardante lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza.

Non è quindi sufficiente affermare genericamente che la somministrazione sia vietata in qualsiasi azienda nella quale siano presenti lavoratori in cassa integrazione o siano stati effettuati licenziamenti: occorre verificare unità produttiva, mansioni e condizioni previste dalla legge.

Sicurezza sul Lavoro

Il contratto deve indicare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure adottate. La normativa di riferimento in materia di sicurezza è oggi il D.Lgs. 81/2008.

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e li forma e addestra all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento della mansione, salvo che il contratto preveda che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore è comunque tenuto nei confronti dei lavoratori somministrati agli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti.

Retribuzione, Contributi e Responsabilità delle Parti

Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia di somministrazione. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono anch’essi a carico del somministratore.

L’utilizzatore è però obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

I lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Non è quindi sufficiente limitarsi a indicare nel contratto un generico compenso dell’agenzia. Devono essere correttamente individuati anche inquadramento, contratto collettivo, trattamento dei lavoratori e informazioni che l’utilizzatore deve comunicare al somministratore.

Contratto con il Lavoratore e Comunicazione della Missione

Il fac simile disponibile in questa pagina non sostituisce il contratto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore.

L’agenzia deve comunicare per iscritto al lavoratore gli elementi previsti dalla normativa, insieme alla data di inizio e alla durata prevedibile della missione, al momento della stipulazione del contratto di lavoro oppure dell’invio presso l’utilizzatore.

Se l’esigenza dell’impresa consiste invece nell’affidare un’opera o un servizio a un soggetto autonomo che organizza la propria attività senza mettere personale alle dipendenze funzionali dell’utilizzatore, la somministrazione potrebbe non essere lo schema corretto. A seconda delle caratteristiche del rapporto può essere necessario valutare un contratto di appalto o un contratto di prestazione d’opera.

Firma e Verifiche Prima dell’Utilizzo

Prima della firma è necessario verificare che l’agenzia sia autorizzata, individuare il contratto collettivo applicabile, controllare i limiti quantitativi, escludere la presenza di divieti e completare tutti gli elementi richiesti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/2015.

Dopo la sottoscrizione, somministratore e utilizzatore dovrebbero conservare una copia completa del contratto e degli eventuali allegati. Considerata la specificità della materia e le modifiche normative intervenute anche dal 2025, i fac simile presenti in questa pagina devono essere considerati una base di lavoro da personalizzare e non un testo da sottoscrivere senza verifica.

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