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Fac Simile Istanza di Reclamo Mediazione Tributaria Word e PDF

Aggiornato il 24/08/2026

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  4. Fac Simile Istanza di Reclamo Mediazione Tributaria Word e PDF

In questa pagina sono disponibili in formato Word e PDF i fac simile relativi al reclamo-mediazione tributaria previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. L’istituto è stato abrogato dal 4 gennaio 2024 e questi modelli non devono essere utilizzati per impugnare nuovi atti tributari.

I documenti vengono mantenuti come modelli storici, utili per consultare la struttura della procedura applicabile ai ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024. Per contestare oggi un atto dell’Agenzia delle Entrate, di un ente locale o di un altro soggetto impositore occorre individuare il rimedio attualmente applicabile al caso concreto.

Modello Storico di Reclamo Mediazione Tributaria Word

Il file Word riguarda la procedura di reclamo-mediazione ormai abrogata. Non costituisce un modulo ufficiale e non è adatto alla proposizione di un nuovo ricorso tributario.

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FAC SIMILE ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE TRIBUTARIA
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Fac Simile Storico di Reclamo Mediazione Tributaria PDF

Il PDF contiene riferimenti espressi all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e alla proposta di mediazione prevista da tale disposizione. Anche questo documento deve quindi essere considerato esclusivamente come fac simile storico.

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Fac Simile di Istanza di Reclamo Mediazione Tributaria
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Anteprima del documento Istanza di Reclamo Mediazione Tributaria

Reclamo Mediazione Tributaria Abrogato dal 4 Gennaio 2024

Il reclamo mediazione era disciplinato dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. Nella disciplina applicabile prima dell’abrogazione, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso produceva anche gli effetti di un reclamo e poteva contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

L’art. 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha abrogato l’art. 17-bis a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. L’abrogazione opera per i ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continua invece ad applicarsi la disciplina precedente. Il provvedimento può essere consultato su Normattiva.

Non esiste quindi oggi una soglia di valore entro la quale sia necessario esperire preventivamente il reclamo-mediazione. La procedura dei 90 giorni prevista dal vecchio art. 17-bis non si applica ai nuovi ricorsi.

Reclamo Mediazione e Autotutela Non Sono la Stessa Procedura

Il reclamo mediazione non deve essere confuso con l’autotutela tributaria. Il primo era collegato al ricorso tributario e costituiva una fase amministrativa disciplinata dall’art. 17-bis. L’autotutela consiste invece nel potere dell’amministrazione finanziaria di annullare o correggere un proprio atto illegittimo o infondato.

La disciplina dell’autotutela è oggi contenuta, in particolare, negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’art. 10-quater individua ipotesi di autotutela obbligatoria, tra cui determinati errori di persona, di calcolo, nell’individuazione del tributo, sul presupposto d’imposta e la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti. La normativa aggiornata può essere verificata nella Documentazione Economica e Finanziaria del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

La presentazione di un’istanza di autotutela non deve essere considerata automaticamente sostitutiva del ricorso né una causa generale di sospensione del termine per impugnare l’atto. Chi vuole contestare una pretesa tributaria deve quindi controllare con particolare attenzione la scadenza indicata nell’atto ricevuto.

Come Contestare Oggi un Atto Tributario

Se l’atto è autonomamente impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria, il contribuente può proporre direttamente ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado senza attendere la fase di reclamo-mediazione.

In via generale, il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, salvo le sospensioni o le diverse regole applicabili alla specifica fattispecie. Il ricorso deve indicare la Corte competente, il ricorrente, l’ufficio nei cui confronti è proposto, l’atto contestato, l’oggetto della domanda e i motivi dell’impugnazione.

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente deve inoltre provvedere alla costituzione in giudizio entro il termine previsto dalla normativa processuale. Gli atti e i documenti del processo tributario sono normalmente depositati con modalità telematiche attraverso gli strumenti del Processo Tributario Telematico.

Prima di procedere è quindi necessario leggere le avvertenze contenute nell’atto ricevuto, nelle quali devono essere indicati il termine per impugnare e la Corte competente. Per controversie di valore superiore alla soglia entro la quale è consentita la difesa personale è inoltre necessaria l’assistenza di un soggetto abilitato secondo la disciplina del processo tributario.

Altri Strumenti per Evitare o Definire il Contenzioso

L’abolizione del reclamo-mediazione non significa che siano venute meno tutte le possibilità di definire una controversia senza arrivare a una sentenza. A seconda del tipo di atto e della fase in cui si trova il rapporto con l’amministrazione, possono essere applicabili strumenti differenti, come l’autotutela, l’accertamento con adesione o gli istituti di conciliazione previsti durante il giudizio.

Questi strumenti hanno presupposti, effetti e termini diversi e non sono intercambiabili. In particolare, la richiesta di riesame amministrativo non deve essere utilizzata confidando che interrompa automaticamente il termine per presentare ricorso. Se la scadenza per l’impugnazione è vicina, è opportuno verificare separatamente la tutela processuale necessaria.

Cosa Conteneva il Modello di Reclamo Mediazione

Il fac simile disponibile in questa pagina era predisposto per indicare i dati del contribuente e dell’eventuale difensore, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi della contestazione, le richieste rivolte all’ente, il valore della lite e l’eventuale proposta di mediazione. Prevedeva inoltre l’indicazione dei recapiti, dei documenti allegati e della procura speciale.

Questa struttura rispondeva alla disciplina dell’art. 17-bis oggi abrogato. Non è quindi sufficiente eliminare dal documento le parole “reclamo” o “mediazione” per trasformarlo in un ricorso tributario aggiornato: requisiti dell’atto, modalità di notificazione, deposito telematico e strategia difensiva devono essere verificati secondo la disciplina applicabile al momento della contestazione.

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