In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile di contratto di noleggio ponteggio. Il documento può essere utilizzato per disciplinare la concessione temporanea del materiale, indicando elementi consegnati, durata, canone, trasporto, responsabilità, manutenzione e restituzione.
Prima della firma è essenziale chiarire se il contratto riguarda soltanto la fornitura del ponteggio oppure comprende anche trasporto, montaggio, trasformazione e smontaggio. La scelta incide sulle obbligazioni delle parti e sugli adempimenti di sicurezza, che non possono essere trasferiti o esclusi semplicemente mediante una clausola contrattuale.
Fac Simile Contratto di Noleggio Ponteggio Word
La versione Word è indicata quando occorre modificare le clausole, descrivere analiticamente gli elementi consegnati oppure disciplinare servizi aggiuntivi, trasporto, montaggio, manutenzione, proroghe e responsabilità.
Modello Contratto di Noleggio Ponteggio PDF Editabile
Il PDF può essere utilizzato quando le condizioni già predisposte corrispondono al rapporto effettivo. Se il noleggiatore deve anche montare e smontare il ponteggio o fornire altri servizi, è preferibile verificare attentamente il testo e utilizzare la versione Word per inserire le relative obbligazioni.
Anteprima del contratto

Noleggio del solo ponteggio o servizio con montaggio
Quando il proprietario mette a disposizione soltanto gli elementi del ponteggio e l’impresa utilizzatrice provvede autonomamente all’organizzazione delle successive attività, il rapporto presenta le caratteristiche del cosiddetto nolo a freddo. In questo caso è particolarmente importante identificare il materiale consegnato, stabilire chi sostiene trasporto e scarico e individuare con precisione gli obblighi di conservazione e restituzione.
Nel settore viene utilizzata anche l’espressione “nolo a caldo” per offerte che comprendono servizi ulteriori. Non è però corretto affermare che qualsiasi nolo a caldo sia automaticamente e in ogni caso un contratto di appalto. La qualificazione dipende dal contenuto effettivo del rapporto. Quando il fornitore assume con propria organizzazione e a proprio rischio l’obbligo di montare e smontare il ponteggio o di realizzare un risultato determinato, il rapporto può presentare le caratteristiche dell’appalto o, nell’ambito di un appalto principale, del subappalto.
Il contratto deve quindi descrivere ciò che il fornitore deve realmente fare, evitando di utilizzare indistintamente un semplice modello di noleggio per una prestazione che comprende anche importanti attività di cantiere.
Come identificare il ponteggio nel contratto
È opportuno allegare un elenco del materiale consegnato, indicando quantità e tipologia di telai, montanti, traversi, correnti, diagonali, impalcati, parapetti, fermapiedi, basette, giunti, ancoraggi e altri componenti compresi nel noleggio.
Il contratto può richiamare anche produttore, modello o tipo di ponteggio e gli estremi della documentazione tecnica applicabile. Alla consegna è utile predisporre un verbale che descriva quantità e stato degli elementi, così da disporre di un riferimento anche al momento della restituzione.
Autorizzazione ministeriale e documentazione del ponteggio
La disciplina specifica dei ponteggi fissi è contenuta negli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Per i ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, il fabbricante deve ottenere l’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego.
Chi utilizza il ponteggio deve disporre della copia dell’autorizzazione e delle istruzioni e degli schemi previsti dalla relativa relazione tecnica. Non è quindi corretto descrivere genericamente il requisito come una “marcatura CE del ponteggio”. L’articolo 135 prevede invece che gli elementi rechino in modo visibile e indelebile il marchio del fabbricante, mentre l’autorizzazione ministeriale costituisce il riferimento specifico previsto per i ponteggi disciplinati dall’articolo 131.
Nel contratto è opportuno indicare quali documenti vengono consegnati insieme al materiale, evitando dichiarazioni generiche di conformità prive dei relativi riferimenti.
PiMUS e montaggio del ponteggio
Il contratto di noleggio non sostituisce il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio. Nei lavori in quota, l’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda a redigere, tramite persona competente e in funzione della complessità del ponteggio, il PiMUS.
Il documento deve essere predisposto prima delle operazioni alle quali si riferisce e messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Nel contratto deve quindi essere chiaro quale impresa esegue montaggio, trasformazione e smontaggio, evitando formule con cui il proprietario del ponteggio venga indicato automaticamente come responsabile del PiMUS pur limitandosi alla sola consegna del materiale.
La copia dell’autorizzazione ministeriale e il PiMUS devono essere conservati in cantiere nei casi previsti dall’articolo 134.
