In questa pagina sono disponibili due versioni dello stesso fac simile di richiesta di risarcimento danni tra privati: un modello Word liberamente modificabile e un PDF compilabile. Il documento consente di descrivere l’accaduto, indicare i danni subiti, formulare la richiesta economica e allegare le prove disponibili.
Si tratta di un fac simile adatto alle richieste generiche rivolte a una persona o a un’impresa, ma deve essere adattato al caso concreto. Per incidenti stradali, responsabilità sanitaria, infortuni sul lavoro, sinistri assicurativi o richieste rivolte a una pubblica amministrazione possono essere previsti contenuti, destinatari, termini o procedure specifici.
Modello Richiesta Risarcimento Danni Word
Il formato Word è indicato quando occorre modificare liberamente il testo, descrivere fatti complessi, inserire più voci di danno o aggiungere richieste specifiche.
Richiesta Risarcimento Danni PDF Compilabile
Il PDF editabile può essere compilato direttamente nei campi predisposti. Per richieste articolate o non ancora quantificabili con precisione è preferibile utilizzare il modello Word.

Quando utilizzare il fac simile
La richiesta può essere utilizzata quando si ritiene che un soggetto identificato abbia causato un danno mediante un comportamento illecito oppure attraverso l’inadempimento di un obbligo contrattuale. L’invio della lettera non dimostra automaticamente la responsabilità del destinatario: chi formula la richiesta deve poter documentare il fatto, il danno subito e il collegamento tra i due.
Prima di compilare il modello è opportuno verificare l’eventuale contratto, polizza o procedura applicabile. In particolare, se deve intervenire un’assicurazione, la comunicazione va inviata anche ai soggetti e attraverso i canali previsti dalla polizza o dalla normativa di settore.
Come compilare la richiesta di risarcimento
- Dati del mittente: indicare nome e cognome o denominazione, codice fiscale o partita IVA, indirizzo e recapiti.
- Dati del destinatario: identificare correttamente la persona o l’impresa ritenuta responsabile e il relativo indirizzo.
- Oggetto: riportare una formula sintetica che identifichi la richiesta, la data dell’evento e, se disponibile, il numero della pratica o del contratto.
- Descrizione dei fatti: ricostruire l’accaduto in ordine cronologico, specificando data, luogo, circostanze e condotta contestata. È preferibile utilizzare informazioni verificabili ed evitare ricostruzioni non supportate.
- Danni subiti: elencare separatamente le spese sostenute, i beni danneggiati, le eventuali perdite economiche e ogni altro pregiudizio documentabile.
- Importo richiesto: indicare la somma quando è già determinabile. Se la quantificazione non è completa, è possibile chiedere l’apertura della pratica o della trattativa, riservandosi di integrare la domanda con ulteriori documenti e voci di danno.
- Richiesta e termine di risposta: formulare in modo inequivoco la domanda di pagamento o di riscontro e assegnare un termine ragionevole, salvo che un termine diverso sia previsto dalla legge, dal contratto o dalla procedura applicabile.
- Data, firma e allegati: firmare la comunicazione e inserire l’elenco completo dei documenti trasmessi.
Documenti da allegare
Gli allegati dipendono dalla natura del danno. Possono essere utili:
- fotografie, filmati o verbali relativi all’accaduto;
- fatture, ricevute, preventivi e prove dei pagamenti effettuati;
- contratti, ordini, comunicazioni e contestazioni precedenti;
- referti e certificazioni mediche, quando pertinenti;
- perizie, relazioni tecniche o indicazioni sui testimoni presenti;
- coordinate bancarie, se necessarie per il pagamento.
È consigliabile inviare copie leggibili e conservare gli originali. I documenti contenenti dati personali o sanitari devono essere limitati a quanto effettivamente necessario per sostenere la richiesta.
Come inviare la lettera
La comunicazione dovrebbe essere trasmessa con un mezzo che consenta di provare il contenuto, la spedizione e la ricezione. È possibile utilizzare una PEC inviata a un indirizzo PEC, una raccomandata con avviso di ricevimento oppure la consegna a mano ottenendo una copia datata e firmata per ricevuta. La posta elettronica ordinaria può essere utile per il confronto tra le parti, ma non offre normalmente le stesse garanzie probatorie.
Occorre conservare una copia esatta della lettera, degli allegati e delle ricevute. Se il danno coinvolge un’impresa, un condominio, un professionista o un’assicurazione, è opportuno verificare preventivamente quale sia il destinatario competente.
Messa in mora e prescrizione
Una richiesta scritta può valere anche come costituzione in mora e interrompere la prescrizione quando identifica il soggetto obbligato, descrive la pretesa e contiene una domanda inequivoca di adempimento. Una dichiarazione generica con cui ci si limita a riservare future richieste potrebbe non essere sufficiente.
I termini di prescrizione cambiano secondo l’origine del danno. In via generale, il diritto derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni, quello derivante dalla circolazione dei veicoli in due anni e la pretesa contrattuale nel termine ordinario di dieci anni, salvo termini speciali ed eccezioni. I principali riferimenti sono contenuti nel Codice civile vigente.
Se il termine è prossimo alla scadenza, il danno riguarda lesioni personali, l’importo è rilevante oppure la responsabilità è contestata, è prudente rivolgersi tempestivamente a un professionista.
Cosa fare dopo l’invio
Il destinatario può accettare la richiesta, contestarla, chiedere ulteriori prove oppure proporre una somma diversa. Se le parti raggiungono un’intesa, possono formalizzare importo, modalità di pagamento ed eventuale definizione della controversia mediante una scrittura privata per risarcimento danni.
Prima di dichiarare definitivamente soddisfatta ogni pretesa è importante verificare che il pagamento sia stato eseguito e che tutti i danni già manifestati o ragionevolmente prevedibili siano stati considerati. In mancanza di accordo può rendersi necessaria l’assistenza di un avvocato o l’attivazione della procedura prevista per la specifica controversia.