In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile per documentare la presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC, relativo a uno specifico cantiere. Il documento può essere utilizzato dall’impresa per lasciare evidenza della ricezione e conoscenza del piano.
Bisogna precisare che i file disponibili attestano espressamente la presa visione del PSC, mentre non contengono una specifica dichiarazione con cui il datore di lavoro afferma di accettarlo. Presa visione e accettazione devono quindi essere tenute distinte.
Fac Simile Dichiarazione di Presa Visione PSC Word
La versione Word può essere modificata inserendo i dati dell’impresa, del firmatario, del cantiere e, quando utile, la data o il numero di revisione del PSC. Se occorre documentare anche un’esplicita accettazione del piano, il testo deve essere adattato in modo coerente con la procedura di sicurezza adottata nel cantiere.
Fac Simile Dichiarazione di Presa Visione PSC PDF
Il PDF disponibile contiene una dichiarazione con cui il firmatario attesta di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al cantiere indicato. Non deve essere presentato come una dichiarazione esplicita di accettazione se il testo non viene modificato.
Anteprima della dichiarazione

Presa visione e accettazione del PSC
Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce rilievo all’accettazione del PSC da parte dei datori di lavoro delle imprese interessate, ma non impone un modello nazionale autonomo con una formula prestabilita da sottoscrivere. L’articolo 96, comma 2, collega infatti l’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del POS a specifici adempimenti previsti dal decreto.
Una semplice dichiarazione di presa visione può essere utile per documentare che il piano è stato ricevuto e conosciuto, ma non dovrebbe essere utilizzata per attestare un’accettazione che nel documento non è espressamente dichiarata. Se l’organizzazione del cantiere richiede una prova distinta dell’accettazione, la versione Word può essere adattata indicando chiaramente tale volontà e identificando con precisione il PSC al quale si riferisce.
Quando è previsto il PSC
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede la designazione dei coordinatori nei casi stabiliti dalla norma. Il coordinatore per la progettazione redige il PSC secondo l’articolo 91 e i contenuti dell’Allegato XV.
Se inizialmente i lavori sono affidati a un’unica impresa e successivamente l’esecuzione viene affidata anche a una o più ulteriori imprese, trovano applicazione gli obblighi previsti per la presenza di più imprese. La disciplina contiene inoltre una specifica previsione per determinati lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro: in tale caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione. Questa previsione non deve essere interpretata come un’esclusione automatica del PSC quando ricorrono i relativi presupposti.
Il testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 può essere consultato nella sezione dedicata a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Chi deve ricevere il PSC
L’articolo 101 disciplina espressamente la trasmissione del piano. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare offerte. Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria lo trasmette alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Non è quindi corretto considerare la dichiarazione presente in questa pagina come il documento con cui il committente dimostra automaticamente di avere adempiuto a tutti gli obblighi di trasmissione. La dichiarazione può costituire una prova ulteriore della presa visione, ma la gestione documentale deve rispettare l’effettivo percorso di trasmissione previsto per il cantiere.
Consultazione del RLS prima dell’accettazione
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’articolo 100 prevede che copia del PSC e del POS sia messa a disposizione del RLS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
L’articolo 102 stabilisce inoltre che, prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate al piano, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS, gli fornisce gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e gli consente di formulare proposte.
La firma del RLS sulla dichiarazione presente in questa pagina non è prevista dalla legge come condizione necessaria per rendere efficace l’accettazione del PSC. Se l’impresa vuole documentare anche la consultazione del RLS, è preferibile utilizzare una registrazione che descriva specificamente tale adempimento.
La dichiarazione deve essere firmata da tutti i lavoratori?
No. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede che ogni lavoratore presente in cantiere debba sottoscrivere personalmente una dichiarazione di accettazione del PSC. Gli obblighi di accettazione, consultazione, trasmissione e attuazione sono distribuiti tra datori di lavoro, imprese, lavoratori autonomi, committente, coordinatori e RLS secondo le rispettive competenze.
Questo non elimina gli obblighi di informazione, formazione e rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori. Significa però che non è corretto presentare la firma individuale di tutto il personale sullo stesso fac simile come un adempimento generale imposto dal PSC.
Come compilare il fac simile
Nel modello devono essere indicati il soggetto che sottoscrive la dichiarazione, la qualifica rivestita, la denominazione dell’impresa e il cantiere al quale il PSC si riferisce. È importante che il documento consenta di identificare senza dubbi il piano preso in visione.
Quando esistono più versioni del PSC, è opportuno aggiungere nel campo relativo all’oggetto o nella versione Word la data, il numero di revisione o un altro riferimento che permetta di individuare esattamente il documento consegnato. Una generica dichiarazione relativa al “PSC del cantiere” può risultare poco utile se il piano viene successivamente aggiornato.
Devono quindi essere inseriti luogo, data e firma. Se il documento viene utilizzato per attestare anche l’accettazione, occorre verificare che il firmatario sia il soggetto al quale compete tale adempimento e che il testo contenga effettivamente una dichiarazione di accettazione.
Cosa fare quando il PSC viene aggiornato
Durante l’esecuzione il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve adeguare il PSC quando l’evoluzione dei lavori o le modifiche intervenute lo rendono necessario. Le imprese devono essere messe nella condizione di conoscere e applicare le prescrizioni aggiornate.
Per le modifiche significative torna inoltre applicabile la consultazione del RLS prevista dall’articolo 102 prima dell’accettazione. In questi casi è utile che ogni nuova dichiarazione di presa visione identifichi la revisione del PSC alla quale si riferisce, evitando di riutilizzare indistintamente una dichiarazione firmata per una versione precedente.
Le attività del coordinatore durante l’esecuzione possono essere documentate anche mediante un verbale di visita in cantiere del Coordinatore della Sicurezza, nel quale possono essere registrate verifiche, prescrizioni e non conformità rilevate.
Differenza tra PSC e POS
Il PSC e il POS non sono documenti alternativi. Il PSC coordina la sicurezza del cantiere e considera, tra gli altri aspetti, le interferenze tra lavorazioni e imprese. Il POS è invece predisposto dal datore di lavoro dell’impresa in relazione alle proprie attività nel cantiere.
L’articolo 96 prevede la redazione del POS per le imprese affidatarie ed esecutrici nei casi disciplinati dalla norma, anche quando nel cantiere opera un’unica impresa, con l’eccezione prevista per le mere forniture di materiali o attrezzature. La presa visione o l’accettazione del PSC non sostituisce quindi il POS quando quest’ultimo è obbligatorio.
Conservazione dichiarazione di presa visione
La dichiarazione compilata dovrebbe essere conservata insieme alla documentazione di sicurezza del cantiere e alla versione del PSC alla quale si riferisce. Se viene consegnata al coordinatore, all’impresa affidataria o ad altro soggetto coinvolto nella gestione documentale, è utile mantenere anche prova della consegna.
Il fac simile non è un modulo che deve essere automaticamente depositato presso un ente pubblico. La sua funzione è soprattutto documentale. La firma non sostituisce l’effettiva trasmissione del PSC, la consultazione del RLS, la redazione del POS o l’attuazione concreta delle misure di sicurezza previste dalla normativa.