Quando serve il progetto del ponteggio
Non tutti i ponteggi richiedono un progetto specifico firmato da un professionista. L’articolo 133 lo rende necessario per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per quelli nei quali la configurazione strutturale utilizzata non è compresa nelle configurazioni disponibili nella relazione di calcolo e nei relativi schemi di impiego. La norma comprende inoltre altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità in relazione a dimensioni e sovraccarichi.
Il progetto deve comprendere il calcolo di resistenza e stabilità e il disegno esecutivo ed essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato. Quando il progetto è necessario, il contratto dovrebbe stabilire chi deve procurarlo e se il relativo compenso sia compreso nel prezzo oppure costituisca una prestazione separata.
Formazione degli addetti al montaggio
Il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione devono essere effettuati sotto la diretta sorveglianza di un preposto e da lavoratori che abbiano ricevuto la formazione teorico-pratica prevista dall’articolo 136 e dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.
Il percorso specifico previsto per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi ha una durata complessiva minima di 28 ore, oltre alle verifiche previste. Non esiste, nell’Allegato XXI, una regola secondo cui il preposto debba aggiungere automaticamente un ulteriore corso iniziale specifico di 4 ore a quello di 28 ore. Restano naturalmente applicabili gli ulteriori obblighi formativi previsti per il ruolo di preposto.
L’aggiornamento della formazione specifica per il ponteggio è previsto ogni quattro anni e ha una durata minima di quattro ore, delle quali tre con contenuti tecnico-pratici.
Cosa indicare su durata e canone
Il contratto dovrebbe precisare il giorno dal quale decorre il noleggio e il momento in cui termina il calcolo del canone. Questo aspetto è particolarmente importante quando la restituzione dipende dallo smontaggio o dal ritiro effettuato dal proprietario del materiale.
È utile stabilire il corrispettivo giornaliero, settimanale, mensile o complessivo e disciplinare eventuali proroghe. Se trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio, progettazione o altre attività vengono fatturati separatamente, i relativi prezzi o criteri di determinazione dovrebbero essere indicati chiaramente.
Danni, materiale mancante e restituzione
Il contratto dovrebbe distinguere l’usura derivante dal normale utilizzo dai danni imputabili a uso scorretto, manomissione, perdita o mancata restituzione degli elementi. È preferibile evitare clausole che addebitino automaticamente all’utilizzatore qualsiasi deterioramento indipendentemente dalla sua causa.
Alla riconsegna può essere redatto un verbale con il conteggio del materiale restituito e l’indicazione degli elementi mancanti o danneggiati. Se sono previsti valori convenzionali di addebito per singoli componenti, questi possono essere inseriti in un allegato contrattuale.
Manutenzione e modifiche del ponteggio
Il contratto deve chiarire chi effettua controlli, sostituzioni e manutenzioni sul materiale durante il periodo di noleggio. Le parti non dovrebbero attribuirsi genericamente obblighi che spettano per legge al diverso soggetto responsabile dell’uso, del montaggio o della sicurezza del cantiere.
Le modifiche alla configurazione del ponteggio devono inoltre essere gestite secondo il PiMUS, l’autorizzazione, gli schemi applicabili e l’eventuale progetto. L’utilizzatore non dovrebbe modificare autonomamente componenti o configurazioni in contrasto con la documentazione tecnica prevista.
Se il noleggiatore esegue anche montaggio e smontaggio
Quando l’impresa che fornisce il materiale entra in cantiere ed esegue anche montaggio, trasformazione o smontaggio, il rapporto non è più una semplice consegna di beni. Devono essere individuati gli obblighi dell’impresa esecutrice e quelli spettanti agli altri soggetti della sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008.
Devono inoltre essere verificate l’idoneità tecnico-professionale e, quando applicabile, la disciplina della patente a crediti prevista per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La mera fornitura di materiali senza esecuzione di lavori segue invece una situazione diversa.
Non è corretto neppure dare per scontata la presenza di un PSC in ogni cantiere in cui viene utilizzato un ponteggio. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è richiesto quando ricorrono i presupposti stabiliti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Firma e documenti da conservare
Prima della firma è opportuno verificare che gli allegati richiamati nel contratto siano effettivamente presenti. In particolare possono essere allegati l’inventario degli elementi consegnati, il verbale di consegna, gli estremi dell’autorizzazione ministeriale, le istruzioni del fabbricante e gli eventuali documenti relativi ai servizi aggiuntivi.
Ciascuna parte dovrebbe conservare una copia completa del contratto e degli allegati. Se il fornitore utilizza condizioni generali predisposte unilateralmente, deve inoltre essere verificata l’eventuale necessità della specifica approvazione scritta delle clausole rientranti negli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.