In questa pagina è disponibile un fac simile Word di contratto di subappalto per il montaggio di ponteggi. Il modello è destinato al rapporto tra l’impresa che ha assunto l’appalto principale e l’impresa specializzata alla quale vengono affidate, in tutto o in parte, attività come fornitura, montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.
Il contratto deve essere adattato distinguendo i lavori privati dagli appalti pubblici e indicando con precisione le prestazioni effettivamente affidate. Se l’accordo riguarda soltanto la disponibilità temporanea del materiale senza un’autonoma prestazione di montaggio, può essere più appropriato il contratto di noleggio ponteggio.
Fac Simile Contratto di Subappalto Montaggio Ponteggi Word
Il formato Word permette di modificare le clausole relative a cantiere, lavorazioni comprese, caratteristiche del ponteggio, corrispettivo, tempi, sicurezza, responsabilità e documenti da consegnare. Prima della firma devono essere eliminate o adattate le previsioni non pertinenti al caso concreto.

Quando utilizzare il contratto di subappalto ponteggi
Il contratto è indicato quando un’impresa appaltatrice affida a un’altra impresa, dotata di propria organizzazione e operante a proprio rischio, una parte delle lavorazioni comprese nell’appalto principale. Nel caso dei ponteggi l’incarico può riguardare il solo montaggio oppure comprendere anche trasporto, fornitura o nolo degli elementi, trasformazioni durante il cantiere, interventi concordati e smontaggio finale.
Nei lavori privati l’articolo 1656 del Codice civile stabilisce che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente. È quindi necessario verificare il contratto di appalto per lavori edili privati e accertare se il subappalto sia già autorizzato oppure debba essere autorizzato separatamente.
Il modello non è invece adatto a mascherare una semplice fornitura di personale. Il subappaltatore deve mantenere una propria organizzazione dei mezzi e del personale e assumere il rischio dell’attività affidata.
Cosa inserire nel contratto
Per evitare incertezze sull’estensione dell’incarico, il contratto dovrebbe indicare almeno:
- dati completi dell’impresa subappaltante e dell’impresa subappaltatrice;
- committente, contratto principale e indirizzo del cantiere;
- descrizione delle lavorazioni affidate e delle attività espressamente escluse;
- tipologia, dimensioni e destinazione del ponteggio, per quanto già determinabili;
- chi fornisce gli elementi e chi sostiene trasporto, carico e scarico;
- eventuali attività di montaggio, trasformazione, manutenzione concordata e smontaggio;
- corrispettivo a corpo, a misura o secondo altro criterio concordato e modalità di pagamento;
- data di inizio, tempi di montaggio, durata dell’eventuale nolo e termine per lo smontaggio;
- obblighi documentali e di sicurezza delle parti;
- modalità con cui devono essere richieste e autorizzate eventuali modifiche del ponteggio;
- assicurazioni richieste dal contratto principale o concordate tra le parti;
- eventuali penali, sospensioni e cause di risoluzione, senza utilizzare percentuali standard non previste dalla legge o dal contratto principale.
È particolarmente importante precisare se il prezzo comprende soltanto il montaggio oppure anche il nolo del materiale. Se il ponteggio rimane in opera per un periodo determinato, occorre indicare da quale momento decorre l’eventuale canone e come vengono conteggiati prolungamenti e ritardi nello smontaggio.
PiMUS, POS e sicurezza nel montaggio
Il contratto non sostituisce gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. Per i ponteggi fissi, l’articolo 136 prevede che il datore di lavoro provveda alla redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, PiMUS, tramite una persona competente e in funzione della complessità del ponteggio. Non esiste una regola generale secondo cui il PiMUS debba essere redatto esclusivamente da una persona in possesso di laurea o diploma tecnico.
Il PiMUS deve essere disponibile prima delle operazioni cui si riferisce e deve individuare, tra gli altri elementi previsti dall’Allegato XXII, il ponteggio, il luogo di installazione, la squadra addetta, le modalità operative e il disegno esecutivo. Montaggio, smontaggio e trasformazione devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto e da lavoratori che abbiano ricevuto la specifica formazione prevista dalla normativa.
Il Piano Operativo di Sicurezza, POS, è un documento distinto dal PiMUS. Ogni impresa esecutrice deve predisporre il proprio POS nei casi previsti. Quando nel cantiere è presente il coordinatore per l’esecuzione, si applica la procedura di trasmissione e verifica prevista dal D.Lgs. 81/2008. Non è invece corretto subordinare in ogni caso il montaggio a una generica “approvazione del PiMUS” da parte del coordinatore, poiché gli obblighi relativi ai due documenti sono differenti.
Autorizzazione ministeriale e progetto del ponteggio
I ponteggi fissi disciplinati dagli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 sono soggetti allo specifico sistema di autorizzazione alla costruzione e all’impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro. Non è quindi corretto indicare in termini generali la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 come requisito sostitutivo dell’autorizzazione prevista per il ponteggio.
