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Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia Word e PDF

Aggiornato il 15/09/2026

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  4. Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di esposto per segnalare latrati persistenti o altri rumori provocati da un cane. Il documento può essere utilizzato per descrivere i fatti e chiedere all’autorità di effettuare gli opportuni accertamenti.

Bisogna distinguere l’esposto dalla querela, se dai fatti può configurarsi il reato previsto dall’articolo 659 del Codice penale e si vuole manifestare la volontà che il responsabile sia perseguito, il semplice esposto può non essere sufficiente. Dal 30 dicembre 2022, infatti, la fattispecie del primo comma dell’articolo 659 è normalmente procedibile a querela della persona offesa.

Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia Word

Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del segnalante, il luogo da cui provengono i latrati, gli orari e la descrizione concreta del disturbo. È opportuno aggiungere tutti gli elementi utili a consentire all’autorità di comprendere frequenza, durata ed estensione del problema.

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Esposto per Cane che Abbaia
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Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia PDF

Il PDF disponibile è un modello sintetico che permette di indicare dati personali, luogo, provenienza dei latrati e fasce orarie del disturbo e contiene una richiesta di accertamento. Non è predisposto specificamente come querela e non contiene un’espressa manifestazione della volontà che l’autore del reato venga perseguito. Se si intende proporre querela è quindi necessario dichiararlo chiaramente all’autorità competente.

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Esposto per Cane che Abbaia
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Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia Word e PDF
Fac Simile Esposto per Cane che Abbaia Word e PDF

Quando Presentare un Esposto per i Latrati del Cane

Secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia, l’esposto è l’atto con cui, in presenza di un dissidio tra privati, si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’autorità può tentare una composizione della controversia e, se dai fatti emergono elementi penalmente rilevanti, procedere secondo le regole applicabili.

Nel caso dei latrati di un cane, l’esposto può essere utile quando il disturbo è ripetuto e si vuole portare formalmente la situazione all’attenzione dell’autorità. È preferibile descrivere fatti concreti invece di limitarsi ad affermazioni come “il cane abbaia sempre” o “il rumore è insopportabile”.

Nel documento possono essere indicati giorni e fasce orarie in cui si verifica il disturbo, durata approssimativa degli episodi, luogo dal quale provengono i latrati, eventuali altri residenti che li percepiscono e precedenti tentativi di risolvere la situazione.

Quando i Latrati Possono Avere Rilevanza Penale

L’articolo 659 del Codice penale punisce, tra le altre condotte, chi suscita o non impedisce strepiti di animali in modo da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. Non ogni abbaiare integra però automaticamente questo reato.

La giurisprudenza richiede che il rumore sia, per caratteristiche e diffusività, potenzialmente idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone. Non è necessario che tutti i soggetti potenzialmente disturbati presentino una lamentela: anche una sola persona può attivarsi, purché le caratteristiche del rumore siano tali da incidere sulla tranquillità di una collettività e non esclusivamente su un rapporto strettamente individuale tra due vicini.

Non è quindi corretto stabilire il carattere penale del fatto soltanto contando il numero di persone che hanno protestato. Devono essere valutati concretamente intensità, durata, frequenza, orari, caratteristiche dei luoghi e capacità dei latrati di propagarsi alle abitazioni o agli spazi circostanti.

Dal 30 dicembre 2022 il primo comma dell’articolo 659 è, di regola, perseguibile a querela della persona offesa. La modifica è stata introdotta dall’articolo 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Rimangono le eccezioni previste dalla stessa norma, tra cui il fatto commesso nei confronti di una persona incapace per età o infermità.

Esposto e Querela Non Sono la Stessa Cosa

Questa distinzione è importante prima di utilizzare il fac simile. Con l’esposto si portano determinati fatti all’attenzione dell’autorità e se ne chiede l’intervento o la valutazione. Con la querela, invece, la persona offesa manifesta anche la volontà che si proceda penalmente per un reato perseguibile a querela.

Una comunicazione denominata “esposto” può assumere rilievo anche sotto il profilo penale in base al suo contenuto concreto, ma non è prudente fare affidamento sul solo titolo del documento. Se si intende proporre querela per l’ipotesi prevista dall’articolo 659, è opportuno esprimere in modo inequivoco la volontà che si proceda nei confronti del responsabile.