L’impresa deve disporre della documentazione prevista dall’autorizzazione e utilizzare gli elementi secondo gli schemi e le istruzioni applicabili. L’articolo 135 richiede inoltre che gli elementi rechino in modo visibile e indelebile il marchio del fabbricante. Un approfondimento INAIL sui ponteggi fissi riepiloga il ruolo dell’autorizzazione ministeriale e delle norme tecniche UNI EN 12810 e UNI EN 12811.
Il PiMUS non deve essere confuso neppure con il progetto strutturale del ponteggio. Nei casi previsti dall’articolo 133 del D.Lgs. 81/2008, tra cui i ponteggi di altezza superiore a 20 metri o realizzati in configurazioni non conformi agli schemi-tipo dell’autorizzazione, è necessario uno specifico progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo, firmato da un ingegnere o architetto abilitato.
Idoneità dell’impresa e patente a crediti
Prima dell’affidamento devono essere verificati i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa subappaltatrice secondo il D.Lgs. 81/2008. In caso di subappalto, l’impresa affidataria è tenuta alla verifica prevista dall’articolo 97 e dall’Allegato XVII, che comprende, secondo il caso concreto, documentazione camerale, DURC e gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa.
Da ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono inoltre soggetti al sistema della patente a crediti previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, tra cui le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica almeno pari alla III. Le informazioni operative sono disponibili nella pagina del Ministero del Lavoro sulla patente a crediti.
Non deve essere invece indicata la categoria SOA OS32 come categoria tipica delle imprese che montano ponteggi: la categoria OS32 riguarda le strutture in legno. Negli appalti pubblici l’eventuale qualificazione necessaria deve essere verificata sulla base delle lavorazioni concretamente affidate, del loro importo e dei documenti di gara.
Subappalto nei contratti pubblici
Quando il ponteggio rientra nell’esecuzione di un contratto pubblico si applica anche l’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto delle modifiche intervenute dopo l’entrata in vigore del Codice. L’appaltatore deve avere dichiarato il ricorso al subappalto nei casi e con le modalità richieste dalla procedura e deve ottenere l’autorizzazione della stazione appaltante prima dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Il contratto di subappalto deve essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio delle relative prestazioni, insieme alla documentazione richiesta per il subappaltatore. Devono inoltre essere rispettati gli eventuali limiti qualitativi stabiliti nei documenti di gara sulle lavorazioni da eseguire direttamente.
La disciplina vigente non prevede un limite percentuale generale del 40 per cento per tutti i subappalti. L’articolo 119 prevede invece, tra le altre regole, che almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, salvo la possibilità per l’operatore economico di indicare nell’offerta una soglia diversa per le ragioni ammesse dalla norma. Per i lavoratori impiegati nel subappalto devono inoltre essere rispettate le tutele economiche e normative e le regole sul contratto collettivo previste dal Codice.
Nei contratti pubblici devono essere coordinate con il subappalto anche la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010, l’indicazione del CIG e, quando previsto, del CUP, nonché le clausole e gli adempimenti stabiliti dalla documentazione di gara. Queste prescrizioni non devono essere estese automaticamente a un normale subappalto relativo a lavori esclusivamente privati.
IVA e reverse charge
Il trattamento IVA non può essere stabilito soltanto in base alla denominazione “subappalto ponteggi”. L’Agenzia delle Entrate ha distinto, nella propria prassi, l’installazione di ponteggi effettuata per conto terzi da fattispecie nelle quali il rapporto ha come oggetto principale il noleggio del materiale e il montaggio costituisce una prestazione accessoria.
Di conseguenza non è corretto inserire nel contratto una clausola secondo cui montaggio e smontaggio sono sempre soggetti a reverse charge ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972. Il regime applicabile deve essere verificato in relazione all’effettivo contenuto del contratto, ai soggetti coinvolti e alla disciplina fiscale vigente al momento della fatturazione.
Consegna del ponteggio, controlli e responsabilità
Al termine del montaggio è utile documentare la consegna del ponteggio e indicare chi può autorizzare successive trasformazioni. Il contratto dovrebbe inoltre precisare chi esegue le verifiche concordate, come devono essere segnalate anomalie e quali interventi richiedono il ritorno dell’impresa specializzata.
La sottoscrizione di un verbale di consegna non determina però automaticamente il venir meno di ogni responsabilità dell’impresa che ha eseguito il montaggio e l’articolo 1667 del Codice civile non contiene una regola di liberazione della responsabilità del ponteggista al momento della consegna. Le responsabilità devono essere valutate in base alle obbligazioni assunte, alla causa dell’eventuale danno, alle condizioni del ponteggio e alle norme inderogabili in materia di sicurezza. Le parti dovrebbero infine stabilire chi può richiedere lo smontaggio, il termine entro il quale deve essere eseguito e le conseguenze di eventuali permanenze del ponteggio oltre il periodo concordato. Il contratto, una volta completato, deve essere sottoscritto dalle parti e conservato insieme agli allegati richiamati. Nei lavori pubblici resta distinta la successiva procedura di deposito e autorizzazione del subappalto presso la stazione appaltante.