La querela è soggetta ai termini previsti dalla legge, ordinariamente tre mesi dal giorno della notizia del fatto. In presenza di condotte ripetute o protratte nel tempo la decorrenza può richiedere una valutazione del caso concreto, quindi è opportuno non attendere inutilmente prima di rivolgersi alle autorità.

Dove Presentare l’Esposto o la Querela

L’esposto può essere presentato agli uffici delle Forze dell’Ordine, per esempio presso una Questura, un Commissariato di Pubblica Sicurezza o una stazione dei Carabinieri. Il Ministero della Giustizia indica inoltre la possibilità di presentare l’esposto presso la Procura della Repubblica.

Quando si consegna il documento è utile chiedere quali ulteriori adempimenti siano necessari in relazione ai fatti descritti. Se si vuole presentare una querela, occorre precisarlo all’ufficio ricevente affinché l’atto sia raccolto con il contenuto richiesto per tale finalità.

Cosa Indicare nel Modello

Più il racconto è preciso, più semplice sarà comprendere la situazione. Non è necessario attribuire personalmente una qualificazione giuridica definitiva ai fatti: spetta all’autorità valutare se ricorrono gli elementi di un illecito.

  • nome, cognome, indirizzo e recapiti del segnalante;
  • luogo esatto in cui si manifesta il disturbo;
  • indicazione dell’abitazione o dell’area da cui provengono i latrati, se conosciuta;
  • periodo dal quale il problema si verifica;
  • giorni, orari e durata approssimativa degli episodi;
  • frequenza con cui si ripetono i latrati;
  • descrizione delle conseguenze concrete sul riposo o sulle normali attività;
  • indicazione, se nota, di altre persone o abitazioni interessate dal rumore;
  • eventuali precedenti richieste rivolte al proprietario o detentore del cane;
  • eventuali documenti o altri elementi utili disponibili;
  • luogo, data e firma.

Possono risultare utili, se disponibili e acquisiti lecitamente, registrazioni, annotazioni degli episodi, comunicazioni già inviate e indicazioni di persone che hanno direttamente percepito il disturbo. Non è però necessario predisporre autonomamente una perizia fonometrica per poter segnalare i fatti: saranno le autorità o, in un eventuale giudizio, i soggetti competenti a valutare quali accertamenti siano necessari.

Se il Disturbo Riguarda Soltanto i Rapporti tra Vicini

Anche quando non risultano integrati i presupposti dell’articolo 659 del Codice penale, i latrati possono assumere rilievo sul piano civile. L’articolo 844 del Codice civile stabilisce infatti che le immissioni di rumore provenienti dal fondo vicino devono essere tollerate soltanto finché non superano la normale tollerabilità, valutata anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi.

Non esiste quindi un diritto al silenzio assoluto, ma neppure l’obbligo di sopportare qualsiasi rumore prodotto da un animale. Se il problema interessa essenzialmente uno o pochi vicini può essere opportuno iniziare con una comunicazione al proprietario dell’animale o con una diffida per rumori molesti e, se il disturbo continua, valutare gli strumenti di tutela civile appropriati.

La circostanza che il problema possa avere natura prevalentemente civile non significa che sia vietato rivolgersi alle autorità per rappresentare i fatti. Sarà l’autorità a valutare, sulla base della situazione concreta, se emergano profili di propria competenza.

Cosa Può Fare l’Amministratore di Condominio

Se il problema si verifica in condominio è utile verificare anche il regolamento condominiale. L’articolo 1138 del Codice civile stabilisce che il regolamento non può vietare di possedere o detenere animali domestici, ma possono essere previste regole di convivenza e di utilizzo delle parti comuni compatibili con la legge.

L’amministratore può essere informato del problema e deve curare l’osservanza del regolamento condominiale nell’ambito delle proprie attribuzioni. Non spetta però all’amministratore stabilire se sia stato commesso il reato previsto dall’articolo 659 né sostituirsi all’autorità giudiziaria nella valutazione delle responsabilità. Se i latrati provengono dall’interno di un’abitazione e non risulta violata una specifica disposizione condominiale, la segnalazione all’amministratore può comunque favorire un tentativo di soluzione, ma non sostituisce gli eventuali strumenti civili o penali disponibili.

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